Entrata in Talete? Sindaci in rivolta, sarebbe danno erariale per i Comuni

18 aprile 2015 | 06:00
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Entrata in Talete? Sindaci in rivolta, sarebbe danno erariale per i Comuni

Su iniziativa del Sindaco di Montalto è stato stilato un documento di rifiuto all’atto, da parte di tutti i sindaci interessati

Il Faro on line – Una vera e propria rivolta quella dei sindaci della Tuscia firmatari di una missiva indirizzata alla Regione Lazio, e per conoscenza alla Presidenza della Giunta regionale e all’Assessorato alle infrastrutture, Politiche abitative e ambiente, in merito al commissariamento del servizio idrico delle città che non entreranno in Talete. A seguito della riunione che si è svolta in Provincia lo scorso 9 aprile, i sindaci, su iniziativa del primo cittadino Sergio Caci che ha voluto fortemente questa azione, intendono opporsi con fermezza alla diffida della Regione Lazio, in quanto priva di  fondamento. I firmatari del documento rimandano al mittente soprattutto l’accusa di “danno erariale”, ricevuta dalla Regione, nel caso in cui  non avvenisse il passaggio in Talete.

I sindaci fanno sapere che il danno erariale si prefigurerebbe per i comuni se, al contrario, il passaggio alla società idrica del viterbese avvenisse. Dopo l’invio della missiva, verrà inoltre chiesto con urgenza un incontro con il Presidente Zingaretti e i sindaci sperano che lo stesso possa servire a portare un risultato positivo per tutti i comuni interessati dalla vicenda. Di seguito il testo integrale della lettera, firmata dai sindaci di: Montalto di Castro – Monte Romano- Villa San Giovanni in Tuscia – Sutri – Bassano Romano – Caprarola – Fabbrica di Roma – Vasanello – Orte – Bassano in Teverina – Vitorchiano – Tuscania – Valentano – Latera -Gradoli – San Lorenzo Nuovo – Capodimonte – Farnese – Grotte di Castro – Cellere – Ischia di Castro.

“I sottoscritti Sindaci, nella loro qualità di legali rappresentati pro tempore, dei Comuni firmatari, destinatari della nota di diffida in oggetto, rappresentano quanto segue.La Regione Lazio, Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative-Area Risorse Idriche e S.I.I. per il tramite della competente Direzione Regionale, ha diffidato i suindicati Comuni a provvedere (entro 30 giorni dal ricevimento della nota in oggetto) al conferimento  delle infrastrutture idriche di proprietà comunale in concessione d’uso gratuita al soggetto gestore del servizio idrico integrato (ai sensi dell’art. 152 comma 1 del D.Lgs. 153/2006 e s.m.i.), rappresentando, altresì, che in mancanza di tale adempimento saranno avviate  le procedure per l’applicazione dei poteri sostituitivi ex art 172 comma 4 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e che la violazione dell’art. 152 comma 1 comporta responsabilità di tipo erariale”.

“Ciò posto, i suindicati Enti con il presente atto intendono opporsi con fermezza alla diffida della Regione Lazio, in quanto destituita di  fondamento. In primis, non si può non rilevare come ad oggi l’unico soggetto inadempiente rispetto alla vigente normativa in materia di servizio idrico integrato (sia nazionale che regionale) risulti essere proprio la Regione Lazio, la quale non ha ancora individuato né gli ambiti di bacino idrografico in attuazione sia dell’art. 147 del D.Lgs. 152/2006 sia dell’art. 5 comma 1 della Legge Regionale n. 5/2014, né gli Enti di Governo d’Ambito. Né risulta essere stato predisposto alcun piano di ambito ai sensi del successivo art. 149 del D.Lgs. 152/2006. A sua volta, l’art. 149 bis del D.Lgs. 152/2006 – come modificato da  ultimo dalla Legge di Stabilità 2015 – prevede che sia l’Ente di Governo d’Ambito ad individuare la forma di gestione del servizio, che potrà essere affidato anche a società a totale partecipazione pubblica, purché in possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento comunitario per la gestione in house (requisiti tra l’altro tutti da verificarsi in capo all’attuale gestore del servizio ATO 1 Viterbo, Talete s.p.a., quale società a partecipazione pubblica pluricomunale)”.

“Peraltro tale norma, in combinato disposto con l’art. 3 bis della Legge n. 148/2011 (anch’esso modificato dalla Legge di Stabilità 2015),  impone, sempre in capo agli Enti di Governo d’Ambito, la predisposizione della relazione ex art. 34 comma 20 del D.L. n. 179/2012 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 121/2012), per scegliere una forma di gestione incentrata su ragioni tecnico-economiche connesse sia alla qualità del servizio, sia all’economicità dello stesso, ai fini del perseguimento dell’interesse pubblico ovvero dell’ interesse per il cittadino utente del servizio. Quanto sopra, in coerenza con le disposizioni già introdotte dalla Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), per le quali le società  a partecipazione pubblica concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica perseguendo la sana gestione  dei servizi secondo criteri di economicità ed efficienza”.

“Ebbene, anche sotto quest’ultimo profilo, non può non evidenziarsi come l’attuale soggetto gestore del servizio Ato 1 Viterbo, Talete s.p.a. (cui viene “impropriamente” chiesto dalla Regione di cedere in concessione d’uso le infrastrutture idriche), da una lettura del Bilancio 2013, manifesti una stridente situazione di disequilibrio economico finanziario.
Sulla base dell’attuale quadro normativo ed in assenza, nell’ordine, di un ambito di bacino idrografico, di un Ente di Governo di detto ambito, di un soggetto gestore del servizio scelto con le modalità sopra indicate, è del tutto evidente che la pretesa azionata dalla Regione Lazio, con espresso richiamo all’articolo 153 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006, sia del tutto infondata. Appare, altresì, inappropriato il richiamo, sempre nell’atto di diffida, ad un asserita responsabilità erariale, in caso di violazione della suindicata disposizione normativa.Ed infatti, in assenza dei presupposti oggettivi  e soggettivi per  poter dare concreta attuazione al disposto dell’art. 153 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, non si vede, allo stato, quale tipo di responsabilità erariale potrebbe mai configurarsi in capo agli Enti locali firmatari del presente atto”.

“In ordine, infine, al paventato avvio delle procedure dei poteri sostitutivi previste dall’art. 172 comma 4 del suddetto Decreto, indicato nell’atto di diffida, vale la pena ricordare che le stesse, se del caso, potranno essere poste in essere dal Presidente della Regione Lazio solo dopo il 30 settembre 2015 e sempreché a tale data la Regione ponga fine alla sua inadempienza e si adegui alla vigente normativa, anche attraverso l’individuazione degli ambiti di bacino idrografico e degli Enti di Governo d’Ambito.
Per tutti i suesposti motivi, i sottoscritti Sindaci, ferma ed impregiudicata ogni azione a tutela dei propri Enti, nel respingere e contestare integralmente il contenuto della nota in oggetto, con il presente atto controdiffidano Codesta  Direzione  Regionale  a  revocare  formalmente  la propria  diffida  e soprassedere dall’adozione di ulteriore atti e/o iniziative lesivi degli Enti che rappresentano. La presente è indirizzata, per conoscenza, anche al Presidente e all’Assessore all’Ambiente della Regione Lazio, per l’adozione degli atti di propria competenza”.