Nettuno, mazzata della Corte dei Conti su Chiavetta e Faraone

21 aprile 2015 | 06:35
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Nettuno, mazzata della Corte dei Conti su Chiavetta e Faraone

La Sezione prima giurisdizionale centrale di Appello respinge le contestazioni dell’ex sindaco. Entrambi condannati a risarcire al Comune 104mila euro in parti uguali

Il Faro on line – E’ un periodo nero per l’ex sindaco Chiavetta. Dopo la caduta della giunta Pd della cittadina laziale (al suo secondo mandato dal 2008) c’è una sequela di problemi di natura giudiziaria e contabile che toglierebbero il sonno a chiunque. Prima il coinvolgimento insieme ai vertici del comune in un’indagine della Procura della Repubblica di Velletri per falso di bilancio (prosciolto da ogni accusa), poi l’indagine aperta dal pm Giuseppe Travaglini per peculato, su presunti rimborsi facili richiesti. Poi ancora un’inchiesta della Corte dei Conti su un presunto danno erariale riguardo a possibili assunzioni «guidate» nella Poseidon, società in house del comune che si occupa di strade, verde e servizi. Infine l’ultima mazzata: la condanna da parte della Corte dei Conti (sentenza confermata in Appello, n. 272/2015) al pagamento di104mila euro in solido con l’ex direttore generale Gianluca Faraone.

I fatti. Chiavetta e Faraone, difesi dagli avv. Luigi Di Mambro, Federico Sorrentino e Ciro Palumbo, hanno contestato la sentenza della Sezione giurisdizionale Lazio n. 756/2013, che li vedeva condannati al pagamento di euro 47.319,46 ciascuno in favore del comune di Nettuno per “illegittimo conferimento di funzioni a soggetti estranei all’amministrazione”. L’ipotesi di danno nasceva dagli accertamenti istruttori che avevano evidenziato che con delibera numero 313 del 29 dicembre 2009, immediatamente esecutiva, la giunta comunale di Nettuno approvava la proposta del Sindaco di procedere al conferimento dell’incarico di direttore generale al dott. Gianluca Faraone, neo dirigente in prova dell’area economico finanziaria dell’ente locale.

Nel merito, gli appellanti hanno eccepito elementi di illogicità nella sentenza avversata consistenti nell’attribuire al sindaco la responsabilità nell’aver proposto alla Giunta la nomina del direttore generale e nel non aver provveduto alla revoca della nomina prima della stipula del contratto di lavoro. E comunque è stato sottolineato che al momento dell’incarico la legge che aboliva la figura del Direttore generale non era ancora in vigore, dunque era sostanzialmente inesistente. Ma i giudici contabili non hanno sposato questa linea.

“Il principio è ineccepibile – hanno scritto in sentenza -. Tuttavia non appare l’unico applicabile. Se una legge non è legge se non dalla sua entrata in vigore, in ogni caso un buon amministratore, che agisce secondo le regole del buon padre di famiglia, civilisticamente intese ma riferibili per comune interpretazione anche alle gestioni di diritto pubblico, ha il dovere di prendere in considerazione di ciò che evidentemente il legislatore sta approntando ai fini di una più accorta gestione amministrativa, attraverso misure organizzative e di contenimento della spesa”.

Cosa è accaduto nella fattispecie? È accaduto che con delibera in data 29 dicembre 2009, immediatamente esecutiva, la giunta comunale di Nettuno approvava la proposta del sindaco di procedere al conferimento dell’incarico di direttore generale nei confronti del Faraone. Con decreto sindacale del 29 dicembre 2009 il medesimo veniva nominato direttore generale. Con legge 23 dicembre 2009, n. 191, pubblicata in G.U, il 30 dicembre 2009 ed efficace dal 1° gennaio 2010, all’art, 2, comma 186, veniva disposto che “Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare le seguenti misure: […]) d) soppressione della figura del direttore generale, tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti”.

“Il che vuol dire – scrivono i giudici nella sentenza – che il testo di legge era stato approvato dalle Camere nel suo testo definitivo il 22 dicembre 2009; cioè a dire che il messaggio inequivocabile del legislatore per i fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa era quello di provvedere alla soppressione della figura del direttore generale presso gli enti locali con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti.

“Si dice che la legge è entrata in vigore “solo” il successivo 1 gennaio, cioè tre giorni dopo la delibera di giunta ed il decreto del sindaco. Un amministratore attento forse avrebbe dovuto perlomeno cogliere, con spirito civico e di collaborazione ad uno sforzo che veniva richiesto per la riorganizzazione di tutti gli enti locali di certe dimensioni e nel tentativo di adozione di una misura di risanamento della finanza pubblica, la doverosità di una necessaria cautela nell’adozione delle misure adottate, al fine di non contrastare con il proprio comportamento l’intento del legislatore.

“A parere di questo Collegio – dicono ancora i giudici – tale iniziativa configura la piena responsabilità di chi ha assunto l’iniziativa in dispregio delle più elementari cautele in materia di salvaguardia dell’equilibrio finanziario pubblico ed in materia di contenimento della spesa.Alla fine la sentenza parla di accoglimento parziale dell’appello iscritto al n. 47153, ma la riformulazione del danno è comunque pesantissima: 104.225,44 ero da ripartirsi in parti uguali fra gli appellanti.

Angelo Perfetti