Tegola sull’ex sindaco Porzio: dovrà restituire al Comune di Ponza 85.800 euro

22 giugno 2015 | 07:00
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Tegola sull’ex sindaco Porzio: dovrà restituire al Comune di Ponza 85.800 euro

Sentenza della Corte dei Conti per la vicenda I.S.E.T. Edilelettrica s.r.l.

Il Faro on line – L’estate di Ponza vede tornare protagonista l’ex sindaco Pompeo Porzio, ma non per fatti turistici. La Procura Regionale per la Regione Lazio, ha citato l’ex sindaco a comparire di fronte alla Sezione Giurisdizionale per la regione Lazio, atto dal quale è scaturita la condanna a pagare 85.800 euro all’Erario a titolo di responsabilità amministrativa per l’illecito pagamento disposto, nell’ambito dei rapporti intercorrenti tra il Comune di Ponza e la ditta I.S.E.T. Edilelettrica s.r.l..

In verità la sentenza risale alla Camera di consiglio del 25 novembre 2014, ma è stata depositata in segreteria a viale Mazzini il 3 Giugno 2015. I fatti risalgono a qualche anno fa, allorché – secondo quanto scritto dai giudici contabili nella sentenza 289/2015 – “il suddetto pagamento per l’importo di cui è causa è stato disposto dal convenuto, anziché nei confronti della ditta (o meglio del fallimento della ditta), direttamente sul conto personale del suo ex amministratore, il sig. Giuseppe De Santis, e che, quindi, trattasi di pagamento non solo inefficace nei confronti del fallimento ex art. 44 L. Fall. (il curatore ha, infatti, intimato al Comune il pagamento del dovuto in data 02/08/2012), ma oltretutto, per quel che qui rileva, privo di causa”.

Insomma quei soldi non andavano versato su quel conto, e dunque ne è stato richiesto il rimborso direttamente all’ex sindaco. Che ha fatto opposizione dinanzi alla Corte dei Conti. Prima di vedere come è andata a finire tiriamo le fila della vicenda.

Cosa era successo? Secondo la Procura, l’attività ispettiva ha accertato, comparando i contratti d’appalto acquisiti con i relativi mandati di pagamento: che il Comune di Ponza ha, nel corso degli anni, erogato alla ditta I.S.E.T. una somma complessivamente pari a euro 607.807,91 a fronte di impegni contrattuali ammontanti, invece, a euro 447.923,38, per un totale, quindi, di pagamenti non dovuti pari a euro 159.884,53; che dal mese di febbraio 2005 sono stati effettuati pagamenti diretti in favore del sig. DeSantis Giuseppe anche quando costui non rivestiva più la carica di amministratore della società creditrice, ma quella di semplice socio; che risultano pagamenti avvenuti a distanza di tre anni dalla chiusura dei rapporti con la ditta e addirittura dopo l’avvio della procedura di fallimento culminata nella sentenza n. 68/2007 del Tribunale di Roma, comunicata al Comune di Ponza dal relativo curatore con racc. del 28/08/2008.

Nell’atto di citazione si dà contezza del fatto che la Procura regionale ha espletato la procedura relativa all’invito a dedurre previsto all’art. 5 d.l. n. 453/1993, conv. in l. n. 19/1994, nel testo di cui al d.l. n. 543/1996, conv. in l. n. 639/1996, inizialmente rivolto anche all’allora ragioniere del Comune (sig. Balzano Fausto), nei confronti del quale a seguito delle relative controdeduzioni e della successiva audizione, il Requirente ha ritenuto che non vi fossero gli estremi per procedere a titolo di responsabilità erariale.

La Procura Regionale rappresenta, inoltre, per il quantum del danno erariale, di aver sollecitato (nel 2012 e, poi, nel 2013) una tempestiva e rituale costituzione in mora dei presunti responsabili, effettuata dalla nuova giunta comunale limitatamente all’ultimo dei mandati (n. 545 del 07/06/2010), per l’importo pari ai complessivi euro 85.800,00 di cui è causa, non ancora coperto da prescrizione e riferito a due fatture (n. 19 del marzo 2005 e n. 22 dell’aprile 2005, la prima, per euro 21.000,00 IVA compresa e, la seconda, per euro 64.800,00 IVA compresa) rimaste insolute nei confronti della Ditta e pagate, a tre anni di distanza dal fallimento, direttamente sul conto personale del predetto sig. De Santis Giuseppe.

Il pagamento è stato disposto dal Sindaco pro-tempore Porzio Pompeo, con determinazione n. 10 del 3 giugno 2010, a cui è seguito l’ordine di servizio dello stesso (prot. n. 8096 del 07/06/2010).
La difesa di Porzio ha ribattuto ai giudici, tra le altre cose, che con nota del 1° settembre 2006 l’Impresa – in persona dell’Amministratore unico al momento in carica, sig. Giuseppe De Santis – comunicava al Comune di Ponza che “…dalla data odierna, tutti i mandati in favore della ditta I.S.E.T. Edilelettrica s.r.l. dovranno essere emessi a favore dello stesso amministratore unico”, per cui il Comune di Ponza provvedeva ad effettuare i pagamenti delle somme dovute alla società sul conto indicato.

Tenuto conto di quanto esposto la difesa ha provato ad eccepire, innanzitutto, l’insussistenza nel caso di specie del profilo soggettivo, non solo del dolo, ma anche della colpa grave, non essendo rinvenibile, nemmeno, alcun disinteresse nell’espletamento delle funzioni, né alcuna deviazione dal modello di condotta connesso ai propri compiti. Quanto, in particolare, alla contestata inefficacia del pagamento nei confronti del fallimento dell’Impresa perché effettuato direttamente in favore del sig. De Santis, si è cercato di spiegare come l’ex sindaco avrebbe agito in piena buona fede avendo semplicemente ordinato la liquidazione delle fatture insolute per lavorazioni che la medesima ditta aveva da tempo concluso.

Secondo i giudici contabili, però, “nessun dubbio può sorgere circa la natura di danno erariale corrispondente all’importo delle fatture emesse a suo tempo dalla società a responsabilità limitata I.S.E.T.  prestazioni contrattuali eseguite. Tale pagamento, infatti, è stato direttamente effettuato a soggetto non avente titolo, che da tempo non rivestiva più e non avrebbe potuto più rivestire la carica di amministratore della società creditrice, atteso lo stato di fallimento in cui quest’ultima versava ormai da oltre tre anni”. 

Sempre secondo i giudici della Corte dei Conti, l’elemento soggettivo della responsabilità amministrativa, nei termini di dolo o, comunque, nei termini di colpa sicuramente e marcatamente grave del convenuto. La violazione, infatti, della regolarità contabile della fase del pagamento delle fatture in questione, perpetrata di fatto dal Sindaco, che lo ha disposto nella sua qualità di responsabile dei lavori pubblici, risulta ancora più grave in quanto collegata alla qualifica dello stesso di pubblico amministratore e vertice dell’Ente amministrato e, come tale, supremo garante della regolarità amministrativa e del corretto utilizzo delle pubbliche risorse”.

Insomma, per i giudici contabili “non può dubitarsi che la condotta del Sindaco sia in stretta, diretta ed esclusiva relazione con il danno erariale subito dall’Ente comunale per il pregiudizio economico conseguente ad un inutile esborso a soggetto non titolare di alcun credito nei confronti dello stesso Ente, il che è all’origine dell’azione di responsabilità amministrativa”.  

E così la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, ha condannato l’ex primo cittadino Pompeo Porzio, a titolo di responsabilità amministrativa per danno erariale, al pagamento in favore del Comune di Ponza dell’importo di 85.800 euro.
Angelo Perfetti