Edilizia pubblica, Fanco: Richiesta la verifica per chi occupi senza titolo un alloggio”

12 settembre 2015 | 15:30
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Edilizia pubblica, Fanco: Richiesta la verifica per chi occupi senza titolo un alloggio”

Il Consigliere: “‘Ingente danno alle casse comunali per il mancato introito”

Il Faro on line – Il Consigliere comunale di maggioranza, nonche’ Capogruppo della Lista Civica Liberta’ e Legalita’ con Eufemi per Ardea, Luca Fanco, ha richiesto, con somma urgenza, l’applicazione dell’Art. 15 della Legge Regionale 6 Agosto 1999, n. 12 e successive modifiche, inerente il rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa occupati senza titolo e sanzioni. Il competente organo dell’Ente persegue con querela, ai sensi dell’articolo 633 del codice penale, chi occupi senza titolo un alloggio gestito dell’Ente medesimo.

“L’assegnatario in locazione – afferma Fanco – di un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all’assistenza abitativa il quale, cede in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, l’alloggio medesimo, decade dall’assegnazione ed è punito con la sanzione amministrativa da 45.000,00 euro a 65.000,00 euro. Tale soggetto è escluso altresì dalle assegnazioni di altri alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa o comunque fruenti di contributo dello Stato o di altri Enti pubblici nonché da altre provvidenze disposte dalla Regione e dai Comuni a sostegno dell’accesso alle abitazioni in locazione”. 

“Le disposizioni di cui al comma 2 – continua il comunicato – si applicano anche a chi fruisce dell’alloggio ceduto ed a chiunque occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all’assistenza abitativa senza titolo, fermo restando l’obbligo di rilasciarlo entro il termine fissato dal competente Ente gestore. 
Le sanzioni di cui al comma 2 vengono ridotte dell’80% qualora l’occupante senza titolo riconsegni all’Ente l’alloggio entro 60 giorni dalla richiesta di riconsegna da parte dell’Ente stesso. Fino al rilascio degli alloggi, sono tenuti, altresì, al pagamento di una indennità pari al canone più elevato definito ai sensi dell’articolo 7, comma 3, lettera c)”.

“Si chiede alle Autorità destinatarie, ognuna per le proprie competenze, la verifica dell’applicazione da parte del Sindaco e/o del Segretario comunale di quanto richiesto e previsto dalle leggi vigenti in materia: rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa occupati senza titolo e sanzioni, ed in caso di inottemperanza di procedere penalmente per omissione sui reati che l’Autorità Giudiziaria ravviserà e patrimonialmente sull’ingente danno alle casse comunali per mancato introito.
Rimanendo a completa disposizione per eventuali ed ulteriori delucidazioni, distintamente saluto.