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Canone Rai in bolletta, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

16 agosto 2016 | 10:50
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Canone Rai in bolletta, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Circolare dell’Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire chiarimenti riguardanti la disciplina del canone di abbonamento alla televisione (canone RAI) per uso privato

Canone Rai in bolletta, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Il Faro on line – Con una circolare, precisamente la n. 29/E/2016,  l’Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire chiarimenti riguardanti la disciplina del canone di abbonamento alla televisione (canone RAI) per uso privato, addebitato nelle fatture per la fornitura dell’energia elettrica. Secondo quanto previsto dalla L. 208/2015, infatti, nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica, si presume la detenzione di un apparecchio televisivo, che costituisce presupposto dell’obbligo di pagamento del canone. Con tale circolare vengono specificate le regole di individuazione delle utenze residenziali addebitabili e le regole applicabili per determinare l’importo del canone da addebitare nelle varie casistiche.

Ecc, divisi per categoria, si propongono i principali chiarimenti ai dubbi dei consumatori

UTENZE RESIDENZIALI

La coincidenza del luogo di fornitura dell’energia rispetto alla residenza è desumibile:
direttamente dai contratti della tipologia “clienti residenti” (clienti domestici cui si applicano le tipologie tariffarie D1, D2 o D3, per i contratti conclusi dal 2016), per cui l’utente ha dichiarato all’impresa elettrica la propria residenza nel luogo di fornitura. dai contratti della tipologia “altri clienti domestici” (clienti domestici cui si applica la tipologia tariffaria D3 per contratti conclusi fino al 2015), per cui la coincidenza del luogo di fornitura dell’energia rispetto alla residenza è individuata in base alle informazioni disponibili nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria in sede di allineamento delle banche.

PIU’ UTENZE RESIDENZIALI

Nell’ipotesi in cui per un medesimo codice fiscale la coincidenza del luogo di fornitura dell’energia rispetto alla residenza risulti contemporaneamente verificata per più forniture, anche in seguito all’allineamento delle banche dati, il canone di abbonamento è addebitato su una sola fornitura.

VOLTURE E SWITCH

La voltura corrisponde alla disattivazione della fornitura al cliente finale uscente ed alla attivazione di una nuova fornitura al cliente finale entrante; pertanto, sono da trattare ai fini dell’addebito come, rispettivamente, disattivazioni di utenze e nuove attivazioni di utenze.
Lo switch (cambio di fornitore di energia) non ha di per sé conseguenze sull’addebito del canone, rimanendo attiva nei confronti di un medesimo cliente finale una fornitura compresa nelle tipologie addebitabili.

ADDEBITO DEL CANONE

Nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016 devono essere cumulativamente addebitate tutte le rate scadute.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

La dichiarazione di variazione dei presupposti della dichiarazione sostitutiva precedentemente resa (revoca) comporta l’addebito del canone a decorrere dal mese di presentazione.