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Adiantum, ‘inapplicata la legge sul diritto di bigenitorialità a scuola’, ecco cosa fare

5 settembre 2016 | 09:10
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Adiantum, ‘inapplicata la legge sul diritto di bigenitorialità a scuola’, ecco cosa fare

Bigenitorialità, Adiantum informa che “la circolare per l’anno scolastico 2016/17 non è stata ancora firmata,

Adiantum, ‘inapplicata la legge sul diritto di bigenitorialità a scuola’, ecco cosa fare

Il Faro on line – Con la firma della Circolare n. 5336 del 2 settembre 2015, dopo ben nove anni di ritardo, veniva firmato il Decreto attuativo sull’Affido Condiviso nella Scuola Italiana a seguito di numerose segnalazioni pervenute al Miur riguardo alla mancata ottemperanza in ambito scolastico del dettato normativo della L.54/2006 relativo, tra l’altro, al riconoscimento del diritto di “bigenitorialità”, il diritto del bambino a ricevere cure, educazione e istruzione da entrambi i genitori, anche se separati. Tale diritto diritto, però, non è mai stato attuato, e tanti sono i casi e le segnalazioni che arrivano da tutta Italia.

Legge inapplicata

A denunciare tale mancata applicazione della legge è Adiantum, Associazione di Aderenti Nazionale per la Tutela dei Minori. L’ente, che si batte per sensibilizzare la società civile contro ogni forma di privazione a danno dei minori, continua a denunciare, ormai da anni, la mancata applicazione della legge 54/2006. “Tale normativa”, afferma Giacomo Rotoli, presidente ADIANTUM, “sancisce il diritto del minore, anche in caso di separazione dei genitori, a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo che preveda per entrambi i genitori pari responsabilità genitoriale e che essa debba essere esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, anche con riferimento alle decisioni relative all’educazione ed all’istruzione. Questi principi, però, rimangono spesso lettera morta”.

Circolare bloccata

In riferimento alla legge 54/2006, si segnala che lo stesso Miur all’interno della circolare, scriveva : “non ha mai trovato una totale e concreta applicazione anche nella quotidiana ordinarietà della vita scolastica dei minori”. Preoccupata per tale situazione, ADIANTUM informa che “la circolare per l’anno scolastico 2016/17 non è stata ancora firmata, pertanto con urgenza si chiede di favorire e garantire il prima possibile l’esercizio del Diritto/dovere del genitore separato o divorziato o non più convivente, anche se non (affidatario) e/o non allocatario, di vigilare sull’istruzione ed educazione dei figli e conseguentemente di facilitare agli stessi l’accesso alla documentazione scolastica e alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extra scolastiche previste dal POF”. “Ci aspettiamo”, aggiunge Rotoli, “oltre che dal Miur, anche dagli organi di competenza, una nota da inoltrare anche nei tribunali, dove, a differenza degli insegnanti, i giudici civili difettano di sensibilità verso la sfera emotiva degli affetti familiari”.

La contromossa

Al fine di iniziare l’anno scolastico nel migliore dei modi e garantire il prima possibile l’esercizio del diritto/dovere di ogni genitore, in attesa di leggi che spesso non vengono mai applicate, ADIANTUM invita tutti i genitori separati, divorziati, non più conviventi (anche se non affidatari) a protocollare una raccomandata A/R presso gli istituti scolastici dei figli ricordando che:
“Il sottoscritto (genitore che interloquisce con la scuola) consapevole delle conseguenza amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del Dpr 245 (rectius nr. 445 del 28 dicembre 2000), dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori“; di conseguenza, ove una tale dichiarazione risulti poi essere non vera, proprio perché è mancato il consenso dell’altro genitore in danno del dichiarante, scatteranno tutta una serie di sanzioni, ferma restando a norma di quanto disposto dal precedente art. 75 la “decadenza dei benefici eventualmente conseguiti”.