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Come si può accedere agli atti della Pubblica amministrazione?

12 marzo 2017 | 18:10
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Come si può accedere agli atti della Pubblica amministrazione?

Il 23 dicembre 2016 è entrato definitivamente in vigore il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97

Come si può accedere agli atti della Pubblica amministrazione?

Il Faro on line – Il 23 dicembre 2016 è entrato definitivamente in vigore il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 che detta la nuova disciplina che regolamenta l’accesso agli atti amministrativi e permette a tutti i cittadini di visionare atti e documenti della pubblica amministrazione.

Anzitutto occorre sottolineare che non è più necessario fornire una motivazione specifica: i documenti sono aperti a tutti nel segno della trasparenza. Eccezion fatta per alcuni casi in particolare, in cui la P.A. (PUbblica Amministrazione) può rifiutarsi.

Dunque, chiunque può accedere agli atti delle amministrazioni pubbliche, statali ma anche regionali e locali, senza fornire una motivazione specifica e in modo totalmente gratuito. A seguito della richiesta, l’amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro 30 giorni. Fuori, oltre alle società e agli altri enti privati, restano solo alcuni specifici tipi di documenti.

L’amministrazione può rifiutare la richiesta di accesso agli atti e ai documenti solo in alcuni casi particolari. In particolare, l’istanza di accesso può essere respinta in caso di necessità di ordine pubblico superiore (segreto di Stato, sicurezza pubblica, difesa militare, stabilità finanziaria ed economica dello Stato) e di tutela della privacy (protezione dei dati personali, libertà di corrispondenza, diritto d’autore e anche segreti commerciali). Il rifiuto, in ogni caso, deve essere adeguatamente motivato dall’amministrazione.

Se il cittadino riceve un rifiuto di accesso al documento al quale è interessato, può rivolgersi al responsabile anticorruzione o al difensore civico. Il responsabile anticorruzione si occupa di garantire la trasparenza nei pubblici uffici e prevenire la corruzione. Il cittadino a cui sia stato rifiutato di visionare un atto al quale era interessato può chiedere al responsabile di riesaminare la questione, e quest’ultimo è tenuto a pronunciarsi con provvedimento motivato entro 20 giorni.

Se la richiesta di accesso al documento è stata presentata a un’amministrazione locale o regionale, il cittadino può inoltre fare ricorso al difensore civico. Il difensore civico, che si occupa più in generale di abusi e anomalie nei rapporti con la pubblica amministrazione, deve pronunciarsi entro 30 giorni.

Nei casi in cui alla base del rifiuto della pubblica amministrazione vi sia la tutela dei dati personali e della privacy, il cittadino può chiedere un secondo parere al garante per la protezione dei dati personali. Il garante dovrà esprimere il suo giudizio entro 10 giorni, periodo durante il quale i termini per la pronuncia del responsabile anticorruzione e del difensore civico rimarranno sospesi.

Il cittadino in ogni caso può rivolgersi alla magistratura eccependo la illegittimità del rifiuto, in tal caso il tribunale competente è il Tar, il tribunale amministrativo regionale.