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Ardea, l’Avv. De Marco fa luce sulla situazione legale del Consorzio lido dei Pini

17 maggio 2019 | 11:09
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Ardea, l’Avv. De Marco fa luce sulla situazione legale del Consorzio lido dei Pini

Rispetto alla normativa sull’obbligatorietà, l’avvocato De Marco ha delle riserve in merito alla legittimità del Consorzio Lido dei Pini

Ardea – L’Avv. Fabio De Marco (componente del CdA del Consorzio Lido dei Pini-Lupetta), ha inviato al nostro giornale una sua lettera i cui contenuti riguardano le vicende di gestione dei Consorzi ed i rapporti tra l’ente Consortile, i Consorziati e il Comune di Ardea. In particolare, l’Avv De Marco, conoscitore del territorio di Ardea in quanto è stato anche assessore all’urbanistica nell’amministrazione comunale precedente, si sta occupando da tempo, insieme all’Associazione “Per Lupetta”,  di una serie di atti pregiudizievoli alle ragioni del  Consorzio Lido dei Pini-Lupetta.

Nella sua lettera si legge quanto segue.

Preliminarmente è opportuno evidenziare che ognuno è libero di compiere gli atti che reputa giusti, doverosi ed opportuni dai quali derivano, ovviamente le conseguenti responsabilità ma quando a tali atti viene offerta una condivisione dagli organi istituzionali i quali, per legge, debbono seguire regole di imparzialità e procurare un buon andamento dell’azione amministrativa, la questione assume livelli di preoccupazione. E ciò soprattutto quando i presupposti di tali azioni sono fraintesi o addirittura ignorati.

Per essere più chiaro, mi riferisco alla proposta di deliberazione recentemente avanzata al Consiglio Comunale di Ardea dal dott. Giovanni Cucuzza ed avente ad oggetto lo scioglimento del Consorzio Lido dei Pini-Lupetta. Dall’esame della citata proposta di delibera si evince che i presupposti di essa sono costituiti, oltre che dalle leggi di riferimento, da: a) dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 1623 del 23.01.2018; b) dalla nota della Prefettura di Roma prot. n. 68057 del 20.02.2019;c) dalle indicazioni del legale di fiducia dell’ente (… che peraltro conosco personalmente e del quale ho avuto modo di apprezzare la spiccata preparazione); d) dalla circostanza che all’interno del Consorzio “volontario” Lido dei Pini-Lupetta insistono alcune strade vicinali destinate a pubblico transito.

Ebbene, la citata sentenza del giudice della legittimità si riferisce ad una controversia sulla estraneità di alcuni consorziati rispetto al perimetro del consorzio. Dall’esame di essa si ricava che il Comune conserva un potere di azione sui consorzi solo ed esclusivamente se esso è esercitato in stretta correlazione con la modifica dei relativi tracciati della viabilità e della qualificazione delle strade. Intendo dire che il Comune di Ardea non può esercitare i propri poteri di azione sul Consorzio se non in relazione ad una riqualificazione delle strade vicinali del Consorzio. Ma i Comuni, tenuto conto dell’entrata in vigore del DPR 616/77, conservano ancora tali competenze? Infatti, gli art. 79 e 87 della citata normativa, la quale ha dato attuazione alla legge 22.07.1975 n. 382, ha determinato lo spostamento alle regioni di una serie di funzioni amministrative tra le quali anche quelle aventi ad oggetto le strade e la loro classificazione.

Contrariamente a quanto implicitamente ritenuto sul punto dal dott. Cucuzza sommessamente credo che ci si debba porre un problema di coordinamento tra norme. Per quanto concerne la nota della Prefettura di Roma, dopo averla letta attentamente … debbo dire che in essa non mi pare di scorgere diffide ovvero intimazioni rivolte al Comune di Ardea circa lo scioglimento del Consorzio Lido dei Pini-Lupetta. A riprova della necessaria prudenza che deve ispirare qualsiasi decisione su tale materia, mi permetto di osservare che anche il legale di fiducia del Comune di Ardea, il cui parere è allegato alla proposta di deliberazione, non assume alcuna posizione sulla iniziativa dello scioglimento limitandosi Esso a riportare un passo della citata sentenza della Corte di Cassazione e ad evidenziare, al contrario di quanto ritenuto dal dott. Cucuzza, la opportunità della sottoscrizione di un atto di convenzione tra il Comune di Ardea ed il Consorzio Lido dei Pini- Lupetta sulla quale è stato già compiuto un buon percorso poi inspiegabilmente interrotto.

L’ultimo presupposto della proposta di delibera è costituito dalla mai contestata circostanza che all’interno del Consorzio “volontario” Lido dei Pini-Lupetta insistono alcune strade vicinali destinate a pubblico transito. Mi limito ad osservare che detta circostanza non può rappresentare una novità: al contrario, essa costituisce la ragione precipua della sua esistenza.

Approfitto, però, di tale profilo per affrontare il problema della cosiddetta natura “ibrida” del Consorzio Lido dei Pini-Lupetta. Tale qualificazione è frutto di una mente fantasiosa, spiritosa, artatamente tesa a procurare contraddizione ma … evidentemente limitata rispetto ad una oggettiva capacità di esegesi di una norma. Infatti una cosa è la previsione legislativa sulla obbligatoria esistenza di un soggetto e/o ente e/o organo… altra cosa è la norma che ne disciplina le modalità di costituzione. Tra tali concetti corre la stessa differenza che si coglie tra una mela ed una pera.

Infatti, secondo il nostro attuale ordinamento giuridico, per la gestione delle strade vicinali è obbligatoria
la costituzione di un consorzio di manutenzione che può effettuarsi o su iniziativa dei proprietari dei relativi
terreni sui quali esse insistono o per factum principis cioè per iniziativa della pubblica amministrazione. Nel caso del Consorzio Lido dei Pini-Lupetta esso nasce per iniziativa volontaria dei proprietari dei terreni in data 1956. Successivamente e precisamente in data 12.02.1958, il legislatore con la legge n. 126, dichiara tali enti obbligatori, imponendo così la loro obbligatoria esistenza.

Ebbene, rispetto al paradigma normativa appena citato dov’è ravvisabile la illegittimità del Consorzio Lido dei Pini-Lupetta? Aiutatemi a coglierla. Esso deve essere obbligatoriamente costituito perché al proprio interno corrono delle strade vicinali. Il Consorzio, quindi, è oggi costituito???

Voglio aggiungere una ulteriore considerazione. Il deliberato della proposta avanzata dal dott. Cucuzza (… per la cui insufficiente motivazione io personalmente mi guarderei bene dal votare se fossi un consigliere comunale …) recita testualmente: “Delibera lo scioglimento del consorzio volontario denominato Consorzio Stradale Lido dei Pini-Lupetta” con conseguente “… mandato alla Giunta Comunale di provvedere alla predisposizione degli atti necessari alla definizione della nuova organizzazione consortile “obbligatoria” entro sei mesi …”.

Ove ciò avvenga, la gestione oggi effettuata dal Consorzio sulle opere stradali, sulla pubblica illuminazione e sull’impianto idraulico ed acquedotto (beni tutti di proprietà del Consorzio) da chi sarebbe effettuata???? E soprattutto come ci si comporterebbe, in questo periodo, di fronte alla responsabilità per eventuali danni a terzi.

Prima di concludere, è opportuno ribadire che la natura obbligatoria del Consorzio Lido dei Pini- Lupetta, in origine volontariamente costituito, oltre che ad essere prevista in generale dalla legge n. 126/58 è stata espressamente accertata e dichiarata dalle sentenze delle magistrature superiori che di seguito si indicano: sentenza n. 3739/09 pronunciata in data 30.01.2009 dal Consiglio di Stato; ordinanze n. 2598/13 e 2599/2013 e relative conclusioni del PM, pronunciate in data 15.01.2013 dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nonché dalla sentenza n. 1890/11, pronunciata in data 20.07.2011 dal Tribunale di Velletri.

Termino questo mio scritto anticipando che il CdA del Consorzio Lido dei Pini-Lupetta ha dato incarico al proprio avvocato di predisporre un atto di significazione e diffida in corso di notificazione a tutti i componenti del Consiglio Comunale di Ardea con il quale si intima ai destinatari di esso di non adottare alcuna delibera avente ad oggetto lo scioglimento del predetto Consorzio per una serie di ragioni e soprattutto in quanto – essendo esso obbligatorio per legge e perfettamente funzionante tanto che il fine della manutenzione delle strade è da esso quotidianamente conseguito – il relativo atto di deliberazione sarebbe illegittimo e pertanto prontamente impugnato davanti al giudice amministrativo.

Il CdA del Consorzio Lido dei Pini-Lupetta ha, altresì, incaricato il proprio legale di fiducia di dare opportuna notizia alla Corte dei Conti della temeraria proposta di deliberazione avanzata dal dott. Giovanni Cucuzza affinché – ove ciò inopinatamente avvenga – Essa contesti a tutti coloro che con il proprio voto avranno consentito la formazione dell’avversato provvedimento, il conseguente danno erariale per le spese di giustizia e per i danni cagionati al Consorzio.

(IL Faro online)