Ardea: in arrivo l’assegno maternità

9 aprile 2010 | 00:12
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Ardea: in arrivo l’assegno maternità

La domanda deve essere presentata entro i sei mesi dalla data di nascita del figlio

Il Faro on line – L’assessore Massimiliano Gobbi comunica ai cittadini di Ardea che presso l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Ardea (via Catilina, 3 – tel. 0691388059) è possibile reperire le informazioni e la modulistica per il Fondo di Credito per i Nuovi Nati (bonus bebè) e per l’Assegno di maternità.
“Invito i cittadini – sottolinea Gobbi – a recarsi presso l’Assessorato ai Servizi Sociali per ricevere tutte le informazioni in merito a queste due iniziative volte a fornire un valido sostegno ai cittadini”.

Fondo di credito per i nuovi nati:
Si tratta di un fondo stanziato dal Governo per favorire l’accesso al credito delle famiglie: un prestito garantito di 5.000 euro a tassi agevolati, da restituire entro 5 anni, che possono richiedere tutte le famiglie che hanno un bambino nato o adottato negli anni 2009, 2010 o 2011. I finanziamenti che accedono al fondo possono essere concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari che stipulano la convenzione con il Dipartimento per le politiche della famiglia. La domanda può essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di nascita o di adozione del bambino: per i bambini nati o adottati nel corso del 2009, per esempio, i prestiti vanno richiesti entro il 30 giugno 2010
http://www.fondonuovinati.it/fondo.html

Assegno di maternità:
E’ un assegno che la madre non lavoratrice può chiedere al proprio Comune di residenza per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento pre-adottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).

La domanda di concessione dell’assegno di maternità deve essere presentata dai soggetti aventi diritto, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso nella famiglia, in caso di affidamento preadottivo o di adozione;
– ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, hanno diritto all’assegno le donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno di cui all’art. 9 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ovvero cittadine extracomunitarie in possesso dello status di rifugiate politiche (comunicato INPS n. 12712/2007) che non beneficiano dell’indennità di cui agli artt. 22, 66 e 70 del sopracitato D.Lgs. n. 151/2001;
– in mancanza della donna, hanno diritto, all’assegno, i soggetti di cui all’art. 11, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. n. 452/2000;
– l’assegno viene corrisposto nell’importo complessivo di € 1.556,35 (€ 311,27 mensili per la durata di 5 mesi) per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso dell’anno 2010 al netto di eventuali trattamenti previdenziali o economici di maternità già spettanti o percepiti nel periodo di astensione obbligatoria;
– la domanda e la dichiarazione unica, se quest’ultima non già presentata in occasione di richiesta di altra prestazione sociale agevolata, dovranno essere compilate sugli appositi moduli da ritirare presso questo ufficio;
– il valore dell’indicatore della situazione economica, per le domande relative ai nati nell’anno 2010, è stato determinato, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, in € 32.448,22;
– il valore dell’indicatore della situazione economica riparametrato viene determinato in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, applicando la formula di cui all’allegato A al D.M. 21 dicembre 2000, n. 452.