“Sede fatiscente”, e la Comunità nega l’affitto

26 aprile 2011 | 05:11
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“Sede fatiscente”, e la Comunità nega l’affitto

Propaganda Fide chiede l’ingiunzione

Il Faro on line – Si è rifiutato di pagare i canoni antecedenti alla riconsegna di un immobile a Pomezia, usato per le riunioni dell’associazione privata di fedeli denominata “I Serafini di Dio” (comunità di preghiera appartenente al rinnovamento carismatico cattolico che è impegnata, tra l’altro, a testimoniare il Vangelo tramite opere ed azioni) immobile del tutto fatiscente. Per questo il presidente di tale associazione, Gennaro N., si è visto recapitare dal tribunale di Velletri un decreto ingiuntivo dal proprietario dell’immobile, ossia la Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, già Propaganda Fide. Contro tale decreto l’uomo ha presentato opposizione al tribunale di Velletri che ora dovrà dirimere la controversia. I canoni non pagati sono quelli dal settembre 2007 al febbraio 2008, quando fu riconsegnato l’immobile. Il decreto ingiuntivo in contestazione è pari a 5.441,70 oltre interessi legali ed oltre spese della procedura monitoria. Secondo quanto si legge nel ricorso, presentato con l’assistenza dell’avvocato Daniele Stoppello, a fondamento della richiesta la Congregazione deduceva di aver concesso in locazione, ad uso abitazione, l’immobile in questione.

L’esigenza della struttura nasceva dal crescente numero di componenti della comunità, la cui sala offerta da una parrocchia alla Garbatella non era più sufficiente. Individuato il casale abbandonato con annessa una chiesetta, iniziarono le trattative con l’Ente ecclesiastico facendo preente che era interesse della Comunità usare l’immobile per sole due domeniche al mese a scopo religioso. “A questo punto la Congregazione pose come condizione – si legge nel ricorso – quella di formalizzare l’accordo sotto forma di un contratto di locazione ad uso abitativo richiedendo altresì l’esecuzione a carico della Comunità di lavori di ristrutturazione dell’immobile stimati in euro 30.000. Confidando nella bontà della proposta” quindi il ricorrente diede seguito all’accordo. La struttura, comunque, «era priva di quel minimo di caratteristiche e di qualità  obiettivamente necessarie per la sua utilizzazione secondo la previsione contrattuale: era assente l’impianto idrico; l’impianto elettrico; gli impianti sanitari; la pavimentazione. Insomma l’immobile locato si trovava in uno stato di completo abbandono e fatiscenza, ‘abitatò esclusivamente da topi di ogni genere e grandezza e come tale assolutamente inidoneo ad un uso abitativo. Fu proprio la totale inadeguatezza della struttura che si rivelò presto altamente pregiudizievole anche per l’incolumità fisica delle persone, a costringere la Comunità a riconsegnare l’immobile dopo nemmeno un anno.

Invero i lavori eseguiti non risolsero i problemi che affliggevano l’immobile». Quindi, secondo il ricorrente, entrambe le parti erano a conoscenza della reale destinazione d’uso dell’immobile (ossia la preghiera) e che il reale beneficiario era la Comunità e non Gennaro N.. «Appare evidente – si legge nel ricorso elaborato dall’avvocato Stoppello – che l’Ente al fine di eludere, ancora una volta, la normativa vigente in materia locatizia, interpose fittiziamente nella titolarità del rapporto il N. pur sapendo che la beneficiaria   del godimento sarebbe stata la comunità ‘I Serafini di Diò». Il conclusione quindi Propaganda Fide “con la propria condotta ha eluso le norme di legge ricorrendo al fenomeno dell’apparenza nella duplice figura della simulazione oggettiva e della simulazione relativa soggettiva, con la conseguenza che deve essere dichiarato nullo e/o inefficace tra le parti il contratto di locazione posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto”.