Lo stereo “a palla” non è solo da coatti. E’ pericoloso

28 aprile 2014 | 10:35
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Lo stereo “a palla” non è solo da coatti. E’ pericoloso

Il Faro on line – Leggendo con attenzione le norme contenute nel Codice della Strada e  confrontandole con i comportamenti “regolarmente” tenuti dalla maggior parte dei conducenti, appaiono evidenti almeno due cose: 1) nel prevedere situazioni e relative fattispecie, il legislatore è riuscito ad immaginare, se non tutti, certamente una gran quantità di comportamenti inopportuni, quali non ci verrebbero in mente neanche riflettendo a lungo e con la massima concentrazione; 2) la “cronica” disattenzione riguardo le relative norme, vuoi per superficialità, vuoi per sottovalutazione delle possibili conseguenze, vuoi per la prepotente predominanza della “fedele compagna” di molti automobilisti nostrani: la stupidità! 

Tempo addietro ci occupammo dell’art. 156, relativo al corretto “uso dei dispositivi di segnalazione acustica”, ovviamente, puntualmente disatteso dai più. Con il titolo “Limitazione dei rumori”, il precedente art. 155 sembrerebbe fungere quasi da preludio al contenuto della norma successiva; tale disposto, composto di appena quattro commi relativi ai comportamenti e di un quinto relativo alle sanzioni, seppur “breve” rispetto ad altri, dà ampio spazio ai rumori molesti causati durante la guida e ai sistemi di allarme installati sui veicoli. Di tali capoversi, quello che oggi stuzzica la nostra curiosità è il terzo: “Nell’usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli, non si devono superare i limiti sonori massimi di accettabilità fissati dal regolamento”. Infatti il “Regolamento di attuazione ed esecuzione del Nuovo Codice della Strada”, all’art. 350 – 1° comma, stabilisce il limite massimo del volume in 60 dB misurati ad una distanza di 10 cm dall’orecchio 
del conducente, con microfono rivolto verso la fonte del volume, a bordo del veicolo con i finestrini chiusi. Se non fosse per la drammaticità delle possibili conseguenze, verrebbe quasi da sorridere, pensando al disposto di cui sopra, quando, specialmente d’estate, ci passano accanto automobili a vetri abbassati, guidate in genere da “pischelli” neo-patentati con gli ormoni a 2000 o anche da 
incoscienti comuni, che sembrano avere a bordo delle discoteche portatili con altoparlanti da “wattaggio supersonico”. 

Ovviamente – sempre per esigenze legate alla solita, cara Giustizia – tale misurazione necessita di apparato “a norma” e relativo operatore abilitato al suo utilizzo, pertanto una eventuale contestazione immediata sembrerebbe più fantascientifica che reale. E’ vero che il Regolamento, nella norma di cui sopra, specifica che, comunque, il livello sonoro “deve essere tale da non recare 
pregiudizio alla guida del veicolo”, ma tale ultimo aspetto assume caratteri di soggettività di interpretazione che, attesa anche la difficoltà di contestazione “in flagranza”, rende pressoché inutile e addirittura impossibile un controllo in tal senso.

Questa, in sostanza, diventa una di quelle norme per le quali solo il buonsenso può soddisfare quell’esigenza di “giustezza” cui facciamo spesso riferimento. D’altra parte è facile immaginare le conseguenze di segnali acustici di emergenza non percepiti per l’alto livello sonoro della radio di bordo; un po’ meno facile farlo capire ai “pischelli” e incoscienti comuni di cui sopra… Ma si sa, per loro c’è sempre un filo di lei: la speranza, quella che dopo tutto, è sempre l’ultima a morire.
Paolo Boncompagni