Ex stabilimento Tacconi, il Tar Lazio respinge il ricorso della società Petromarine Italia

27 giugno 2015 | 07:45
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Ex stabilimento Tacconi, il Tar Lazio respinge il ricorso della società Petromarine Italia

Il sindaco: “Abbiamo fatto tutto ciò che andava fatto”

Il Faro on line – E’ del 25 giugno 2015 la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio che respinge il ricorso presentato dalla società Petromarine Italia in merito alla mancata stipula della convenzione attuativa del Programma Integrato di Intervento in variante al Prg, per la riconversione dell’ex stabilimento industriale Tacconi (adottato con delibera di Consiglio comunale n. 77 del 2009), e alla richiesta di risarcimento danni all’Ente.

“Non abbiamo firmato la convenzione con la società e abbiamo fatto bene. Come con tutti i piani urbanistici adottati dalle precedenti Amministrazioni, abbiamo proceduto con un’attenta analisi degli atti per verificare che l’interesse pubblico non fosse violato dall’interesse dei privati, oltre a far emergere le criticità del piano. Gli Uffici tecnici hanno rilevato tra le altre cose che l’area oggetto di intervento ricade in zona agricola, adiacente all’area archeologica e all’aeroporto di Pratica di Mare, e che l’area destinata a verde pubblico attrezzato e a parcheggio pubblico ricade nella fascia di rispetto delle viabilità.
Elementi che hanno reso necessarie una serie di verifiche sull’attività svolta da alcuni funzionari del Settore Urbanistica che il giudice ha riconosciuto come legittime” – lo dichiara il Sindaco di Pomezia Fabio Fucci.

Nelle motivazioni della sentenza si legge infatti che “non può che rilevarsi la legittimità dell’operato della P.A. nel sottoporre a verifica la precedente attività nell’ambito dei relativi evidenziati profili di grave problematicità” e che “tra l’adozione del Programma di Intervento e la convenzione esiste solo un principio di pregiudizialità giuridica del primo rispetto alla seconda, sicché la stipulazione dell’atto convenzionale non costituisce una attività vincolata, ma l’esercizio di un potere discrezionale”.

“Le scelte della nostra Amministrazione si fondano sull’interesse della collettività – conclude il Primo Cittadino – e anche in questo caso il Tar ci ha dato ragione, respingendo il ricorso della Petromarine Italia e, non solo negandogli il risarcimento per danni richiesto, ma condannandola al pagamento delle spese di lite”.