#fiumicino, Simav, Sen. Cervellini (Si-Sel): “Difendere i lavoratori e il futuro del sistema aeroportuale”

7 ottobre 2016 | 08:04
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#fiumicino, Simav, Sen. Cervellini (Si-Sel): “Difendere i lavoratori e il futuro del sistema aeroportuale”

Il Senatore: “Chiederemo al ministro dei Trasporti verifiche sulla procedura messa in atto da Adr per la cessione del ramo d’azienda manutenzione mezzi ed emergenze a Simav”

Fiumicino, Simav, Sen. Cervellini (Si-Sel): “Difendere i lavoratori e il futuro del sistema aeroportuale”

Il Faro on line – “La crisi Simav interseca il dramma del precariato aeroportuale, dell’occupazione a chiamata, dei diritti e del futuro dei lavoratori, della frammentazione e dequalificazione dei servizi, dei disagi operativi, dell’affidamento scriteriato a terzi di aree strategiche: per questo andrebbe affrontata con un’analisi puntuale di tutte le criticità gestionali del vero e unico hub del Paese, attraverso un tavolo che possa coinvolgere tutti gli attori istituzionali e territoriali responsabili”.

Lo dichiara in una nota il senatore di Sinistra Italiana-Sel Massimo Cervellini, vice presidente della Commissione Lavori pubblici, primo firmatario di una interrogazione sulla vicenda dei lavoratori Simav (ex Aeroporti di Roma), depositata lo scorso 3 agosto, che oggi è intervenuto al convegno ‘Frammentazione aeroportuale, la Crisi Simav’, organizzato dalla Fiom-Cgil presso la “Fattoria del Mare” a Fiumicino Aeroporto.

Chiederemo al ministro dei Trasporti – continua il Senatore – verifiche sulla procedura messa in atto da Adr per la cessione del ramo d’azienda manutenzione mezzi ed emergenze a Simav; sulle credenziali tecniche della società cessionaria (come avrebbe dovuto fare Enac); sulle attività di manutenzione dei veicoli che attualmente vengono effettuate negli hangar delle compagnie aeree, ribadendo l’opportunità di riportare il servizio all’interno di Adr, evitando così anche il contenzioso promosso dai lavoratori, che oggi rischiano il licenziamento. Nonostante la situazione, una parte di questi lavoratori, in virtù della loro professionalità e funzione strategica, ieri sono intervenuti per rimuovere il velivolo incidentato che ha richiesto la chiusura temporanea dell’aeroporto di Ciampino.

Questo fa capire, soprattutto in un momento così delicato per gli aeroporti, punti nevralgici in una stagione di terrorismo, che maestranze che svolgono simili funzioni non sono surrogabili. Anche per questo con Sinistra Italiana-Sel difenderemo con convinzione i lavoratori, nel quadro più ampio del rilancio dell’intero sistema aeroportuale di Fiumicino, che necessita di investimenti, ristrutturazione, ammodernamento: in termini infrastrutturali e di sicurezza dei lavoratori e dei passeggeri e in coerenza con la battaglia contro l’aumento della superficie aeroportuale, in linea con le proposte del Comitato FuoriPista.

L’efficientamento può avvenire solo riorganizzando l’hub all’interno del sedime aeroportuale e attraverso la concertazione con chi vuole rilanciare e difendere, insieme al proprio lavoro e al futuro, un asset strategico per il futuro di Roma e del Paese”.

Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-03091

Atto n. 3-03091 (in Commissione)

Pubblicato il 3 agosto 2016, nella seduta n. 674

Sen. Cervellini – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Premesso che, per quanto risulta all’interrogante:
la società Aeroporti di Roma (ADR), in forza della legge n. 755 del 1973 e del successivo decreto ministeriale 1° luglio 1974, che ha approvato e resa esecutiva la convenzione n. 2820 del 26 giugno 1974 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ADR, regolamentando la gestione unitaria del sistema aeroportuale della capitale, costituito dall’aeroporto intercontinentale “Leonardo da Vinci” di Fiumicino e dall’aeroporto “Giovan Battista Pastine” di Ciampino, ha avviato e finalizzato la procedura per la cessione del ramo d’azienda relativo alla manutenzione dei mezzi aeroportuali e quanto organicamente connesso tramite la procedura di confronto negoziale;
la società SIMAV SpA, è stata invitata a presentare l’offerta, giudicata più conveniente “sia economicamente che tecnicamente”, e ciò ha permesso alle parti di sottoscrivere il preliminare di cessione e successivamente, in data 31 ottobre 2012, il contratto e l’affidamento di beni e servizi (subconcessione);
la cessione del ramo d’azienda e quanto organicamente connesso ha significato anche il trasferimento di 71 unità lavorative su 104. Le 33 unità non cedute, ma perimetrate nel detto ramo manutenzione mezzi, erano addette a vari servizi come il pronto intervento su pista, la manutenzione mezzi, attività amministrative e rappresentanze sindacali; rimanendo con la cedente ADR, hanno procurato gravi squilibri nelle attività cedute;
il trasferimento delle unità lavorative doveva avvenire con l’assenso di ogni singolo lavoratore alla risoluzione del proprio rapporto di lavoro e l’impegno di non dare luogo ad eventuale successiva controversia derivante dalla cessione del ramo d’azienda;
alle attività connesse alla cessione del ramo d’azienda, Adr applica delle royalty come se il servizio non fosse un segmento delle attività oggetto della convenzione n. 2820/74;
considerato che:
in base alla concessione del 1974, manutentori esterni non possono prestare o svolgere le loro attività all’interno dell’area aeroportuale, ovvero in aree concesse dello Stato in esclusiva al concessionario;
all’interno dell’aeroporto ed anche negli hangar opera un numero significativo di manutentori terzi dei mezzi di terra senza averne titolo, con grave danno economico e occupazionale per la società SIMAV SpA che deve esercitare, come da norma, le attività in aree demaniali concesse da ADR in subconcessione;
all’atto della firma del contratto del 31 ottobre 2012, ed anche nel momento in cui ADR ha invitato la SIMAV SpA a presentare l’offerta per partecipare all’acquisizione del ramo d’azienda, quest’ultima non aveva i requisiti di cui l’articolo 13 del decreto legislativo n. 18 del 1999;
a norma dell’art. 693, comma 1, del codice della navigazione di cui al regio decreto n. 327 del 1942, si ritiene che la cessione del ramo d’azienda dovesse avvenire tramite una gara d’appalto ad evidenza pubblica come da decreto legislativo n. 158 del 1995 e non tramite chiamata diretta;
il pronto intervento su pista dovrebbe essere in capo al gestore aeroportuale, essendo un servizio essenziale per l’agibilità e la security e safety dell’aeroporto, dato il suo carattere d’urgenza, e, come previsto dall’art. 9 del decreto legislativo n. 18 del 1999, dovrebbe collocarsi nelle cosiddette infrastrutture centralizzate che non possono né devono essere scorporate dal gestore;
le attività di emergenze aeroportuali come la rimozione della neve, la prevenzione del ghiaccio e l’aircraft recovery vengono effettuate da personale certificato e periodicamente allenato per l’intervento che è nel settore della manutenzione mezzi aeroportuali ora ceduta alla SIMAV: tale dinamica sfugge ed entra in netto contrasto con la continuità gestionale delle emergenze di un aeroporto, anche perché non più controllabili né verificabili dal gestore;
circa metà dei lavoratori non ha dato l’assenso al trasferimento del proprio contratto e alla rinuncia di impugnare la cessione, e da quel momento questa parte dei lavoratori non recepisce una parte significativa degli emolumenti. Costoro hanno aperto un contenzioso legale riguardante irregolarità sulla cessione del ramo d’azienda e sul mancato riconoscimento di parte dello stipendio,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga che vi siano state irregolarità nella procedura messa in atto della società ADR per la cessione del ramo d’azienda e se intenda intervenire e con quali modalità, per le verifiche sulle credenziali tecniche della società cessionaria, come avrebbe dovuto fare Enac;
se intenda verificare, ed eventualmente intervenire, per far cessare le attività di manutenzione dei veicoli che attualmente vengono effettuate negli hangar delle compagnie aeree, senza che si siano verificate le regolari posizioni di competenze camerali e le certificazioni lavorative degli addetti e del regime di sicurezza, comprese le agibilità degli stabili;
se non ritenga opportuno attivarsi al fine di riportare il servizio all’interno della società ADR, evitando così il contenzioso promosso dai lavoratori e ripristinare quanto previsto nel decreto legislativo n. 18 del 1999.