Rottamazione cartelle #Equitalia, ecco a chi conviene

26 febbraio 2017 | 23:36
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Rottamazione cartelle #Equitalia, ecco a chi conviene

E’ a tutti gli effetti un condono, dato che i contribuenti hanno la possibilità di estinguere i loro debiti, ma non sempre è conveniente.

Il Faro on line – Cos’è la “rottamazione delle cartelle Equitalia”? E’ a tutti gli effetti un condono, dato che i contribuenti hanno la possibilità di estinguere i loro debiti, con la “rottamazione” ossia la cancellazione della Cartella esattoriale, senza corrispondere interessi di mora e sanzioni.

Allo sgravio delle citate voci si accompagna anche la sospensione di qualsiasi azione esecutiva o cautelare. Con la rottamazione vengono eliminate, nel senso che non si dovranno pagare, anche le sanzioni.

In particolare con la rottamazione della cartella di Equitalia si devono pagare soltanto:
quota capitale;
interessi da ritardata iscrizione a ruolo;
aggio di riscossione;
spese per procedure esecutive e notifica cartella.

Non si dovranno invece corrispondere:
interessi di mora;
sanzioni;
accessori dei crediti previdenziali.

La misura comprende tutti i ruoli riguardanti debiti di natura tributaria, previdenziale e assistenziale affidati da qualsiasi ente impositore all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016. Vi rientrano anche gli avvisi di accertamento esecutivi e gli avvisi di addebito dell’Inps.

Sono rottamabili anche tutte le sanzioni tributarie. Allo stesso modo vi rientrano le sanzioni connesse a tutti contributi previdenziali.  Non rientrano nella rottamazione: le risorse proprie dell’Unione Europea (come ad esempio i dazi doganali); Iva all’importazione; aiuti di Stato; crediti derivanti da condanne della Corte dei Conti; multe, ammende e sanzioni derivanti da condanne penali; altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, contributive e assistenziali (ad es. sanzioni Consob).

Il contribuente che intende beneficiare della rottamazione dovrà presentare un’apposita dichiarazione entro e non oltre il 31 marzo 2017, attraverso la quale bisognerà indicare, oltre al numero di rate di cui ci si vuole avvalere (massimo 5 ) e i giudizi pendenti che si intendono definire.

Va precisato però che: il mancato, insufficiente o tardivo pagamento, anche di una sola rata, comporta la decadenza dall’agevolazione con tutte le conseguenze del caso; una volta che si rinuncia ad in giudizio pendente non vi si può più ricorrervi, definendo la rottamamzione il giudizio.

Condizioni, queste, che non rendono di per sé conveniente l’adesione alla rottamazione ma che impongono invece un’attenta analisi dei pro e dei contro.

Le 5 rate (numero massimo devono essere saldate entro settembre 2018, con l’obbligo che il 70% di quanto dovuto venga pagato entro e non oltre il 2017.

Difatti, basti pensare che tutti i contribuenti, compresi coloro ai quali è già stato accordato un piano di rateazione (che in genere viene rilasciato fino a 72 rate e in alcuni casi fino a 120 rate), si vedranno costretti a saldare l’intero debito ricalcolato in un arco temporale molto più ristretto.

Preciso che chi ha già in corso una rateizzazione, qualora decidessero di aderire alla rottamazione, dovrebbero rinunciarvi, senza vedersi riconosciute le somme già versate in precedenza.

Alla luce di quanto sopra è consigliabile una attenta valutazione sui pro e i contro prima di richiedere la rottamazione di cartelle Equitalia.

Certamente la rottamazione sarà conveniente per i contribuenti cui sono stati notificati atti esclusivamente di contenuto sanzionatorio, dato che in questo caso andranno di regola pagati soltanto gli oneri di riscossione. Così come si presume che la definizione agevolata possa essere vantaggiosa per tutti i soggetti ai quali sono state irrogate sanzioni nella misura massima.