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#Gaeta, al via la campagna di sensibilizzazione per prevenire gli incendi boschivi

La campagna di sensibilizzazione del Comune di Gaeta è finalizzata alla prevenzione degli incendi boschivi e alla salvaguardia del prezioso patrimonio ambientale cittadino.

#Gaeta, al via la campagna di sensibilizzazione per prevenire gli incendi boschivi

Il Faro on line – Prevenire gli incendi boschivi si può.

Con ordinanza n. 248 del 5 giugno 2017, emanata dal sindaco Cosmo Mitrano, prende il via la campagna di sensibilizzazione del Comune di Gaeta, finalizzata alla prevenzione degli incendi boschivi e alla salvaguardia del prezioso patrimonio ambientale cittadino.

“La campagna antincendi boschivi – dichiara il Primo Cittadino – è parte integrante di una più ampia azione di tutela e risanamento dell’ambiente naturale al quale la nostra amministrazione pone massima attenzione e cura.

Impedire che il nostro patrimonio verde vada in “fumo”, con tutte le gravi conseguenze che ciò comporta, in modo diretto e devastante, sull’ecosistema, e sull’habitat urbano in maniera indiretta ma non meno impattante, significa agire secondo una coscienza civile matura e consapevole”.

Di qui l’invito alla popolazione “affinché collabori per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, partendo dall’osservanza rigorosa dell’ordinanza emanata in materia”.

Nel periodo di maggior rischio di incendi, che va dal 15 giugno al 30 settembre 2017, è vietato compiere azioni che possono arrecare pericolo mediato o immediato di incendio nelle zone boschive e in tutti i terreni condotti a cultura agraria, a pascolo o incolti.

Fra le azioni vietate sono incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

1. depositare e accendere immondizie di qualsiasi natura, bruciare stoppie e altri residui di lavorazione;
2. accendere senza preventiva autorizzazione fuochi per qualsivoglia finalità (ripulire di erbe ed arbusti, barbecue, fuochi di bivacco e di campeggi temporanei, ecc.) ;
3. gettare dai finestrini degli autoveicoli mozziconi di sigarette ancora accesi;
4. fumare nei boschi;
5. lasciare nei boschi o nei loro pressi rifiuti al di fuori dei contenitori preposti.

Nello stesso periodo è vietato bruciare stoppie e altri residui di lavorazione agro-silvo-pastorale, in ottemperanza all’art. 38 comma 1 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17; tale azione può essere eseguita solo previa autorizzazione scritta rilasciata dal Comando Forestale dello Stato, stazione competente per giurisdizione.

I proprietari e i possessori a qualsiasi titolo di terreni incolti, agrari, boschi, prati e pascoli devono adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e propagazione di incendi.

Altresì devono adoperarsi per ripulire dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della legge regionale 19 settembre 1974, n. 61) le aree boschive, a pascolo, agrarie e/o incolte confinanti con strade e altre vie di transito per una profondità di almeno 5 metri dal confine delle strade medesime.