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Comportamento dei pedoni: oltre ai diritti, si hanno anche dei doveri

12 luglio 2017 | 07:00
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Comportamento dei pedoni: oltre ai diritti, si hanno anche dei doveri

Esiste una evidente disparità tra ciò che la norma prescrive e i comportamenti della stragrande maggioranza dei pedoni

Comportamento dei pedoni: oltre ai diritti, si hanno anche dei doveri

Il Faro on line – Una particolare categoria di utenti della strada, per ovvi motivi considerata “la più debole (o meglio la più vulnerabile)”, è quella dei pedoni; la realtà del quotidiano però, ad un’analisi un pochino più attenta, ci rivela che, se da una parte è reale la loro vulnerabilità nel caso di un urto accidentale con un qualsiasi mezzo (biciclette comprese), dall’altra questa tipologia di utenti è spesso la più prepotente, tipico esempio di quel cocktail deleterio formato da ignoranza (delle norme del Codice della Strada, …ma anche di quelle di Monsignor Della Casa) e arroganza di cui all’articolo introduttivo di questa rubrica.

Con i suoi dieci commi (l’ultimo dei quali, come di solito, dedicato alle sanzioni previste) l’art. 190 del C.d.S. genera una quantità di riflessioni che difficilmente può essere trattata nell’esiguo spazio di un articolo, per cui con ogni probabilità, torneremo sull’argomento.

Già dalla lettura dei primi tre commi, appare evidente la disparità che esiste tra ciò che la norma prescrive e i comportamenti della stragrande maggioranza dei pedoni. Il secondo comma per esempio, stabilisce l’obbligo dell’uso degli attraversamenti pedonali (o dei sottopassaggi o soprapassaggi) che siano ad una distanza che il disposto stabilisce fino a cento metri; oltre tale distanza è consentito l’attraversamento; nel caso non siano presenti attraversamenti pedonali, è consentito attraversare con obbligo di precedenza ai conducenti di veicoli (5° comma… puntualmente disatteso!).

Un altro esempio eclatante è costituito dal disposto del primo periodo del 2° comma, laddove vieta l’attraversamento “in diagonale” della carreggiata. E’ questa una pessima abitudine forse tra le più diffuse. Moltissime persone attraversano diagonalmente le carreggiate giustificando questo comportamento con la necessità di “fare prima” per raggiungere un determinato punto e comunque convinte che sia un loro diritto, senza minimamente pensare che prolungando di fatto la loro permanenza sulla sede stradale desinata al transito veicolare, non solo creano intralcio allo stesso, ma mettono a repentaglio la propria e altrui incolumità.

La realtà è che tutti sanno, in modo più o meno generico, che i pedoni “hanno la precedenza”, ma solo in pochi pensano che forse, oltre ai diritti, si hanno anche dei doveri e ancora meno sono quelli che sanno dell’esistenza (figurarsi del contenuto!) di questo articolo, il 190, cui il Legislatore ha dato il titolo di “Comportamento dei pedoni”.

Una metropoli caotica come Roma, abbonda di semafori, ma di questo particolare “arredo urbano” sono strapieni tutti i centri abitati; il passaggio col semaforo rosso è considerato infrazione gravissima, stanti le ovvie possibili drammatiche conseguenze, al punto che il Codice prevede la sanzione accessoria della decurtazione di ben 6 punti dalla patente e un aggravamento delle sanzioni per violazione commessa durante le ore notturne, ma esistono anche i semafori “pedonali”.

Ora, a chiunque voglia “divertirsi” a verificare l’infinità della stupidità umana (di cui Einstein era convinto, a differenza di quella dell’universo su cui aveva “qualche dubbio”), non resta che fermarsi qualche minuto ad un incrocio con semaforo pedonale e vedere quanti “probi cittadini”, di fronte alla luce pedonale rossa, desistano dall’attraversare.