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Ardea, il Tar boccia il ricorso avverso la dichiarazione di dissesto

26 febbraio 2018 | 17:56
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Ardea, il Tar boccia il ricorso avverso la dichiarazione di dissesto
Ardea, il Tar boccia il ricorso avverso la dichiarazione di dissesto
Ardea, il Tar boccia il ricorso avverso la dichiarazione di dissesto
Ardea, il Tar boccia il ricorso avverso la dichiarazione di dissesto

Marcucci, valuterò la possibilità di presentare ricorso al Consiglio di Stato

Ardea – Il TAR del Lazio ha rigettato il ricorso del consigliere comunale Franco Marcucci avverso la delibera del Consiglio Comunale di revoca della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e di conseguente dichiarazione dello stato di dissesto finanziario, nonché di ogni atto presupposto e conseguente (sentenza TAR di RM, sez. 2 bis, n. 2094 del 2018).

Vediamo quali sono state le reazioni delle parti in causa alla luce del risultato ottenuto.

Il Sindaco di Ardea Mario Savarese si dice soddisfatto: “è stata riaffermata dai Giudici amministrativi la perfetta legittimità dell’operato dell’Amministrazione che rappresento; il ricorso era palesemente strumentale e volto a finalità politiche contrastanti con i canoni che intendiamo perseguire di buona amministrazione e trasparenza, oltre che con i reali interessi dei cittadini. Ora – aggiunge Savarese – Ardea può voltare pagina e guardare il futuro con maggiore serenità“.

Di tutt’altro parere è il Consigliere Comunale Franco Marcucci: “Sulla prima parte della sentenza stiamo valutando, col mio avvocato, eventuali profili di illegittimità. Sulla seconda parte però, – prosegue Marcucci  – c’è da dire che il dissesto è arrivato per inerzia dell’amministrazione, che in 90 giorni non è riuscita a riequilibrare i conti. Insomma, il dissesto è una sorta di atto dovuto. Valuteremo se presentare ricorso al Consiglio di Stato“.

Ricordiamo che le eccezioni della difesa comunale sostenuta dall’Avv. Antonino Galletti, ritenevano inammissibile il ricorso avanzato da Marcucci, sia come consigliere comunale, sia come cittadino e sia, infine, in termini di insussistenza di una utilità concreta e di un interesse effettivo all’annullamento. E mentre tali eccezioni venivano recepite integralmente dal Collegio, il legale della parte ricorrente, l’Avv. Francesco Falco, ribadiva invece in sede di discussione del ricorso, il mancato rispetto del termine “perentorio” dei 90 giorni per presentare il piano di riequilibrio.

(Il Faro on line)