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Omicidio Vannini: per la Corte il colpo partì per sbaglio “ma Ciontoli mentì”

5 marzo 2019 | 06:00
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Omicidio Vannini: per la Corte il colpo partì per sbaglio “ma Ciontoli mentì”

Per la corte il dolo decade perché Ciontoli, pur se in ritardo, attiva “le richieste di soccorso”

Roma – Fu un omicidio colposo quello di Marco Vannini perché non ci fu dolo da parte di Antonio Ciontoli nell’atto di sparare.

Ciontoli, sottufficiale della Marina militare, comunque evitò “consapevolmente e reiteratamente l’attivazione di immediati soccorsi” attuando una condotta “odiosa e riprovevole” per “evitare conseguenze dannose in ambito lavorativo”.

Queste le motivazioni della sentenza di secondo grado con cui i giudici hanno ridotto a 5 anni la condanna a Ciontoli confermando, invece, la pena di tre anni per il resto della famiglia perché “difettavano della piena conoscenza delle circostanze” che poi portarono alla morte di Vannini avvenuta il 18 maggio 2015 a Ladispoli, vicino a Roma.

Secondo la ricostruzione dell’epoca, Vannini si trovava in casa della fidanzata intento a farsi un bagno nella vasca, quando entrò Ciontoli per prendere da una scarpiera un’arma e partì un colpo che ferì gravemente il ragazzo. Di lì, secondo l’accusa, sarebbe partito un ritardo ‘consapevole’ nei soccorsi; le condizioni di Vannini si sarebbero aggravate, fino a provocarne la morte.

A processo furono portati, e poi condannati, tutti i componenti la famiglia Ciontoli. In primo grado, Antonio Ciontoli fu condannato a 14 anni per omicidio volontario, i figli e la moglie a tre anni per omicidio colposo. In appello, condanna ridotta a 5 anni per il capofamiglia per omicidio colposo, e conferma della sentenza per i familiari (leggi qui).

Per i giudici Ciontoli mentì “nel tentativo di ridurre la portata di responsabilità in quel momento, peraltro, già emerse”. Ma per la corte il dolo decade anche perché Ciontoli, pur se in ritardo, attiva “le richieste di soccorso, ancorché condotte con modalità inaccettabili e mendaci”.

Tuttavia vista “la gravità della condotta tenuta dall’imputato, della tragicità dell’accaduto, all’assenza di significativi tratti di resipiscenza” la corte ha deciso per Ciontoli il massimo della pena stabilita per l’omicidio colposo, ovvero 5 anni. Inoltre la corte osserva che anche se la condotta dell’imputato “appare estremamente riprovevole sotto il profilo etico e odiosa” ciò “non può di per sé comportare che un fatto colposo diventi doloso“.

Diverso il ragionamento per i suoi familiari che per la corte “difettavano della piena conoscenza delle circostanze… e proprio in considerazione della non provata consapevolezza circa la natura del colpo esploso, delle rassicurazioni di Antonio Ciontoli e delle caratteristiche della ferita, si deve ritenere non sufficientemente certo che essi si siano rappresentati con la lucidità e la nettezza del padre la possibilità dell’evento mortale”.

(Il Faro online)