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Antenne di telefonia in città: ecco tutte le regole

26 settembre 2019 | 06:30
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Antenne di telefonia in città: ecco tutte le regole

Dubbi e preoccupazioni tra i residenti di Fiumicino per l’installazione di un’antenna telefonica in un terreno di Isola Sacra: ecco cosa prevede la normativa e i rischi per la salute

Fiumicino – Non si placano i dubbi e le preoccupazioni dei residenti sull’installazione di un’antenna ripetitore all’interno di un terreno privato in via Castagnevizza, all’Isola Sacra, nel comune di Fiumicino.

In molti hanno espresso il loro dissenso, arrivando anche a insultare e a minacciare il proprietario dell’area sulla quale sorgerà l’antenna (leggi qui).

E se sui social esplode la rabbia e l’indignazione, il mondo della politica non si è ancora pronunciato, e, probabilmente, bisognerà attendere la question time annunciata dalla Lega (leggi qui) che dovrebbe svolgersi oggi, giovedì 26 settembre, nel corso del consiglio comunale. Ma quali sono i rischi per la salute dei residenti? Cosa prevedono le norme vigenti?

Chi è l’Ente competente in materia?

E’ importante chiarire che per le antenne dei cellulari l’ente competente non è il Comune, ma la Regione. Non spetta la Sindaco infatti tutelare la salute dei cittadini limitando l’esposizione ai campo magnetici. L’ente locale deve occuparsi solo del rispetto della normativa urbanistica (e quindi della corretta collocazione con riferimento al piano regolatore, al rispetto delle aree verdi, delle zone di interesse storico, artistico o archeologico). Le valutazioni invece relative alla sicurezza degli abitanti spettano alla Regione che ha, in materia, potere di dettare leggi insieme allo Stato.

In base alla normativa il Comune non ha alcun potere di interferire nella scelta del luogo di installazione di ripetitori telefonici, né ha il potere di stabilire limiti di distanza, sicurezza, altezza ecc, ciò in quanto tali limitazioni – poste a salvaguardia della salute dei cittadini dai rischi dell’elettromagnetismo – sono di esclusiva competenza dello Stato.

Cosa stabilisce la normativa?

Da un punto di vista normativo in tema di installazione di ripetitori telefonici vicino alle abitazioni, la normativa di riferimento è il decreto Gasparri del 2002, che ha concesso maggiori libertà nel posizionamento di ripetitori per la telefonia mobile sul territorio nazionale.

Secondo questa legge, infatti, i ripetitori dovevano considerarsi vere e proprie opere di urbanizzazione primaria ed essere trattati, dunque, allo stesso modo di strade, fogne, illuminazione pubblica, ecc.

Il decreto, tuttavia, ha inizialmente stabilito che la distanza minima dei ripetitori dalle abitazioni deve essere di almeno 70 metri e la loro installazione deve essere preceduta dal parere favorevole dell’Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente); oggi però l’iniziale vincolo dei 70 m del decreto Gasparri  non sussiste più, per cui non c’è nessuna indicazione sulle distanze se non intervengono regolamento comunale e piano antenne.

Cosa fare per tutelarsi?

Ad oggi la comunità scientificanon è ancora certa delle conseguenze dell’inquinamento da elettromagnetismo sull’uomo e ancor di più sulle persone più deboli come bambini e malati. In ogni caso consiglia cautela e prudenza suggerendo di evitare l’installazione di ripetitori vicino agli ospedali, alle scuole e agli asili.

In proposito è importante segnalare che, ciascun cittadino, quando ritiene che un ripetitore sia stato installato in violazione delle norme di legge (e dunque a meno di 70 metri da abitazioni private, scuole o ospedali), può opporsi presentando un esposto alle autorità competenti (Procura della Repubblica, Carabinieri, Ministero dell’Ambiente; Ministero della Sanità, Arpa). Oppure può rivolgersi al giudice impugnando l’eventuale atto amministrativo che ha concesso l’installazione.

A chi rivolgersi per valutare i rischi dell’antenna per cellulari?

Di solito, prima dell’installazione dell’antenna, le autorità delegano l’Arpa (Agenzia Regionale per la prevenzione ambientale) di effettuare una verifica dell’impatto sull’habitat esterno. Ed è anche all’Arpa che può rivolgersi il cittadino se ritiene, successivamente, che vi sia un grave pericolo per la salute.

Quali effetti per la salute?

Studi finalizzati a verificare i potenziali effetti dei campi elettromagnetici (Cem) sulla salute umana hanno messo in evidenza che l’interazione tra la materia costituente i sistemi biologici che compongono gli organismi viventi nel loro complesso e i campi elettrici e magnetici variabili nel tempo può comportare modificazioni della materia stessa (effetti biologici) e che tali modificazioni, se non compensate dall’organismo umano, possono dar luogo a un vero e proprio danno per la salute (effetto sanitario).

Gli effetti sanitari si distinguono in effetti a breve termine ed effetti a lungo termine, associati ad esposizioni a campi elettromagnetici di natura diversa in termini di durata ed anche di livelli. Gli effetti a breve termine derivano da una esposizione di breve durata, caratterizzata da elevati livelli di campo, mentre i temuti effetti a lungo termine sono attribuibili ad esposizioni prolungate (si parla anche di anni) a livelli di campo molto inferiori rispetto a quelli connessi agli effetti a breve termine.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (Iarc) e la Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (Icnirp) stanno indagando gli eventuali rischi sanitari che potrebbero essere associati alle diverse forme di radiazioni non ionizzanti (Nir), visto che per le radiazioni ionizzanti (Ir) tali rischi sono già scientificamente provati. Allo stato attuale i limiti di esposizione ai Cem proposti dagli organismi internazionali e recepiti anche dalla normativa italiana garantiscono con sufficiente margine di sicurezza la protezione da tali effetti (fonte Arpa)

(Il Faro online)