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Ergastolo ostativo, cos’è e come funziona

9 ottobre 2019 | 15:21
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Ergastolo ostativo, cos’è e come funziona

Ecco cosa prevede la legge in caso di ergastolo

La Grand Chambre della Corte Europea dei Diritti Umani, che non è legata all’Ue ma al Consiglio d’Europa, ha respinto, tra gli altri, il ricorso presentato dall’Italia contro la sentenza del 13 giugno 2019 sul cosiddetto ergastolo ostativo, cioè il carcere a vita che non prevede benefici né sconti di pena, applicato in Italia per reati gravissimi come l’associazione mafiosa o il terrorismo, in assenza di collaborazione con la giustizia da parte del condannato.

Con quella sentenza, che riguardava il caso di Marcello Viola, i giudici di Strasburgo hanno stabilito che la condanna al carcere a vita “irriducibile” inflitta al ricorrente viola l’articolo 3 della Convenzione Europea sui Diritti umani. Ma cos’è l’ergastolo ostativo e come funziona?

Che cos’è l’ergastolo ostativo

Per ergastolo ostativo si intende il carcere a vita che non prevede benefici né sconti di pena, applicato in Italia per reati gravissimi come l’associazione mafiosa o il terrorismo, in assenza di collaborazione con la giustizia da parte del condannato.

La misura è regolata dall’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario e prevede che la pena sia applicata solo per i delitti di associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c. p.) e associazione finalizzata al traffico di droga (art. 74 D.P.R. n. 309/1990), sempreché non siano stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.

L’ergastolo ostativo prevede inoltre che “l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possano essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia“.

L’applicazione delle sentenze

Gli Stati firmatari della Convenzione “godono di un ampio margine di valutazione nel decidere sulla lunghezza appropriata delle condanne detentive e il mero fatto che una condanna a vita possa in pratica essere scontata per intero non significa che sia irriducibile”.

“Di conseguenza, la possibilità di revisione delle condanne all’ergastolo comporta la possibilità per il condannato di chiedere il rilascio, ma non di essere necessariamente rilasciato, se continua a rappresentare un pericolo per la società”. I giudici avevano condannato l’Italia a rifondere al ricorrente 6mila euro per i costi e le spese sostenute.

(Il Faro online)

Il caso Viola

Il ricorrente, Marcello Viola, nato nel 1959, fino al giugno scorso era detenuto nel carcere di Sulmona, nell’Aquilano, dove sconta condanne per reati tra i quali associazione mafiosa, omicidio, sequestro di persona, detenzione illegale di armi da fuoco.

Tra il 2000 e il 2006 è stato sottoposto al regime carcerario speciale 41 bis; il 14 marzo 2006 il Tribunale di Sorveglianza ha accolto un ricorso di Viola e ha posto fine al 41 bis. Viola ha poi chiesto di poter lasciare il carcere con un permesso per due volte; in entrambi i casi la richiesta è stata respinta, perché il condannato non aveva collaborato con la giustizia, né era stato accertato che avesse rescisso i legami con l’associazione criminale.

Nel 2015 il detenuto ha fatto ricorso, invano, poiché la concessione di permessi è condizionata alla collaborazione con la giustizia e all’interruzione permanente dei legami con la mafia; anche la Corte di Cassazione, il 22 marzo 2016, ha respinto le richieste di Viola.

Il condannato ha fatto ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani, che fa capo al Consiglio d’Europa, organizzazione internazionale che conta 47 Stati membri (da non confondersi con il Consiglio Ue e con il Consiglio Europeo, istituzioni dell’Ue), e non all’Unione Europea, sostenendo che l’ergastolo “irriducibile” viola l’articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti Umani, che proibisce i trattamenti inumani e degradanti, e l’articolo 8, che prevede il rispetto per la vita privata e familiare.

Per il detenuto, il regime carcerario cui è sottoposto è “incompatibile” con l’obiettivo della riabilitazione e della reintegrazione sociale del reo. Il ricorso alla Corte è stato depositato il 12 dicembre 2016.

Ergastolo ostativo, la sentenza del 13 giugno

Nella sentenza del 13 giugno scorso, contro la quale l’Italia ha fatto ricorso, ricorso che oggi è stato respinto, la Corte riconosceva che la legge italiana offre la scelta al condannato se collaborare o meno con le autorità giudiziarie (nel caso in cui il condannato collabori, l’ergastolo ostativo non si applica più, quindi un modo per modificarlo c’è).

I giudici, tuttavia, nutrono “dubbi circa la natura libera di quella scelta e sul fatto se sia appropriato equiparare la mancanza di collaborazione con la pericolosità sociale del detenuto”. Infatti, scrive ancora la Corte citando una parte terza, “la principale ragione per cui i detenuti rifiutano di collaborare è il timore di mettere in pericolo le vite proprie o quelle dei loro familiari”.

La Corte ne deduce, quindi, che “la mancanza di collaborazione” con la giustizia da parte del condannato “non è sempre il risultato di una scelta libera e deliberata, né riflette necessariamente una continua aderenza ai valori criminali o perdurati legami con la mafia”.

Per i giudici, tra l’altro, “continuando ad equiparare la mancanza di collaborazione con la presunzione di pericolosità sociale, le regole in vigore valutano la pericolosità riferendosi al momento in cui il reato è stato commesso, invece di tenere conto del processo di reintegrazione e di qualsiasi progresso che il condannato possa aver compiuto dal momento della condanna”.

La Corte riconosce “il fatto che i reati per cui Viola è stato condannato configurano un fenomeno particolarmente pericoloso per la società”. Tuttavia, “gli sforzi tesi” a combattere quei reati “non possono giustificare la deroga da quanto prevede l’articolo 3, che proibisce in termini assoluti i trattamenti inumani o degradanti”.

Pertanto, “la natura dei reati dei quali Viola è stato accusato è irrilevante, ai fini dell’esame del suo ricorso sulla base dell’articolo 3”. Per i giudici, quindi, l’ergastolo ostativo inflitto a Viola “restringe le sue prospettive di rilascio e la possibilità di rivedere la condanna in misura eccessiva”. Ragion per cui la Corte conclude che “i requisiti dell’articolo 3 non sono soddisfatti”. Tuttavia, specificano, “il riconoscimento della violazione non può essere inteso come se offrisse al ricorrente la prospettiva di un rilascio imminente”.

(Il Faro online)