Pedofilia nella Chiesa, Papa Francesco abolisce il segreto pontificio sugli abusi

17 dicembre 2019 | 12:59
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Pedofilia nella Chiesa, Papa Francesco abolisce il segreto pontificio sugli abusi

Con due “rescripta” il Pontefice riduce il segreto pontificio. Non solo: il reato di pedopornografia sussiste fino a che le vittime riprese hanno 18 anni e non 14 com’era fino ad oggi

di FABIO BERETTA

Città del Vaticano – Una decisione storica arriva Oltretevere. Con due “rescripta” separati, ma riguardanti la stessa tematica, Papa Francesco abolisce il “segreto pontificio” sui casi di abusi e violenze sessuali commessi dagli uomini consacrati sui minori.

Con il “Rescriptum ex audientia” pubblicato oggi, giorno dell’83mo compleanno del Pontefice, si promulga un’Istruzione “Sulla riservatezza delle cause”. Con queste norme, il Santo Padre rende disponibili le testimonianze dei processi canonici alle autorità civili inquirenti.

Diverse le modifiche apportate. All’articolo 1 si prevede che “non sono coperti dal segreto pontificio le denunce, i processi e le decisioni riguardanti i delitti” in materia di abusi su minori, di cui nel Motu proprio “Vos estis lux mundi” e nelle norme “de gravioribus delictis“. Non solo. Bergoglio interviene anche sul reato di pedopornografia, stabilendo che tale reato sussiste fino a quando i soggetti ripresi nelle immagini hanno l’età di 18 anni, e non 14 (com’era finora).

L’altra modifica riguarda, invece, l’abolizione della norma secondo cui il ruolo di avvocato e procuratore, nelle cause per abusi in sede di Tribunali diocesani e Dottrina della fede, doveva essere adempiuto da un sacerdote. Da oggi questo ruolo potrà essere ricoperto anche da un laico.

Inoltre, la nuova Istruzione prevede, all’articolo 2, che “l’esclusione del segreto pontificio sussiste anche quando tali delitti siano stati commessi in concorso con altri delitti“.

L’articolo 3, invece, specifica che “nelle cause di cui al punto 1, le informazioni sono trattate in modo da garantirne la sicurezza, l’integrità e la riservatezza ai sensi dei canoni 471, 2° CIC e 244 õ2, 2° CCEO, al fine di tutelare la buona fama, l’immagine e la sfera privata di tutte le persone coinvolte”: in sostanza, la soggezione di questi delitti al “segreto pontificio” viene fatta regredire al semplice “segreto d’ufficio” previsto a tutela della buona fama delle persone coinvolte.

In questa prospettiva, secondo l’articolo 4, “il segreto d’ufficio non osta all’adempimento degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, compresi gli eventuali obblighi di segnalazione, nonché all’esecuzione delle richieste esecutive delle autorità giudiziarie civili”.

Ciò comporterà una migliore collaborazione con le magistrature dei diversi Stati e anche un più agevole espletamento dell’“obbligo di denuncia” da parte dei superiori nei casi di abusi, già previsto dalle altre normative introdotte da Papa Francesco durante il suo pontificato.

“A chi effettua la segnalazione, alla persona che afferma di essere stata offesa e ai testimoni”, prevede infine l’articolo 5, “non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo ai fatti di causa“.

(Il Faro online)