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Coronavirus, ecco tutti i nuovi divieti e le autorizzazioni

8 marzo 2020 | 07:03
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Coronavirus, ecco tutti i nuovi divieti e le autorizzazioni

“Mi assumo la responsabilità politica” delle decisioni che vengono prese in queste ore: “Ce la faremo”. Il decreto efficace fino al 3 aprile 2020

Roma – “Vincolo di evitare ogni spostamento” nell’intera Lombardia e in 14 province di Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Marche. Giuseppe Conte firma un decreto del presidente del Consiglio che limita le possibilità di movimento nelle zone più colpite dal contagio Coronavirus.

Non è un “divieto assoluto”, spiega, “non si ferma tutto”, non si bloccano treni e aerei: sarà possibile muoversi per comprovate esigenze lavorative o per emergenze e motivi di salute. Ma la polizia potrà fermare i cittadini e chiedere loro perché si stiano spostando in territori dove la crescita dei casi di contagio porta il governo a disporre misure mai così restrittive. “Mi assumo la responsabilità politica” delle decisioni che vengono prese in queste ore: “Ce la faremo”, dice Conte a notte fonda. E lancia un appello alla “auto responsabilità”: per fermare il contagio non si può più “fare i furbi”, dice invitando i ragazzi a stare in casa a leggere e tutelare così la salute dei loro nonni.

E’ notte fonda quando il premier scende nella sala stampa di Palazzo Chigi a illustrare le misure. Nel dpcm finale ce ne sono alcune generalizzate per tutta Italia, tra cui lo stop a pub, discoteche, sale gioco e manifestazioni di cinema e teatro. E ce ne sono altre, molto più rigorose, che riguardano un’ampia fascia del nord Italia. “Non c’è più una zona rossa – spiega il premier – scomparirà dai comuni di Vo’ e del lodigiano. Ma ci sarà una zona con regole più rigorose che riguarderà l’intera Lombardia e poi le province di Modena, Parma, Piacenza,Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli,Padova, Treviso e Venezia. Qui fino al 3 aprile – per fare solo due esempi – saranno limitati i movimenti, salva la possibilità di rientrare a casa propria, e i bar e i ristoranti dovranno chiudere alle 18 e per il resto della giornata garantire distanze di almeno un metro. Chi ha 37,5 di febbre è invitato a restare a casa, chi è in quarantena ha il divieto assoluto di uscire.

Ecco il testo della Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri relativo alle “Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria”.

Art. 1. Misure urgenti di contemimento del contagio

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria sono adottate le seguenti misure:

In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro

In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

Art. 2. Esecuzione e monitoraggio delle misure

1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure di cui all’articolo 1, nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché  delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale come previsto dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Art. 3. Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data dell’8 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

SCARICA E LEGGI IL DPCM_20200308-1 testo definitivo e approvato