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Pesca sportiva nella Fase 2, Palazzo Chigi dice “sì”

10 maggio 2020 | 15:58
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Pesca sportiva nella Fase 2, Palazzo Chigi dice “sì”

Le risposte aggiornate alle ‘frequently asked questions’ che sono presenti sul sito della presidenza del Consiglio

Roma – E’ possibile la pesca sportiva? Si può accompagnare, su due ruote o in auto, qualcuno che non sia munito di patente o non disponga di mezzi propri. Inoltre gli agenti immobiliari potranno far vedere case e locali ai clienti, solo a patto che siano strutture vuote, è anche possibile la pesca sportiva.

Sono alcune delle ‘novità’, previste dall’upgrade delle Faq, sul sito della presidenza del Consiglio che, rispondendo ai possibili quesiti dei cittadini, chiarisce le possibilità di azione durante l’emergenza coronavirus, a partire dall’allentamento del lockdown dello scorso 4 maggio. Ecco di seguito le risposte aggiornate alle ‘frequently asked questions’ che sono presenti sul sito della presidenza del Consiglio.

Pesca sportiva

“È possibile in quanto rientra nell’ambito delle attività sportive individuali, che sono consentite. Devono comunque essere seguite le regole generali valide per ogni attività sportiva e per gli spostamenti”.

Accompagnamento

“Nel caso – si legge sul sito – in cui non si disponga di un mezzo privato, ovvero non si abbia la patente di guida o non si sia autosufficienti, è consentito farsi accompagnare da un parente o una persona incaricata da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell’esigenza di limitare quanto più possibile l’utilizzo di mezzi pubblici e comunque nel rispetto di quanto previsto per l’utilizzo dei mezzi privati. Nel rispetto di tali condizioni anche lo spostamento dell’accompagnatore è giustificato”.

Ginnastica, yoga e pilates

“Se l’attività viene svolta individualmente in forma libera in aree o parchi pubblici è consentita, sempre nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e del distanziamento interpersonale di almeno due metri, nonché del divieto di assembramento in occasione della preparazione, dell’esecuzione e della conclusione di tali attività, oltre che per l’accesso e l’uscita dai luoghi di svolgimento delle attività sportive.

Ippica

“È consentito – si legge al capitolo relativo ai ‘cavalli’ – il prelievo, anche temporaneo, del cavallo da parte del proprietario per lo svolgimento, solo all’esterno della struttura in cui l’animale si trova, dell’attività sportiva, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri”.

Mediazioni immobiliari

“Le visite degli agenti immobiliari con i clienti presso le abitazioni da locare o acquistare potranno avere luogo solo quando queste siano disabitate”.