ecobonus

Il Decreto rilancio prevede l’ecobonus al 110% anche sulle seconde case (ma non tutte)

26 maggio 2020 | 08:00
Share0
Il Decreto rilancio prevede l’ecobonus al 110% anche sulle seconde case (ma non tutte)

Tra le misure previste dal pacchetto di interventi a sostegno della ripresa post-Coronavirus, troviamo infatti il cosiddetto superbonus per le detrazioni fiscali relative a lavori di efficientamento energetico e sismico delle abitazioni, immobili tra i quali ricadono anche alcune seconde case.

Dopo il via libera del Governo agli spostamenti all’interno della regione di residenza, concessione che ha finalmente permesso a tanti di raggiungere le seconde case al mare o in montagna, la fase 2 dell’emergenza Coronavirus mantiene le promesse della vigilia, allentando le misure restrittive e andando verso un graduale ritorno alla normalità.

La possibilità di recarsi nelle residenze di villeggiatura permette a tanti di rendersi conto anche degli eventuali lavori di manutenzione da effettuare sugli immobili che, rimasti inutilizzati per diversi mesi, potrebbero presentare delle brutte sorprese ai proprietari.

Nella maggior parte dei casi queste abitazioni non avevano mai “affrontato” periodi di inattività così lunghi, quindi per molti proprietari si è reso necessario affrontare dei lavori di manutenzione ordinaria più importanti rispetto al passato, rivolgendosi a ditte specializzate che forniscono servizi diPronto Intervento 24h24proprio perché si sono trovati di fronte a situazioni impreviste come guasti degli impianti elettrici, del gas o dell’acqua.

Tuttavia, anche se questa tipologia di interventi è abbastanza comune, e comunque riferita a manutenzioni che vengono fatte annualmente, potrebbero fornire lo spunto per eseguire lavori più importanti che magari si rimandano da tempo, sfruttando le nuove disposizioni normative contenute nel recente Decreto Rilancio.

Ecobonus anche per alcune tipolgie di seconde case

Tra le misure previste dal pacchetto di interventi a sostegno della ripresa post-Coronavirus, troviamo infatti il cosiddetto superbonus per le detrazioni fiscali relative a lavori di efficientamento energetico e sismico delle abitazioni, immobili tra i quali ricadono anche alcune seconde case.

Il già conosciuto ecobonus, con il recente DdL, sale infatti al 110% e prevede detrazioni per alcuni lavori di ristrutturazione su case e palazzi (prevedendo uno degli interventi “principali” per migliorare l’efficienza energetica o la resistenza antisismica,  tutela ambientale e interventi sugli impianti). In pratica il pacchetto prevede degli interventi di riqualificazione energetica o sismica a costo zero per le famiglie, grazie a un credito d’imposta del 110% alle imprese che faranno i lavori, con la possibilità, appunto, di cedere il credito alle banche o chiedere un equivalente sconto in fattura all’impresa che realizzerà i lavori.

Se inizialmente le seconde case sembravano essere state escluse dalle agevolazioni, successivamente è stato chiarito che potranno usufruire del massimo livello di beneficio anche le seconde case che fanno parte di un condominio. A tal proposito c’è ancora da chiarire la questione della tipologia di lavori, se questi possono essere svolti in autonomia dai singoli proprietari oppure se necessitano di una commessa generale che l’intero condominio deve fare.

Restano escluse da ogni di beneficio, per esplicita previsione della norma inserita nel decreto legge Rilancio, gli edifici unifamiliari che non risultano abitazione principale, come per esempio ville e villette unifamiliari non classificate come prima casa.

Pugno duro verso i “furbetti” dalla ristrutturazione

L’introduzione di questa tipologia di seconde case sotto l’ombrello delle detrazioni previste dal DdL Rilancio potrebbe essere sfruttata in maniera non del tutto lecita, mascherando lavori generici come interventi che danno diritto all’ecobonus.

Dato che per usufruire delle detrazioni dovranno essere prodotti alcuni documenti, come la certificazione energetica che deve provare il miglioramento dell’edificio sotto l’aspetto di impatto ambientale e messa in sicurezza, chi produrrà false attestazioni o dichiarazioni non veritiere andrà incontro a sanzioni che vanno da un minino di 2000 euro a un massimo di 15000 euro per ogni intervento che non sarebbe dovuto essere oggetto dell’ecobonus.