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Santa Marinella, Settanni: “Il Sindaco non dice la verità sull’ultimo Consiglio”

1 ottobre 2020 | 18:00
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Santa Marinella, Settanni: “Il Sindaco non dice la verità sull’ultimo Consiglio”

Il consigliere comunale: “La stampa locale ha commentato gli eventi relativi al Consiglio comunale del 29 settembre scorso. Ecco la mia versione”

Santa Marinella – Di seguito riportiamo le parole del consigliere comunale di Santa Marinella Francesco Settanni:

“La stampa locale ha commentato gli eventi relativi al Consiglio comunale del 29 settembre scorso. Nel merito e per quanto mi riguarda, evidenzio che l’intervento da me tenuto sulla delibera di sospensione di un consigliere hanno avuto come tema non gli aspetti personali della vicenda, ma esclusivamente gli aspetti politici e tecnico-giuridici ad essa connessi ed hanno riguardato i termini di legge e i contenuti dell’atto prefettizio che smentivano la non veritiera diffusione a mezzo stampa di notizie ed informazioni da parte del Sindaco. Rilevo, tuttavia, che la dubbia narrazione della nota del Sindaco pubblicata sulla stampa locale persiste e viene addirittura enfatizzata in un nuovo articolo. La bagarre che è seguita al mio intervento è stata montata ad arte strumentalizzando il carattere tecnico-giuridico del mio intervento sotto forma di accuse ed arrivando a pronunciare insulti contro la mia persona. Ne è prova la registrazione video della seduta.

Comincio intanto con il precisare che congiuntamente ai consiglieri Francesco Fiorucci e Lorenzo Casella, già in data 14 giugno 2020, avevamo chiesto la convocazione di un Consiglio comunale straordinario a porte chiuse senza aver mai ricevuto alcuna risposta. Del resto, essendo all’ordine del giorno la votazione di sospensione di diritto per effetto di vicende legate a cause penali, la privacy del consigliere sospeso è stata violata dagli organi consiliari che hanno indetto la seduta senza prevedere la discussione a porte chiuse e non già dal mio intervento. Nel merito invece della questione prettamente tecnico-giuridica, ribadisco in questa sede ancora una volta quanto detto in Consiglio che sulla base delle seguenti motivazioni riportate nell’atto prefettizio esso non è affatto discrezionale, come il Sindaco sostiene:

– considerato che il caso in esame integra l’ipotesi di cui all’art.11, co.1, let.a) del D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 in conformità al quale la sospensione di diritto dalla carica di consigliere consegue anche ad una sentenza di condanna non definitiva per uno dei delitti;
– rilevato, altresì, che per la natura vincolata del provvedimento di sospensione ed il suo contenuto, lo stesso non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Sul piano strettamente giudico si rimanda alla sentenza della Cassazione civile, sez. I, dell’8 luglio n. 16052 che stabilisce che la sospensione dalla carica di un consigliere comunale condannato con sentenza non definitiva per uno dei delitti previsti dall’art. 59, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 decorre dalla data della comunicazione del provvedimento di sospensione emessa dal Prefetto e non già dalla data della pubblicazione della sentenza. Nel caso in specie, come precisato in decreto, il Tribunale ha provveduto a notificare al Prefetto la sentenza il 5 agosto 2020 e pertanto contrariamente a quanto dichiarato dal Sindaco il precedente Prefetto Piantedosi non avrebbe potuto procedere a tale provvedimento non per motivi di discrezionalità, ma per assenza di sentenza.

Tra l’altro la dichiarazione del Sindaco riportata nell’articolo che attribuisce la discrezionalità del Prefetto alla durata della condanna fino a 24 mesi è un’altra narrazione fuorviante. L’art. 11 della citata legge Severino non fa riferimento ad alcuna durata della condanna anche se non definitiva, bensì sancisce il principio della sospensione di diritto, ovvero “ope legis” ossia in forza della legge al di fuori dalla previsione della durata della condanna. Al riguardo, si rimanda alla sentenza del Tar Lazio, Roma, Sez.II. bis, dell’8 ottobre 2013, n. 8696 in base alla quale il margine di discrezionalità dei Prefetti risulta essere fortemente ridimensionato se non del tutto assente dovendosi essi limitarsi ad accertare la sussistenza di una causa di sospensione e a verificare l’esistenza di una sentenza di condanna non definitiva.

Non avendo pertanto io mai formulato accuse di abuso di ufficio durante il mio intervento, sarà quindi mia cura scrivere ad entrambi i Prefetti per informarli delle notizie che il Sindaco di questa città diffonde sul loro conto. Se il Sindaco ed i suoi consiglieri sono convinti della discrezionalità dell’atto e che pertanto esso possa essere messo in discussione, facciano ricorso al Tar e difendano il loro consigliere piuttosto che attaccare il sottoscritto. Infine non posso esimermi dall’aggiungere la profonda amarezza nel constatare fino a che punto si debba arrivare pur di non ammettere le proprie responsabilità politiche. Su questioni gravissime che hanno creato sfiducia da parte dei cittadini nei loro rappresentanti, come cittadino non posso sentirmi rappresentato da chi arriva a divulgare messaggi non veritieri e strumentali”.
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