L'intervento

Scuola, Anief: “Incostituzionale escludere dal Concorso Straordinario il TFA Sostegno”

12 febbraio 2021 | 09:00
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Scuola, Anief: “Incostituzionale escludere dal Concorso Straordinario il TFA Sostegno”

Pacifico: “Escludere quanti si sono potuti iscrivere al V ciclo TFA Sostegno solo dopo il 29 dicembre 2019, o si sono specializzati dopo il 15 luglio 2020, era discriminante”

Scuola – Aveva ragione Anief e il Consiglio di Stato lo scrive a chiare lettere con un’Ordinanza esemplare ottenuta dagli Avvocati Ida Mendicino e Donatella Longo ed emanata in favore di quei candidati che, secondo il DD n. 510/2020 non avrebbero potuto partecipare al Concorso Straordinario perché non erano formalmente iscritti ai corsi di specializzazione sostegno (TFA) perché non avviati entro il 29 dicembre 2019 o non conclusi entro il termine fisso previsto.

“Escludere dalla partecipazione al Concorso Straordinario – ha dichiarato Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – quanti si sono potuti iscrivere al V ciclo TFA Sostegno solo successivamente al 29 dicembre 2019, o si sono specializzati dopo la data del 15 luglio 2020, era irragionevole e discriminante e il Consiglio di Stato ci ha dato ragione dichiarando rilevante la questione di legittimità costituzionale della norma primaria in relazione agli artt. 2, 3, 32, 34, 97 e 113 della nostra Costituzione”.

La questione relativa all’esclusione dei candidati iscritti alle selezioni o ai percorsi del TFA V ciclo era stata segnalata proprio dall’Anief all’atto della pubblicazione del Bando relativo al Concorso Straordinario 2020 per la scuola secondaria. Il D.D. 23/04/2020 n. 510, infatti, all’art. 2, comma 3, prevedeva che “Ai sensi dell’art. 1, comma 18-ter del decreto Legge, sono ammessi con riserva alla procedura straordinaria di cui all’art. 1 per i posti di sostegno, i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all’insegnamento di sostegno avviati entro il 29 dicembre 2019. La riserva si scioglie positivamente solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020”, escludendo, di fatto, quanti fossero in attesa dell’avvio o della conclusione dei corsi avviati dopo il 29 dicembre 2019 ma comunque sempre prima della presentazione delle domande di partecipazione al Concorso Straordinario che, è bene ricordarlo, prevedevano l’invio della domanda di partecipazione entro il 10 agosto 2020.

“Sin da subito abbiamo rilevato questa incongruenza oggettiva – ha spiegato Pacifico –  e l’abbiamo evidenziata più volte promuovendo, quindi, lo specifico ricorso per tutelare quei precari che, senza alcuna colpa, a causa dell’avvio o della conclusione dei corsi TFA V ciclo procrastinata oltre la data fissata dalla legge si sono trovati ingiustamente esclusi dalla possibilità di partecipare comunque al Concorso Straordinario. Non avevamo dubbi sull’illegittimità costituzionale di una previsione ingiusta e irragionevole e siamo soddisfatti del risultato che il nostro Ufficio Legale ha ottenuto per la tutela dei diritti di questi lavoratori precari della scuola”.

Il Consiglio di Stato, infatti, dà piena ragione ai legali Anief ed evidenzia come, nel restringere la platea dei soggetti aventi titolo a partecipare alla procedura concorsuale straordinaria ai soli docenti che risultavano iscritti ai corsi TFA entro il 29 dicembre 2019 o che lo conseguivano entro il 15 luglio 2020, “pur avendo titolo a parteciparvi ex ante ed in astratto e non avendo potuto farlo solo per il relativo slittamento dei tempi di indizione delle diverse procedure, dimostrano l’indebita restrizione non solo materiale del principio di ragionevole massima partecipazione, ma soprattutto connessa all’evidente incoerenza della norma primaria con gli interessi pubblici perseguiti col collegamento tra i TFA/S e detto concorso” ed aggiunge che, in definitiva, appare condivisibile la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale posta dai legali Anief riguardo l’art 1, co. 18-quater del DL 126/2010, “nella parte in cui pone una data fissa (senza avere riguardo al fatto che il corso abilitante legittimante la partecipazione sia stato comunque avviato prima dell’indizione del concorso straordinario ed al fatto che l’ammissione al corso abilitante sia avvenuta in data utile per la presentazione della domanda al concorso straordinario) per l’ammissione degli specializzandi TFA/S al concorso riservato, per titoli ed esami previsto dalla medesima disposizione ed altresì nella parte in cui pone una data fissa pure per il conseguimento della abilitazione (senza considerare chi comunque consegua l’abilitazione in tempo utile per l’ammissione in servizio) e da quelle racchiuse nei commi precedenti, per violazione degli artt. 2, 3, 32, 34 e 97 e 113 della Costituzione”.

In conclusione, dunque, il Consiglio di Stato ritiene indispensabile, come richiesto dall’Anief “riportare a ragionevolezza la disuguaglianza provocata dalla data fissa, giacché, trattandosi di ammissione ad un concorso a pubblici impieghi, il bando e la norma presupposta ex art. 1, co. 18-ter, il bando impugnato e la richiamata normativa che lo ha legificato si pongono, pertanto, in violazione dell’art. 3 Cost.” e concede le immediate misure cautelari richieste dai legali Anief ai fini della partecipazione al Concorso Straordinario dei ricorrenti, dichiarando “rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art 1, co. 18-ter del DL 29 ottobre 2019 n. 126 (conv. modif. dalla l. 20 dicembre 2019 n. 159), in relazione artt. 2, 3, 32, 34 e 97 della Costituzione”.
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