Covid-19, linea dura del Vaticano: rischio licenziamento per i dipendenti no-vax

18 febbraio 2021 | 16:23
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Covid-19, linea dura del Vaticano: rischio licenziamento per i dipendenti no-vax

Previste anche multe da 25 euro se non si rispetta la mascherina fino a 1.500 euro se si viola la quarantena

Città del Vaticano – Linea dura del Vaticano nei confronti dei dipendenti no-vax che rifiutano il vaccino anti coronavirus. Anche se la vaccinazione è su base volontaria, un decreto del presidente della Pontificia Commissione della Città del Vaticano, card. Giuseppe Bertello, prevede una serie di misure che vanno dal demansionamento sino al licenziamento.

Per i dipendenti che non fanno il vaccino, infatti, è previsto fino al demansionamento per chi non può farlo per ragioni di salute, con il mantenimento dello stipendio. Per chi invece si rifiuta “senza comprovate ragioni di salute ci sono conseguenze di diverso grado che possono giungere fino alla interruzione del rapporto di lavoro”.

Il decreto di Bertello, pubblicato su Vaticanstate, mette nero su bianco che “si ritiene il sottoporsi alla vaccinazione la presa di una decisione responsabile atteso che il rifiuto del vaccino può costituire anche un rischio per gli altri e che tale rifiuto potrebbe aumentare seriamente i rischi per la salute pubblica”. Le sanzioni previste all’articolo 6 rinviano alla legge vaticana del 2011 che già prevedeva per i dipendenti vaticani che non si sottopongono “agli accertamenti sanitari d’ufficio responsabilità e conseguenze fino alla interruzione del rapporto di lavoro”.

Nelle norme si ricorda “il divieto di assembramenti, la necessità del distanziamento fisico, l’adozione di dispositivi di protezione personale, le norme igieniche, i protocolli terapeutici e i protocolli di vaccinazione”. Previste poi multe, che vanno dai 25 euro se non si indossa la mascherina, fino a 1.500 euro in caso di violazione della quarantena.

La nota della Santa Sede

“Il Decreto del Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano n. CCCXCVIII dell’8 febbraio 2021 in materia di emergenza sanitaria è stato emanato per dare una risposta normativa urgente alla primaria esigenza di salvaguardare e garantire la salute ed il benessere della comunità di lavoro, dei cittadini e dei residenti nello Stato della Città del Vaticano”, si precisa in una nota diffusa dal Governatorato.

“Il presupposto, quindi, è quello della tutela individuale del lavoratore e quella collettiva dell’ambiente lavorativo in caso di un evento che possa configurarsi come emergenza sanitaria pubblica. In particolare – viene sottolineato da Oltretevere – la disposizione riguarda tutte le misure idonee dirette a prevenire, controllare e contrastare situazioni eccezionali di emergenza sanitaria pubblica e vengono diffusamente indicati tutti gli strumenti per una adeguata e proporzionale risposta al rischio sanitario”.

“Tra queste misure, su indicazione dell’Autorità sanitaria dello Stato, può essere ritenuto necessario il ricorso alla vaccinazione per determinati contesti: in attività lavorative inerenti il pubblico servizio, i rapporti con terzi o rischiose per la sicurezza della comunità di lavoro. L’adesione volontaria ad un programma di vaccinazione deve, quindi, tener conto del rischio che un eventuale rifiuto dell’interessato possa costituire un rischio per se, per gli altri e per l’ambiente lavorativo“, prosegue la nota.

“Per tale motivo la salvaguardia della comunità può prevedere, per colui che rifiuti la vaccinazione in assenza di motivi sanitari, l’adozione di misure che da una parte minimizzino il pericolo in questione e dall’altra consentano di trovare comunque soluzioni alternative per lo svolgimento del lavoro da parte dell’interessato. Il richiamo alle preesistenti Norme per la tutela della dignità della persona e dei suoi diritti fondamentali da osservarsi negli accertamenti sanitari in vista dell’assunzione del personale e durante il rapporto di lavoro e Norme a tutela dei dipendenti affetti da particolari gravi patologie o in particolari condizioni psicofisiche del 18 novembre 2011 deve quindi ritenersi come uno strumento che in nessun caso ha natura sanzionatoria o punitiva, piuttosto destinato a consentire una risposta flessibile e proporzionata al bilanciamento tra la tutela sanitaria della collettività e la libertà di scelta individuale senza porre in essere alcuna forma repressiva nei confronti del lavoratore”, concludono dal Governatorato.

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