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Terracina, l’Anpi: “L’elemosina non è molestia, ma solidarietà”

3 marzo 2021 | 12:16
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Terracina, l’Anpi: “L’elemosina non è molestia, ma solidarietà”

La richiesta dell’associazione di modificare il regolamento della Polizia Urbana

Terracina – “Abbiamo scritto alla Sindaca per manifestare le nostre perplessità riguardo ad alcuni punti del Regolamento di Polizia Urbana licenziato alcuni mesi fa dall’amministrazione comunale”. Lo dicono gli iscritti all’Anpi di Terracina che sottolineano: “Le nostre perplessità si concentrano su due punti in particolare del regolamento: da un lato, la pratica dell’accattonaggio e la richiesta di donazioni (art. 2, n.3, lett. f); dall’altro, la previsione del punto 4 dell’articolo 4, relativo all’utilizzo, senza giustificato motivo, di indumenti finalizzati a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico.

Ebbene, rispetto al primo punto, riteniamo che la richiesta di denaro, o meglio, di elemosina senza molestia, vada intesa come una richiesta di solidarietà, un comportamento quindi lecito, non invasivo, che non intacca né l’ordine pubblico né la pubblica tranquillità cosi come stabilito dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza del 28.12.1995, n. 519. Una pronuncia che dichiara l’incostituzionalità della previsione normativa di cui all’art 670 c.p. co. 1 (reato di mendicio) e che spiana la strada alla successiva e completa abrogazione della norma con l’art. 18, della L.205/1999.

Sempre in questo senso, riscontriamo poi come il concetto stesso di ‘insistenza’, quale modalità di comportamento, risulti formulato in maniera poco chiara e, soprattutto, di difficile interpretazione e riconoscimento. Un presupposto che, in quanto indefinito, finisce per esporre la stessa previsione all’indeterminatezza del riscontro oggettivo e, quindi, al libero arbitrio e alla discrezione del soggetto chiamato ad agire.

Quanto al secondo aspetto, invece, riteniamo che lo stesso possa divenire oggetto di discriminazione nei confronti delle persone che praticano culti e religioni.

Chi indossa il velo lo fa non certo per camuffarsi, ma agisce nel rispetto della propria tradizione religiosa esercitando di fatto un diritto irrinunciabile alla libertà di culto costituzionalmente garantito.

Il combinato disposto tra art. 3 e l’art. 19 della Costituzione sancisce la libertà religiosa quale diritto indisponibile, inalienabile, inviolabile e personalissimo; un diritto fondamentale, che per natura e previsione, non può essere in alcun modo contratto da norme di rango inferiore a quello costituzionale.

Pertanto, in virtù delle questioni sollevate – conclude l’Anpi – abbiamo chiesto alla Sindaca, all’assessore competente e al Comandante di Polizia Urbana, che il tutto venga riconsiderato e modificato non solo alla luce delle evidenze giuridiche citate ma anche nel rispetto delle disposizioni sui Diritti Umani, richiamati sia dalla nostra Carta costituzionale, sia dalle normative comunitarie ed internazionali”.

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