Covid e lavoro, quei “fragili” considerati tali solo a parole

4 marzo 2021 | 16:29
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Covid e lavoro, quei “fragili” considerati tali solo a parole

A causa di un buco legislativo, migliaia di lavoratori fragili rischiano di vedersi ridotto lo stipendio o di perdere il lavoro

Un buco legislativo che rischia di mettere in ginocchio migliaia di lavoratori fragili, impedendo loro di usufruire dell’equiparazione della malattia d’ufficio al ricovero ospedaliero per tutto il periodo della pandemia.

E’ quanto denunciano un gruppo di insegnanti, che rischiano di vedersi ridotto lo stipendio (o, addirittura, di perdere il lavoro) a causa dell’accumularsi dei giorni di malattia ordinaria nel periodo compreso fra il 16 ottobre e il 31 dicembre 2020: “Rischiamo di essere penalizzati – raccontano a ilfaroonline.it – a causa della nostra condizione di lavoratori fragili: un paradosso”.

Una doppia spada di Damocle pende, dunque, sulle teste di questi lavoratori, costretti a barcamenarsi fra la paura di perdere il lavoro e quella di ammalarsi, nel disperato tentativo di sottrarsi ad entrambe le ipotesi. Ma per capire cosa sia successo – e cosa potrebbe succedere -, è necessario fare un passo indietro, partendo dalla definizione di “lavoratore fragile” e ripercorrendo le tappe legislative dei provvedimenti messi in campo dal Governo a loro tutela.

Cosa si intende per “lavoratore fragile”?

Come specificato nella nota 1585 dell’11 settembre 2020 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione, “la condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all’attuale situazione epidemiologica”.

Il concetto di fragilità – evidenzia la circolare 13 del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020 – va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico”.

Quali provvedimenti sono stati presi a tutela dei lavoratori fragili?

Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, “esprimerà – si legge nella stessa nota – il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da Sars-Cov-2 (Covid-19), riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative”. La visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in base all’andamento epidemiologico.

“Il personale dichiarato temporaneamente non idoneo in modo assoluto deve essere collocato, con apposito provvedimento, in malattia d’ufficio fino alla scadenza del periodo indicato dal medico competente. Infatti, in questo caso il giudizio del medico esclude ogni possibilità di impiego nel contesto lavorativo di riferimento”.

Il Decreto Cura Italia

Con il Decreto Cura Italia del 17 marzo 2020, l’assenza dal lavoro dei lavoratori considerati fragili era stata equiparata al ricovero ospedaliero: ciò significava che, in presenza del certificato medico, il lavoratore fragile poteva non lavorare e i giorni di assenza non avrebbero influito nel conteggio del limite massimo di 180 giorni. Il Decreto Agosto, poi, aveva poi esteso l’iniziale termine del 31 luglio fino al 15 ottobre 2020.

Il buco legislativo

La legge 126 del 13 ottobre 2020, poi, aveva previsto che, a decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili svolgessero il proprio lavoro in modalità agile e che, se necessario, venissero adibiti ad una mansione diversa (purché rientrante nella stessa categoria).

Nessun accenno, però, all’equiparazione della malattia d’ufficio al ricovero ospedaliero: i giorni d’assenza dal lavoro, quindi, hanno ricominciato a contare come normali giorni di malattia, a scapito di coloro che non possono lavorare in smart working perché svolgono una professione che non è possibile esercitare a distanza, come quella dell’insegnante di sostegno.

Siamo stati avvisati – raccontano gli insegnanti – che stavamo accumulando numerosi giorni di malattia, e che rischiavamo prima una riduzione dello stipendio e, poi, il licenziamento. Saremmo dovuti quindi rientrare senza aver nemmeno fatto il vaccino, col rischio (esponenziale, per noi immunodepressi) di contrarre il coronavirus”.

La Legge di Bilancio

A correre ai ripari è stata la Legge di Bilancio 2021, che ha reintrodotto la possibilità di considerare l’assenza dal lavoro dei lavoratori fragili al pari di un ricovero ospedaliero. La legge – che ha “coperto” le assenze dal 1 gennaio al 28 febbraio 2021 e a cui poi è subentrata la Delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 -, però, non ha effetto retroattivo.

I giorni di assenza accumulati nel periodo compreso fra il 16 ottobre e il 31 dicembre – fra la legge 126 del 13 ottobre 2020 e la Legge di Bilancio -, dunque, vengono comunque conteggiati fra i 180 massimi concessi.

“E’ ingiusto: siamo considerati lavoratori fragili, dobbiamo restare a casa perché rischiamo di ammalarci, e quelli fra noi che non possono lavorare a distanza rischiano di vedersi ridotto lo stipendio o, nella peggiore delle ipotesi, di essere licenziati”, denunciano i docenti. “Non possiamo permetterci di accumulare così tanti giorni di malattia, e il Governo non può continuare ad ignorare il problema: serve un provvedimento retroattivo, e subito“.
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