Seguici su

Cerca nel sito

Scuola, Anief: “Si modifichino i contratti degli assistenti amministrativi subentrati”

Marcello Pacifico: "Siamo pronti ad avviare in prima istanza dei tentativi di conciliazione, ma se non dovesse bastare proseguiremo con una battaglia legale"

Scuola – Sta determinando problemi a catena la decisione dell’amministrazione scolastica di immettere in ruolo in corso d’anno scolastico i vincitori delle procedure concorsuali, espletate ai sensi del D.M. 863 del 18 dicembre 2018, per l’accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi, le cui graduatorie finali sono state approvate dal 2 dicembre scorso: gli assistenti amministrativi facenti funzione Dsga chiamati a ricoprire i posti vacanti e disponibili durante le attività propedeutiche all’avvio dell’a.s. 2020/21 sono tornati nella loro sede di titolarità. “Peccato che – dichiara Anief – nella loro proposta contrattuale individuale di lavoro non gli era stato specificato che il contratto si sarebbe risolto, oltre che per le cause specificate nel Ccnl e nelle norme da esso richiamate, qualora fosse stato individuato un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie concorsuali. Inoltre, come se non bastasse, i posti resisi disponibili e pubblicati all’albo non erano stati contrassegnati come posti non vacanti e quindi molti amministrativi subentrati non erano stati informati che il posto che andavano a ricoprire era di un facente funzione Dsga”.

“Ci opponiamo a questa interpretazione normativa – prosegue Anief – e proponiamo tentativi di conciliazione presso gli ambiti territoriali d’Italia, al fine di chiedere la modifica dei contratti individuali di lavoro degli assistenti amministrativi subentrati: anziché sottoscrivere dei contratti con scadenza 31 agosto 2021, gli sono stati proposti rapporti di lavoro con scadenza 30 giugno 2021. Per il sindacato si tratta di palese erronea interpretazione del Ccnl vigente e del contratto individuale di lavoro”

“Siamo pronti ad avviare in prima istanza dei tentativi di conciliazione – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – e se poi non dovesse passare, per noi sarebbe importantissimo proseguire con una battaglia legale a tutto campo nelle aule di tribunali. Per noi alla base di questo comportamento c’è una erronea interpretazione del Ccnl e del contratto individuale di lavoro”.

“Ricordiamo – spiega Anief –  che con il D.M. 13 dicembre 2000 n. 430, con il quale sono state dettate le norme regolamentari per l’applicazione dell’art. 4 della legge n. 124/1999, si ribadisce la distinzione, già operata dal legislatore, fra: a) supplenze annuali, conferite per la copertura di posti resisi vacanti entro il 31 dicembre di ciascun anno; b) supplenze fino al termine delle attività didattiche, aventi ad oggetto posti non vacanti ma comunque disponibili entro la stessa data; c) supplenze temporanee alle quali i dirigenti scolastici possono fare ricorso, utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto, per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Ccnl 29.11.2007 per il personale docente, tecnico ed amministrativo del comparto della scuola all’art. 44 stabilisce che i rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato del personale Ata sono regolati da contratti individuali, per i quali è richiesta la forma scritta, nei quali devono risultare, tra l’altro:

a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;
d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;
g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell’attività lavorativa.

Inoltre, la disposizione contrattuale aggiunge che ‘il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente Ccnl. È comunque causa di risoluzione del contratto l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto’”.

Anche l’Aran riconosce che la disciplina contrattuale riproducente il contenuto del Ccnl 24.7.2003 non contiene più il riferimento alla “risoluzione automatica del rapporto, senza preavviso, in caso di rientro anticipato del titolare”, che figurava nell’art. 18, comma 2, lett. c), del CCNL 4.8.1995 per cui essa è da ritenersi non più applicabile.

“Alla luce del richiamato – sottolinea Anief –  quadro normativo nonché dei principi generali che ispirano la disciplina del rapporto a tempo determinato, si ritiene che l’amministrazione scolastica abbia indebitamente rifiutato la prestazione e risolto il contratto di lavoro a seguito del rientro della dipendente titolare, comportamento vieppiù aggravato dal fatto che l’ipotesi contemplata tra le cause di risoluzione del contratto non si è mai realizzata atteso che nessun aggiornamento delle graduatorie di istituto per il personale Ata è mai stato disposto.

Ricordiamo senza sottacere che, ai sensi della clausola 3 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE il termine finale ‘è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico’ sicché, a differenza di ciò che accade nel rapporto a tempo indeterminato, le parti del contratto ‘conoscono dal momento della sua conclusione la data o l’evento che ne determina il termine e tale termine limita la durata del rapporto di lavoro, senza che le parti debbano manifestare la loro volontà al riguardo dopo la conclusione di detto contratto’.

Del resto è da escludere che il rientro dell’assistente amministrativa titolare, decaduta dalla funzione di Dsga, possa legittimare la risoluzione del rapporto perché si tratta di un evento non previsto nel contratto individuale quale causa di cessazione anticipata dell’incarico, che trovava, secondo il prudente apprezzamento del dirigente scolastico, la sua giustificazione nella necessità di assicurare lo svolgimento delle mansioni di competenza della dipendente sostituita”.

“Inoltre, – conclude il sindacato – con Nota n. 15863 del 4.12.2020 l’USR Toscana ha stabilito, a decorrere dalla data di presa di servizio dei vincitori di concorso, che fossero revocate le reggenze al personale Dsga di ruolo presso altro istituto scolastico da parte degli Uffici di Ambito, nonché i provvedimenti di conferimento dell’incarico di Dsga agli assistenti amministrativi di ruolo. In questo caso il personale interessato sarebbe stato assegnato presso la sede di precedente titolarità, salvo particolari esigenze da valutare in accordo con la Direzione regionale; al contrario il personale non di ruolo a cui fosse stato revocato l’incarico avrebbe continuato a svolgere l’attività di assistente amministrativo nella stessa istituzione scolastica in cui ricopriva il ruolo di Dsga.

Nel documento si specifica che i contratti a tempo determinato comunque connessi o collegati alla sostituzione degli assistenti amministrativi facenti funzione di Dsga ‘restano confermati a potenziamento dell’attività di segreteria delle istituzioni scolastiche’”.
Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Scuola