La dichiarazione

Precari, Anief: “I risarcimenti non vanno tassati. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato”

18 maggio 2021 | 10:00
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Precari, Anief: “I risarcimenti non vanno tassati. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato”

Marcello Pacifico: “Ora migliaia di euro da restituire a docenti e Ata”

Scuola – L’indennizzo assegnato ai precari per la colpevole reiterazione dei contratti a termine non va tassato: lo hanno confermato i giudici di Palazzo Spada, con una doppia sentenza, sancendo in via definitiva che il risarcimento assegnato a docenti e personale Ata supplente – previsto dal decreto legislativo 165 del 2001 – non può essere soggetto a tassazione. I giudici amministrativi hanno in questo modo concluso in appello un giudizio di ottemperanza che davanti al Tar della Puglia aveva visto soccombere i lavoratori: il supremo giudice amministrativo ha invece ribadito l’orientamento prevalente della Corte di Cassazione sulla illegittimità della tassazione Irpef del risarcimento.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, non è sorpreso dalla sentenza: “La posizione presa dal Consiglio di Stato è la conferma che abbiamo fatto bene a non piegarci all’amministrazione. Danno equo stabilito dal giudice per la mancata stabilizzazione del personale, la cui attuazione in Italia viene considerata quasi una concessione, anziché una normale procedura che porta per diritto all’immissione in ruolo, come confermato qualche settimana fa anche dal Comitato europeo dei diritti sociali, che ci ha dato ragione nel reputare pertinente il nostro reclamo collettivo contro l’ostinazione dei governi italiani nel non accogliere le immissioni in ruolo automatiche una volta superata la soglia minima di supplenze anche non continuative. Una procedura tutta sbagliata che ha prodotto, peraltro, anche il danno immane delle 250 mila supplenze annuali cui siamo destinati, a meno che non si adotteranno delle procedure di assunzioni straordinarie per titoli e servizi che chiediamo inascoltati da tempo”.

Anief ricorda che continua a raccogliere adesioni ai ricorsi al giudice del lavoro per ottenere la partecipazione al piano straordinario di stabilizzazione o il risarcimento del danno per illecita reiterazione di contratti a termine: il ricorso è rivolto a docenti e Ata precari che hanno svolto almeno 36 mesi di servizio in scuola pubblica su posto vacante e disponibile.

“Sugli indennizzi l’amministrazione scolastica ha sbagliato – dichiara Anief – . E il sindacato aveva ragione. Lo dimostra la vicenda giudiziaria, riportata da Orizzonte Scuola, che ha avuto come protagoniste una docente di Lettere di 42 anni e una collaboratrice scolastica ormai sessantenne: entrambe difese dall’avvocato Michele Ursini del Foro di Bari, avevano fatto causa assieme a un’altra collega alcuni anni orsono per ottenere il risarcimento del danno e il riconoscimento della progressione stipendiale, come altre decine di migliaia di insegnanti. Le due lavoratrici si sono opposte alla decisione dell’amministrazione scolastica di corrispondere i risarcimenti assegnati per via del prolungamento immotivato prolungamento del precariato, applicando delle trattenute Irpef di circa il 25 per cento, quindi un quarto del dovuto”.

La stampa specializzata ricorda che solo a partire dal “2010 i precari, talvolta dopo essere passati di ruolo, hanno preso coscienza di questo diritto, anche grazie alle prime vertenze ispirate dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitarie in tema di prevenzione e repressione del ricorso da parte degli Stati e degli enti pubblici alla reiterazione dei contratti a termine”. Inoltre, si sottolinea che “il risarcimento è in genere determinato dal giudice di merito commisurandolo a un certo numero di mensilità globali al lordo e da incassare al netto”.

Nel caso della doppia sentenza del Consiglio di Stato, ha avuto una condotta vincente l’avvocato Michele Ursini: la sua “tenacia è stata premiata e ora due delle tre ricorrenti stanno per incassare la restituzione di quanto trattenuto indebitamente sul piano fiscale, mentre la terza ricorrente, scoraggiata, aveva rinunciato all’ultimo grado di giudizio, accontentandosi di una correzione di un ulteriore errore: nel riconoscerle il risarcimento i giudici lo avevano commisurato non alla retribuzione globale ma a quella netta, per di più tassandola”.

“Con riferimento all’imponibilità fiscale del risarcimento – scrive nelle sentenze il Consiglio di Stato – la Corte di Cassazione ha chiarito che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti; le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi della mancata percezione di redditi, mentre non costituisce reddito imponibile ogni risarcimento inteso a riparare un pregiudizio di natura diversa (Cass. sez. 5ª n. 12789 del 2003)”. Sempre i giudici di Palazzo Spada hanno rilevato che il danno prodotta dalla reiterazione di contratti a termine è costituito dalla precarietà in sé, per la perdita di opportunità che comporta. Del resto, la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza non si riferisce in alcun modo a retribuzioni non percepite, ma esclusivamente al risarcimento del danno “in funzione della durata complessiva della condizione precaria di circa sei anni…”.

“A questo punto, – rileva l’avvocato Ursini – anche gli altri precari che hanno ricevuto questo trattamento dovrebbero rivendicare la restituzione delle somme trattenute dello Stato“. Ma bisogna fare attenzione, perché “ci sono dieci anni di tempo dalla data di pagamento ed è meglio inviare subito una lettera interruttiva dei termini”.
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