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Far West monopattini: ecco le regole… che nessuno rispetta

Obbligatorietà del casco, età minima, norme per la circolazione: il regolamento in vigore per l'uso dei monopattini elettrici

Roma – Limiti di velocità, obbligatorietà del casco, circolazione in strada: sulle regole per l’uso dei monopattini elettrici, sempre più diffusi a Roma (leggi qui) e sul litorale (leggi qui), c’è ancora molta confusione.

Sebbene – grazie all’introduzione sul mercato di specifiche app e servizi di sharing promosse dai Comuni e dalle aziende private – siano oramai tantissimi i cittadini che li utilizzano quasi quotidianamente, infatti, non tutti conoscono il regolamento vigente: e il risultato è – purtroppo – l’aumento degli incidenti, a volte con conseguenze persino fatali (leggi qui).

Benché alcuni le ritengano insufficienti a garantire la sicurezza di chi se ne serve per spostarsi in città – al punto che il Parlamento sta valutando una “stretta” (leggi qui) -, dunque, è bene riepilogare punto per punto le regole attualmente in vigore.

In generale, a livello di circolazione i monopattini vengono equiparati alle biciclette, e seguono le medesime regole stabilite dal Codice della Strada: se non ci sono piste ciclabili disponibili, possono circolare sulla carreggiata, ma tenendo la destra e rispettando precedenze e semafori.

Nello specifico, poi, le singole giunte comunali possono decidere:

  • il numero di licenze attivabili;
  • il numero massimo di monopattini permessi in città;
  • l’eventuale obbligo di assicurazione;
  • le modalità di sosta dei monopattini;
  • le limitazioni alla circolazione in alcune aree del territorio comunale.

L’età e l’obbligo del casco

Per guidare un monopattino elettrico bisogna avere almeno 14 anni. Fino ai 18 il casco è obbligatorio. Non serve avere una patente, né un patentino.

Dove possono circolare, e a che velocità?

Questi mezzi, equiparati alle bici, possono circolare solo sulle strade urbane dove vige il limite di 50 km/h e che non sono già vietate alle due ruote a pedali, e appunto sulle piste ciclabili, da utilizzare ogni volta che ci sono; la velocità massima consentita è 25 km/h, ridotta a 6 km/h nelle aree pedonali.

Entrambe le mani devono essere libere e impugnare il manubrio, salvo quando è necessario segnalare che si sta svoltando. Bisogna poi mantenere la destra e non andare mai affiancati; mai trainare o farsi trainare.

I marciapiedi sono riservati ai pedoni. Vale lo stesso articolo 182 del Codice della strada che, a proposito delle bici, specifica come “I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza”.

E poi, naturalmente, ci sono tutte le altre regole del Codice della Strada: dai semafori alle precedenze ai sensi vietati. I monopattini, come le biciclette, possono circolare sulla carreggiata se non ci sono piste ciclabili disponibili, ma non ovviamente sui marciapiedi o negli spazi riservati ai pedoni.

Il trasporto di altri passeggeri è permesso?

Il monopattino è concepito per un uso strettamente personale e con postura in piedi, non è possibile trasportare altri passeggeri o oggetti.

Illuminazione e visibilità

E’ obbligatorio rendersi visibili di sera e quando l’illuminazione è scarsa con bretelle o giubbotti catarifrangenti. Le luci vanno accese da mezz’ora dopo tramonto, in condizione di oscurità e di giorno se richiesto dalle condizioni atmosferiche (in caso di pioggia o nebbia, ad esempio).

L’assicurazione

Se non è imposto dal Comune in cui si circola, non è previsto l’obbligo di assicurazione.

La sosta

Al termine del servizio, i monopattini devono essere condotti a mano e posizionati in prossimità delle rastrelliere per biciclette o negli stalli riservati ai ciclomotori e motocicli e in tutte le aree consentite dal Codice della Strada per la sosta dei velocipedi.

Non possono essere parcheggiati in maniera tale da creare intralcio alla circolazione, come stabilito dall’articolo 158 del Codice: non devono, cioè, intralciare il transito dei pedoni sui marciapiedi, occupare stalli di sosta per disabili o per autobus o riservati al carico e scarico, nei portici, sugli attraversamenti pedonali, davanti passi carrabili. La pena è la rimozione forzata e la multa (all’utente che ha usufruito del monopattino, e non alla società proprietaria del mezzo).

In troppi, ad oggi, sembrano ignorare queste ultime regole, creando enormi disagi agli altri, specie ai cittadini con disabilità: abbandonare a caso un monopattino sul marciapiede, magari addirittura in trasversale, significa impedire a qualcuno con la sedia a rotelle di poterne usufruire, e costringerlo ad invadere la carreggiata (con evidenti rischi per la sua sicurezza).

Se è vero che i Comuni e le aziende proprietarie devono continuare a lavorare per impedire la “sosta selvaggia” dei monopattini elettrici con l’introduzione di nuove e più stringenti norme (nonché di aree dedicate), è bene ricordare che il rispetto nei confronti degli altri non dovrebbe aver bisogno di leggi specifiche per poter essere messo in pratica.
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