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Minori sottratti: il caso di Eitan è solo la punta di un iceberg

23 settembre 2021 | 16:54
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Minori sottratti: il caso di Eitan è solo la punta di un iceberg

Prima udienza e intesa tra le famiglie: il bimbo resta in Israele fino all’8 ottobre. Aumentano i casi di bambini contesi tra l’Italia e l’estero, mille in quattro anni. Capire meglio il fenomeno.

Ci sono fenomeni che rappresentano delle vere tragedie, che dalla cronaca entrano nelle case e nei cuori di tutti e, più di tutte, queste sono le tragedie delle violenze sui minori. Molto spesso, i bambini e le bambine sono vittime delle persone a loro più care e dà cui dovrebbero ricevere la massima protezione ma, nei casi come la separazione non consensuale dei genitori o la sottrazione dei minori stessi da chi ne ha la tutela giuridica, essi diventano strumenti nelle mani di adulti che ne fanno oggetto della loro violenza e strumenti stessi con cui farsi la lotta in casa (violenza assistita) e nei tribunali.

Il caso della terribile vicenda che vede coinvolto Eitan Biran, 6 anni, l’unico superstite della tragedia della funivia di Stresa sul Mottarone, in cui ha perso i genitori, il fratellino e i bisnonni è solo la punta di un iceberg che in questi giorni è nelle prime pagine della cronaca.
La tragedia di quel 23 maggio, con la contesa tra le due famiglie, materna e paterna del bambino, si è trasformata in un’ulteriore tragedia che ha portato a un grave atto di violenza, il rapimento di Eitan dall’Italia verso Israele.

Dove dovrebbe crescere il bambino? Con i nonni e gli zii materni in Israele, che hanno presentato domanda di adozione in Israele e sostengono che questo è il futuro che avrebbero voluto per lui i suoi genitori, o con il ramo paterno della famiglia in Italia, il luogo in cui è cresciuto quasi dalla nascita?

A dare una risposta, almeno parzialmente fino alla conclusione delle udienze, è stata oggi la decisione del giudice israeliano, Iris Ilotovich Segal, dopo la prima udienza a porte chiuse a Tel Aviv. Shmuel Peleg, il nonno materno e la zia paterna Aya Biran, di Eitan Biran, che si contendono il bambino hanno raggiunto un’intesa: il bambino resta in Israele, tre giorni con il nonno e tre con la zia, fino alla ripresa del processo in tre sedute fissate per l’8, 9 e 10 ottobre.

Il fenomeno dei minori sottratti ai legittimi affidatari e trasferiti all’estero sono però tanti e, purtroppo, dimenticati da tutti e, molto spesso, anche dalle istituzioni.
Il Telefono Azzurro, solo nel 2019, ha registrato 8.331 denunce di scomparsa (di cui 5.376 stranieri e 2.955 italiani) e il fenomeno sembra non arrestarsi visto che i bambini che spariscono nel nulla sono sempre di più.
Secondo Missing Children Europe, a livello globale, il problema ha proporzioni allarmanti. Il più delle volte il minore viene poi rintracciato all’estero, portato via da un parente. I casi di bambini contesi tra l’Italia e l’estero sono quasi 250 all’anno e, nella maggioranza delle situazioni, circa il 60%, riguarda minori portati fuori dai confini, spesso con la scusa di una vacanza. Il restante 40% è rappresentato da bambini che si trovano nel nostro Paese e sono reclamati dall’estero. Meno del 5% dei bambini portati via fa ritorno in Italia, degli altri si perdono le tracce negli anni, senza nessun intervento delle Autorità preposte per riportarli fisicamente a casa.

Per capire meglio questo fenomeno è necessario vedere nello specifico cosa accade quando si verifica un caso di sottrazione internazionale, così da comprendere tutte le lacune di legge e di fatto esistenti.

Che cos’è la sottrazione internazionale di un minore

Si parla di sottrazione internazionale quando un minore avente la residenza abituale in un determinato Stato è condotto in un altro Stato senza il consenso del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale, che comprende il diritto di determinare il luogo di residenza abituale del minore.
Sottrazione di minore”, quindi, è il termine tecnico che descrive il sostanziale rapimento di un figlio da parte di uno dei genitore che conduce il minore illecitamente all’estero e/o non consente alcun contatto tra il figlio e l’altro genitore.
Alla sottrazione è equiparato il trattenimento del minore in uno Stato diverso da quello di residenza abituale, senza il consenso del genitore o di altro soggetto titolare dell’affidamento.

Quali norme si applicano in caso di sottrazione internazionale di minori

Per proteggere i minori e risolvere le controversie derivanti dall’illecito trasferimento in uno Stato diverso da quello di residenza abituale, sono state stipulate convenzioni internazionali che definiscono regole applicabili in tutti gli Stati aderenti.
La convenzione di specifico riferimento è la Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.
La Convenzione dell’Aia del 1980 si applica nelle relazioni tra gli Stati che l’hanno firmata o vi hanno aderito, sempre che l’adesione sia stata accettata dagli altri Stati.
In Italia è stata ratificata e resa esecutiva con la legge 15 gennaio 1994 n. 64 ed è attualmente applicata nelle relazioni tra l’Italia ed una serie di Stati.

Cosa dice la Convenzione dell’Aja sui minori sottratti?

La Convenzione dell’Aja del 1980 è il documento che si occupa delle procedure relative agli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori. Ha come fine quello di “assicurare l’immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti in qualsiasi Stato contraente” e “assicurare che i diritti di affidamento e di visita previsti in uno Stato contraente siano effettivamente rispettati negli altri Stati contraenti”.
Per la Convenzione, il trasferimento o il mancato rientro di un minore è ritenuto illecito “quando avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati ad una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro”.
Il minore sottratto deve avere meno di sedici anni e al compimento del sedicesimo anno la procedura si interrompe, anche se è già in fase giudiziaria.

Quando il minore viene sottratto e condotto all’estero, il genitore (o chi ne fa le veci) che subisce il danno cosa deve fare?

Deve presentare apposita denuncia per sottrazione. Al fine di ottenere un provvedimento a suo favore, viene stabilita un’udienza di rimpatrio. In particolare:
1) Denunciare il fatto presso la Procura della Repubblica di zona o in alternativa presso un Posto di Polizia, chiedendo che si proceda penalmente contro i responsabili per i reati puniti e perseguiti dagli art. 605 (sequestro di persona), 574/bis (sottrazione di Minore) e del 572 (maltrattamenti famigliari) del Codice Penale. Alla fine della denuncia inserite la seguente frase:” Chiedo inoltre ai sensi dell’art. 408 del c.p.p. di essere avvisato in caso di archiviazione del presente procedimento”.

2) Chiedere al Tribunale Civile, sezione di famiglia della vs. zona che venga sospesa, con procedura d’urgenza, la Potestà Genitoriale al genitore che ha rapito il figlio ( a causa del grave reato commesso), che vi venga data la Potestà esclusiva e che venga stabilito l’immediato rimpatrio del Minore presso la sua residenza abituale.

3) Se siete separati o divorziati e il figlio rapito è stato portato in uno stato che ha sottoscritto la Convenzione dell’Aja, dovete chiedere al Tribunale Civile di zona che vengano riviste le condizioni di affidamento del Minore sulla base della Convenzione e l’immediato rientro in patria del Minore.

“Fortunatamente – spiega l’avvocato Valentina Ruggiero – se la procedura è partita prima nel nostro Stato, è comunque il Giudice italiano a decidere. Ovviamente dovrà però relazionarsi con il magistrato del Paese in cui al momento si trova il minore. Il Risultato è che i mesi passano e il minore continua a rimanere lontano dalla figura genitoriale che ha subito il danno. Cosa che procura traumi spesso gravi proprio al minore”.

Secondo uno studio del “Parental Child Abduction: The Long term Effects“, a cura della professoressa Marilyn Freeman per Human Rights, risulta che nel 73% dei casi i bambini sottratti conseguono effetti psicologici (anche a distanza di anni dalla sottrazione) e nel 18% le conseguenze sono gravi.

Cosa subisce il minore che viene sottratto?

“Il minore – continua l’Avv. Ruggiero – viene ascoltato presso il Tribunale del Paese in cui è stato condotto e, quasi sempre, rende dichiarazioni non spontanee perché influenzato e manipolato, spaventato all’idea di essere abbandonato anche dal genitore del posto. Da evidenziare che in alcuni paesi le dichiarazioni del minore non vengono neanche trascritte nei verbali. L’Ambasciata, nel frattempo, ha solo poteri mediativi e il genitore sottraente non ha neanche l’obbligo di rispondere a quella italiana”.

Andando oltre l’iter legale, di certo c’è che, in attesa che la giustizia faccia il suo corso, il genitore rimasto senza il minore in Italia non ha un’autorità reale e pratica di riferimento. L’unico vero aiuto è rappresentato dagli Avvocati che supportano tecnicamente, ma anche psicologicamente, i propri assistiti.

Purtroppo questo fenomeno non è limitato esclusivamente alle coppie di nazionalità diversa, ma anche a quelle con la stessa nazionalità dei genitori.
Esistono numerosi casi di figli rapiti sul territorio nazionale italiano ed un numero imprecisabile di casi nei quali il genitore affidatario non consente contatti tra il figlio ed il genitore con diritto di visita.
Purtroppo gli strumenti giudiziari previsti dall’articolo 574 bis codice penale sono assai deboli e non permettono nessun tipo di indagine concreta che possa portare almeno alla localizzazione del minore.

Per queste ragioni è importante che venga riconosciuto, non il reato che compie un genitore nei confronti dell’altro, cioè la “sottrazione di minore”, ma il reato che compie il genitore nei confronti del minore, cioè il “rapimento” con l’aggravante della parentela come previsto dall’articolo 605 del codice penale ( che riguarda il rapimento di persona ).
(Il Faro online)