Il Consiglio di Stato sugli Ncc: legittimo operare in tutto il territorio

22 aprile 2022 | 19:03
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Il Consiglio di Stato sugli Ncc: legittimo operare in tutto il territorio

Nuova ordinanza del Consiglio di Stato sull’obbligo di territorialità del servizio per gli Ncc

Roma – In data 21 aprile 2022, il Consiglio di Stato, con relatore nella camera di consiglio la consigliera Diana Caminiti, ha pronunciato l’Ordinanza per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) n. 00107/2022.

Ritenuto peraltro, quanto al funus boni iuris, che l’appello necessiti di un approfondimento nella sede di merito con riguardo all’applicazione dei principi sanciti dalla sentenza della Corte Costituzionale 26 marzo 2020, n. 56 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 10 bis, comma 1, lett. e), del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, nella parte in cui ha sostituito il secondo periodo del comma 4 dell’art. 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 nella parte in cui aveva previsto che “L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all’articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse” con il servizio a tempo laddove, come nella specie, la durata del servizio sia tale da spezzare per lungo periodo di tempo il servizio di NCC con la comunità locale a favore della quale in linea tendenziale il servizio dovrebbe essere reso.

“Questa ordinanza – spiega in una nota Leonardo Giammarino, portavoce di OraNcc – è un ulteriore passo avanti nello smantellamento dei quelle teorie fantasiose che vorrebbero il Noleggio con conducente, parimenti ai taxi, vincolato al territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione“.

“Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività da parte dei Comuni, pur in attuazione del principio di sussidiarietà e di prossimità al cittadino, non determina automaticamente il riconoscimento di una natura locale del servizio, essendo necessario valutare tutte le caratteristiche del servizio di trasporto che può essere effettuato a tempo o viaggio (art. 3  legge 21/92) – sottolinea -. Pertanto, il servizio può svolgersi anche come prestazione di disposizione a tempo di  un veicolo con autista in favore dei clienti che ne richiedono la disponibilità per un dato numero di  ore, giorni, mesi o anni“.

“E l’art. 13 della legge 21/92 prevede che ‘Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con  conducente è direttamente concordato tra l’utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato  senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria’. Dunque, non esiste alcun obbligo di territorialità del servizio. Ed infatti l’autorizzazione comunale rilasciata legittima il titolare della stessa a svolgere l’attività in tutto il territorio, italiano ed europeo, senza limitazione alcuna. I servizi sono spesso rivolti ad aziende e turisti e possono essere relativi a più giorni consecutivi prevedendo itinerari di viaggio in Italia ed anche Europa”.

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