Il Fatto |
Interni
/

Manovra: cos’è e quando scatta l’esercizio provvisorio?

27 dicembre 2022 | 11:03
Share0
Manovra: cos’è e quando scatta l’esercizio provvisorio?

E’ lo spettro che alleggia su ogni manovra che rischia di non essere approvata entro l’ultima data disponibile

Roma – E’ lo spettro che alleggia su ogni manovra che rischia di non essere approvata entro l’ultima data disponibile, il 31 dicembre. L’esercizio provvisorio è previsto dall’articolo 81 della Costituzione e costituisce un’eccezione, rispetto al naturale svolgimento della sessione di bilancio. Se ne sta riparlando con insistenza, viste le difficoltà del governo Meloni a portare avanti in Parlamento una manovra che, considerata la data di nascita dell’esecutivo, ha avuto oggettivamente poco tempo a disposizione.

I precedenti. Sono lontani ma non sono pochi. Durante la Prima Repubblica, ricorrere all’esercizio provvisorio era quasi un’abitudine. E’ successo 33 volte. Per vent’anni, dal 1948 al 1968, c’è sempre stato un esercizio provvisorio. Il Governo Rumor, nel 1969, è stato il primo a far approvare al Parlamento nei tempi corretti il bilancio riferito al 1970. Altro esempi virtuosi, in una stagione di esercizi provvisori che si allungherà fino al 1983, il governo Moro nel 1976 e il governo Andreotti, l’anno dopo e il governo Craxi nel 1983. Da qui in poi, sono gli esercizi provvisori a diventare eccezione: ci si arriva nel 1986 con un altro governo Craxi e nel 1988, con il governo Goria.

Che cosa comporta. L’effetto principale dell’esercizio provvisorio è rappresentato dai vincoli stringenti per la spesa pubblica. E’ ammessa ‘per dodicesimi’: in ogni mese, cioè, è utilizzabile un dodicesimo delle poste previste nei capitoli del progetto di bilancio. Sono escluse le uscite obbligatorie, come quelle per gli stipendi del pubblico impiego. La legge di autorizzazione che istituisce l’esercizio provvisorio può stabilire vincoli più stringenti.

Cosa dice l’articolo 81 della Costituzione. Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.