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Processo Ruby ter: assolto Berlusconi

15 febbraio 2023 | 14:01
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Processo Ruby ter: assolto Berlusconi

La sentenza chiude un processo durato sei anni

Roma – Silvio Berlusconi è stato assolto dall’accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo milanese Ruby ter. Lo hanno deciso i giudici della settima sezione penale del tribunale di Milano dopo una camera di consiglio durata circa 2 ore.

La sentenza chiude un processo durato sei anni in cui la procura di Milano accusa il leader di Forza Italia di aver pagato – a partire dal novembre 2011 e fino al 2015 – circa 10 milioni di euro alle giovani ospiti di Arcore per essere reticenti o mentire durante i processi Ruby e Ruby bis sulle serate di villa San Martino. Un’accusa da cui l’ex premier si è sempre difeso parlando di “generosità” per ricompensare chi si è visto rovinare la vita da un’inchiesta giudiziaria presto esplosa sulla stampa.

Le olgettine andavano ascoltate in veste di indagate e non di testimoni, questo ‘errore’ della procura fa venire meno sia la falsa testimonianza che la corruzione in atti giudiziari. E‘ in sintesi la motivazione con cui i giudici della settima sezione penale del tribunale di Milano hanno assolto Silvio Berlusconi e gli altri 28 imputati nel processo Ruby ter.

La falsa testimonianza può essere commessa solo da chi legittimamente riveste la qualità di testimone. Se viene assunto come ‘testimone’ un soggetto che non poteva rivestire tale qualità perché sostanzialmente raggiunto da indizi per il reato per cui si procede o per altro ad esso connesso, la possibilità di punirlo per dichiarazioni false è esplicitamente esclusa” si spiega nella nota. La corruzione in atti giudiziari “sussiste solo quando il soggetto corrotto sia un pubblico ufficiale. Per giurisprudenza costante, la persona che testimonia assume un pubblico ufficio e le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che il giudice chiamato ad accertare la fattispecie correttiva deve verificare se il dichiarante che si assume essere stato corrotto sia stato o meno correttamente qualificato come testimone” si spiega.

“Poiché le persone chiamate a rendere dichiarazioni nei processi Ruby 1 e Ruby 2 andavano correttamente qualificate come indagate di reato connesso e non testimoni, non solo non è configurabile il delitto di falsa testimonianza ma neppure il reato di corruzione in atti giudiziari, mancando la qualità di pubblico ufficiale (nella specie testimone) in capo al ‘corrotto’. Se il soggetto che si assume come corrotto non può qualificarsi come pubblico ufficiale e dunque manca un elemento costitutivo del delitto corruttivo, giuridicamente quest’ultimo non può sussistere nemmeno nei confronti dell’ipotizzato corruttore, nel caso di specie Berlusconi. Infatti, la corruzione in atti giudiziari presuppone necessariamente un accordo tra il pubblico ufficiale corrotto e il corruttore”.