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Estate 2023 a Fiumicino, stagione balneare al via dal 13 maggio. Regole e divieti

6 maggio 2023 | 11:15
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Estate 2023 a Fiumicino, stagione balneare al via dal 13 maggio. Regole e divieti

A Fregene divieti alla balneazione a causa dei lavori per la diga soffolta. E per evitare le risse arriva la stretta sulla sicurezza

Fiumicino – Estate 2023 al via anche sul litorale di Fiumicino. Il sindaco uscente, Esterino Montino, ha firmato l’ordinanza con tutte le regole per la stagione balneare, che anche quest’anno avrà inizio a metà maggio, più precisamente il 13 (lo scorso anno iniziò il 14 maggio), per concludersi il 24 settembre 2023. “In tale periodo devono funzionare le strutture balneari”, precisa l’ordinanza.

“Le strutture balneari – si legge nel documento pubblicato nella mattinata del 6 maggio – sono aperte al pubblico dalle ore 09,00 alle ore 20,00, fermo restando che il servizio di assistenza e salvataggio dovrà obbligatoriamente essere garantito nella fascia oraria 9,00 – 19,00”. Anche le attività commerciali, “ivi compresi i servizi di somministrazione di alimenti e bevande, dovranno rispettare gli orari di apertura e chiusura al pubblico previsti”.

Clicca qui per leggere e scaricare l’ordinanza balneare 2023 a Fiumicino

Essendo ancora in corso i lavori per la realizzazione della diga soffolta a Fregene, l’ordinanza prevede divieti alla balneazione che saranno comunicati di volta in volta “con successivi provvedimenti secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Lavori”.

I divieti

Su tutte le spiagge, si legge nell’ordinanza, è vietato “gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere nonché accendere fuochi o fornelli e/o qualsiasi altra fonte di produzione di calore mediante combustione sull’arenile”; “gettare in mare o sulle spiagge materiali di rifiuto di qualsiasi genere o provenienza, compreso il materiale vegetale eventualmente trasportato dal mare sulla battigia; l’accensione di fuochi d’artificio, salvo preventiva autorizzazione ai sensi di legge e comunque nella fascia oraria dalle 21,00 fino alle ore 23.00”.

E’ anche vietato “posizionare gavitelli di ormeggio senza specifica concessione; sostare e/o transitare su pennelli, scogliere frangiflutti od opere similari poste a difesa della costa” e i tuffi dai frangiflutti. Divieto assoluto anche si “spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute comprese le indicazioni ed i cartelli posizionati dall’Amministrazione Comunale che interessano le aree inibite alla balneazione” ed è anche vietato “esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.) ed organizzare manifestazioni (fiere, gare sportive, spettacoli, ecc.) senza autorizzazione e/o nulla osta dell’Ufficio Demanio Marittimo Comunale”.

E’ anche vietato “alle attività commerciali, svolte su proprietà privata o su suolo comunale/demaniale (non marittimo), consistenti nell’affitto di sdraio, ombrelloni, attrezzature da spiaggia etc, esercitare anche il servizio di posizionamento delle attrezzature stesse sull’arenile; svolgere servizi di spiaggia da parte di attività commerciali prive di concessione demaniale marittima; il danneggiamento, l’estirpazione, la raccolta e la detenzione delle essenze vegetali della duna, nonché il calpestio delle aree dunali, siano esse recintate e non”.

L’ordinanza vieta anche l'”organizzare manifestazioni sportive su aree ricomprese all’interno della Riserva del Litorale Romano senza l’autorizzazione dei competenti uffici comunali; arrecare pregiudizio alla flora spontanea ed alla fauna selvatica con particolare riguardo alle aree all’interno della Riserva del Litorale Romano; collocare tende, roulottes, campers e simili nonché campeggiare; transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo. Il divieto di sosta è esteso anche alle zone demaniali retrostanti qualora venga intralciata la viabilità o sia impedito l’accesso al mare o agli stabilimenti balneari”.

Durante tutta la stagione balneare è vietato anche “lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate; occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc. nonché mezzi nautici, la fascia di 5 metri dalla battigia destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso; quando l’arenile è profondo meno di 15 metri, l’ampiezza della fascia di cui sopra non deve essere inferiore ad un terzo della profondità. Il divieto si estende anche agli arenili in concessione”.

Per quanto riguarda musica ad alto volume e rumori di vario genere, si dovrà rispettare il silenzio “dalle ore 13,00 alle ore 15,30” e “dall’orario di chiusura delle attività fino alle ore 8,00 del mattino successivo, in tutti i giorni della settimana”.

E’ anche vietato “l’uso del sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico, effettuare pubblicità mediante la distribuzione e/o il lancio, anche a mezzo di aerei, di manifesti ovvero di altro materiale”, “sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio
privato per qualsiasi scopo (ivi compresi i velivoli a pilotaggio remoto droni, quadricotteri, a quota inferiore a 300 metri 1000 piedi, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia nonché di quelli autorizzati per i collegamenti con altre località”.

C’è poi il divieto di “esercitare qualsiasi tipo di pesca, compresa la pesca con canna e/o lenza da riva, dalla spiaggia
frequentata da bagnanti tra le 09,00 e le ore 21,00”. Resta anche quest’anno, “su tutte le spiagge ricadenti nel territorio comunale, sia libere che in concessione” il “divieto di fumare. E’ consentito fumare soltanto nelle apposite aree attrezzate, qualora presenti, nonché nelle immediate adiacenze e comunque ad una distanza massima di 3 metri dalle apposite strutture dotate di posacenere”.

Tutti gli stabilimenti balneari devono assicurare “il libero e gratuito transito, attraverso gli ingressi dello stabilimento o complesso balneare a tutti coloro che intendono raggiungere tratti di spiaggia libera, la battigia, o comunque, il mare; chi si avvale di tale possibilità, tuttavia, non deve né trattenersi negli stabilimenti o complessi balneari oltre il tempo strettamente necessario, né fruire dei relativi servizi, se non previo pagamento delle tariffe previste” e “assicurare un efficiente e continuo servizio di assistenza e salvataggio durante l’orario di apertura.

I concessionari hanno poi “l’obbligo di affiggere in prossimità degli ingressi o comunque in luogo ben visibile apposita segnaletica indicante la visibilità e la accessibilità al mare da parte dei soggetti portatori di handicap. In caso di accertata impossibilità devono essere segnalati la struttura e l’accesso più prossimi, idonei all’utilizzo per le persone diversamente abili” e l’obbligo “di apprestare almeno un locale igienico idoneo all’accoglienza di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale e almeno una doccia adeguatamente attrezzata nonché di rendere la struttura visitabile soprattutto in funzione della effettiva possibilità di balneazione attraverso la predisposizione di appositi percorsi orizzontali, almeno uno ogni 150 metri, perpendicolari alla battigia, presso i quali devono essere predisposte piazzole di sosta all’ombra in prossimità della battigia per la fruizione dell’arenile da parte delle persone diversamente abili. Al fine di rendere fruibile la spiaggia ai soggetti con disabilità, i concessionari dovranno inoltre riservare almeno un ombrellone nelle prime file a soggetti con disabilità attrezzandolo con idonee pedane e lettini ad altezza maggiorata”.

Per i concessionari, precisa l’ordinanza,  “si aggiunge l’obbligo di prevedere almeno una cabina idonea ad accogliere le persone diversamente abili ed una carrozzella di tipo J.O.B.”. Allo stesso modo, tutte “le strutture balneari dotate di parcheggio interno dovranno prevedere posti auto per disabili in misura di uno ogni 25 posti auto e, in ogni caso, dovrà essere garantita almeno una postazione. I servizi per disabili devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine della loro immediata identificazione”.

Animali in spiaggia

Per quanto riguarda la presenza di animali domestici, l’ordinanza vieta “qualsiasi animale sull’arenile, anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori. Sono escluse dal presente divieto le aree autorizzate per la somministrazione, nelle quali l’accesso degli animali da compagnia può essere consentito, a discrezione del titolare, nel rispetto di quanto stabilito dal Manuale della Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE)”.

Ovviamente, restano esclusi dal divieto “le unità cinofile di salvataggio al guinzaglio accompagnate da personale istruttore”, “i cani adibiti al servizio di guardiania per il periodo compreso nell’orario di chiusura al pubblico delle strutture balneari”, “gli animali a servizio delle forze dell’ordine” e “i cani per l’ausilio alle persone diversamente abili, purché tenuti al guinzaglio e con l’obbligo di portare con sé una museruola”.

Le strutture balneari, tuttavia, possono “attrezzare aree destinate all’accoglienza di animali da compagnia entro il perimetro dello stabilimento, avendo cura che tale luogo non interferisca sotto il profilo igienico-sanitario e della sicurezza con il libero accesso alla battigia per utenti e disabili nonché con le attività per la ristorazione e quelle ricettive, ricreative e sportive” e “destinare uno specchio acqueo alla balneazione dei cani preventivamente registrati presso lo stabilimento”. Queste aree però “dovranno essere di dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali ed il normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie ospitata, salvaguardando comunque l’incolumità e la tranquillità dell’utenza balneare nonché il decoro e la pulizia dei luoghi”. Non è permessa, precisa l’ordinanza, “la detenzione promiscua di cani e gatti nel medesimo recinto né l’accoglienza di un numero superiore a 10 animali per ogni struttura balneare”.

Per quanto riguarda la balneazione di animali domestici, le zone “saranno appositamente delimitate da boe
galleggianti, segnalate con l’apposizione di un cartello riportante la dicitura ‘Area destinata alla balneazione di animali da compagnia’ e saranno accessibili esclusivamente nelle seguenti fasce orarie: al mattino fino alle ore 10,00 e la sera dopo le ore 18,00. È comunque consentito l’accesso agli animali domestici sulle spiagge libere al mattino, fino alle ore 9,00, e la sera dopo le ore 19,00”.

Il Comune ha comunque predisposto una spiaggia libera per gli animali nel tratto di litorale di Passoscuro lunga circa 200 metri che va da circa 100 metri a sud della Zona dedicata al kitesurf a circa 150 metri a nord della concessione intestata all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Dalla data di chiusura della stagione balneare all’inizio della successiva stagione balneare è consentito l’accesso agli animali su tutte le spiagge, nel rispetto delle norme igieniche e di incolumità pubblica.

Spiagge libere, nudiste e per il kitsurf

Per quanto riguarda le spiagge libere, “è fatto assoluto divieto di lasciare oltre il tramonto del sole attrezzature balneari quali sdraio, lettini, ombrelloni, tende e similari”. Disposte anche quest’anno delle aree per le spiagge nudiste: “nel tratto di litorale compreso tra Fiumicino e Focene per un’estensione di circa 600 metri alle spalle della pineta di Via Coccia di Morto, compreso tra Via del Pesce Luna e 200 metri a sud della spiaggia antistante il radar aeroportuale”.

Spazi garantiti anche per l’attività di kitesurf, che “è vietata per tutta la stagione balneare su tutto il litorale del Comune di Fiumicino”, ad esclusione delle seguenti aree, dove “è vietatala fruizione ai bagnanti per l’intera profondità della spiaggia e dello specchio acqueo antistanti”:

ZONA A – 1) tratto di litorale compreso tra Fregene e Maccarese per una estensione di 200 metri a partire da 50 metri a nord del confine (lato Fregene) della riserva Naturale Statale del Litorale Romano – 2) tratto di litorale compreso tra le strutture balneare “Rambla” e “BauBeach”per una estensione di 50 metri.

ZONA B – tratto di litorale compreso tra Passoscuro e Palidoro per una estensione di 50 metri a partire da 100 metri a nord di Via Stintino a Passoscuro.

ZONA C – tratto di litorale posto a sud del confine nord del Comune di Fiumicino per una estensione di 200metri nelle adiacenze della foce del fosso Cupino.

ZONA D – tratto di litorale posto a sud della struttura balenare denominata “Nautinclub”, a partire da 10 metri a sud di detta struttura, per un’estensione di circa 50 metri.

ZONA E – tratto di litorale compreso tra Fregene e Focene per una estensione di 50 metri a partire da 50 m a sud del pennello in corrispondenza della ex struttura balenare denominata “La Perla” .

TRATTO DI ARENILE DELL’ESTENSIONE DI CIRCA150 METRI UBICATO IN ZONA “PESCE LUNA”, e precisamente circa 150 metri a sud della punta e circa 250 metri a nord del chiosco “Abbronzatissima”.

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