L'ORDINANZA

Emergenza erosione ad Ostia: l’ordinanza della Guardia Costiera per le spiagge “pericolose”

15 marzo 2024 | 17:18
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Emergenza erosione ad Ostia: l’ordinanza della Guardia Costiera per le spiagge “pericolose”

L’ordinanza rimarrà in vigore fin quando non sarà espressamente revocata. I dettagli

Ostia, 15 marzo 2024 – Scattano ad Ostia i divieti con l’ordinanza della Guardia Costiera. Il personale “Delegazione  di spiaggia di Ostia”, con i sopralluoghi datati 8 novembre 2023 e 13 febbraio 2024, ha verificato il persistere di condizioni di pericolosità del tratto di litorale compreso tra il civico 10 del Lungomare Lutazio Catulo e il civico 6/8,62 e 64 del lungomare Amerigo Vespucci , interessato dall’erosione. Quest’ultima, nel dettaglio, ha già coinvolto parte delle strutture ubicate sulla costa, ricadenti nell’ambito in concessione agli stabilimenti balneari indicati in intestazione.

La Capitaneria di Porto ha quindi emanato un’ordinanza che comprende il tratto di costa antistante agli stabilimenti balneari “Nuova Pineta Pinetina”, Hibiscus”, “Kursaal”, “Shilling”, “Sporting Beach” , “Venezia”, “V-lounge beach”, Dopolavoro ATAC ubicati nel tratto di litorale compreso tra il civico 10 del Lungomare Lutazio Catulo e il civico 6/8, 34, 62 e 64 del Lungomare Amerigo Vespucci. In vigore da venerdì 15 marzo, rimarrà tale finchè non verrà espressamente revocata.

I divieti

Vietato, dunque, quanto segue:

“1.1.lungo il litorale: transitare e stazionare, lungo la battigia per una profondità lato terra di 20 metri;
1.2. nel tratto di mare antistante, ad una distanza inferiore a metri 50 dalla costa:
a) navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad usoprofessionale;
b) effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
c) svolgere attività di pesca di qualunque natura;
d) praticare sport velici con tavola e/o vela (surf, Kyte-surf);
2. È altresì vietata la balneazione a distanza inferiore a mt. 20 nel tratto di mare antistante le strutture
coinvolte dal fenomeno erosivo”.

I divieti sopra citati non si applicano:
“- alle unità ed ai mezzi impegnati in attività di messa in sicurezza, ripristino e manutenzione; – alle unità dei mezzi di soccorso e sanitari;
-alle unità dei VV F impegnate in attività di soccorso e messa in sicurezza;
– alle unità delle FF.OO. in attività di interdizione e di ordine pubblico;
-alle unità facenti capo ad enti ed amministrazioni pubbliche in attività di sopralluogo o alle ditte incaricate delle attività di ripristino delle condizioni di sicurezza delle strutture”.

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