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Crollo Torre dei Conti, firmata l’ordinanza per la pubblica incolumità: cosa prevede

Gualtieri dispone misure di salvaguardia per la pubblica incolumità e misure di assistenza

Roma, 6 novembre 2025 – In seguito al crollo parziale della Torre dei Conti in Largo Corrado Ricci, il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato l’ordinanza n. 150 del 4 novembre in cui dispone misure di salvaguardia per la pubblica incolumità e misure di assistenza.

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Nello specifico il provvedimento ordina:

1. Lo sgombero delle persone e degli animali del condominio sito al civ. n. 35 di via Torre dei Conti, con espresso divieto di accedere allo stesso anche attraverso le aperture presenti negli esercizi commerciali di via Madonna dei Monti, dal civ. n. 110 al civ. n. 112.

2. L’interdizione al transito pedonale e veicolare di via Torre dei Conti – nel tratto compreso tra il superamento del fronte numero civico 25, l’intersezione con via Madonna dei Monti (ferma restando l’apertura della circolazione tra le due strade predette) e Largo Corrado Ricci- con conseguente inibizione dell’accesso agli esercizi commerciali e del Centro Anziani ivi allocati.

3. L’interdizione al traffico veicolare e pedonale in Largo Corrado Ricci, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Torre dei Conti – precisandosi che l’interdizione su Largo Corrado Ricci comprende anche i civici n. 1 e 2 ed i relativi esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande- e l’intersezione con via dei Fori Imperiali, per una larghezza compresa tra la recinzione dell’area di cantiere in parola fino alla siepe posta in adiacenza del marciapiede di Largo Corrado Ricci, lasciando la possibilità di accedere agli esercizi commerciali vicini, nella parte retrostante.

4. L’interdizione di tutta l’area di cantiere dei lavori di ristrutturazione della “Torre dei Conti”, con salvaguardia delle ulteriori e superiori misure di sequestro disposte dall’Autorità Giudiziaria.

La violazione delle prescrizioni poste a salvaguardia della tutela della pubblica incolumità, sono sanzionate ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale, fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 7 bis, comma 1 bis, del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, in relazione alla generica violazione dei divieti di accesso, transito, stazionamento o sosta disposti.

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