Logo
Cosa c’è (e cosa no) nella riforma della Giustizia

Il 22 e 23 marzo 2026 gli elettori sono chiamati a esprimersi su una riforma costituzionale che ridisegna l’assetto della magistratura.

Roma, 24 gennaio 2026 – Il 22 e 23 marzo 2026 si vota per un referendum costituzionale confermativo sulla cosiddetta “riforma della giustizia”. Il quesito è unico e chiede, in sostanza, se confermare o respingere quel testo approvato dal Parlamento e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

È un passaggio che riguarda l’architettura della magistratura più che la vita quotidiana dei tribunali. E proprio per questo, nel dibattito circolano due equivoci ricorrenti: l’idea che la riforma “metta il pm sotto il governo” e quella che “acceleri i processi”. Sono entrambe scorciatoie comode. E sbagliate, almeno guardando a ciò che il testo contiene davvero.

Che cosa c’è nella riforma

Il cuore del provvedimento è la separazione delle carriere: all’ingresso in magistratura, si sceglie il percorso da giudice o da pubblico ministero, e il passaggio dall’uno all’altro viene sostanzialmente chiuso. L’obiettivo dichiarato, da chi la sostiene, è rafforzare la percezione di terzietà del giudice nel processo penale; per chi la contesta, il rischio è una trasformazione culturale del pm in “parte” sempre più distante dall’idea di magistratura unitaria.

Con la separazione, la riforma ridisegna anche l’autogoverno: prevede due Consigli superiori della magistratura, uno per i giudici e uno per i pm, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica, con una composizione che viene ridefinita (nel dibattito pubblico è centrale il tema del sorteggio dei componenti).

Infine, istituisce una nuova Alta Corte disciplinare alla quale verrebbero trasferite le competenze sui procedimenti disciplinari oggi attribuite al Csm. Anche qui lo scontro è netto: per alcuni è una risposta al correntismo e ai conflitti d’interesse; per altri è un “giudice speciale” con equilibri delicati e una riscrittura che tocca la catena delle garanzie.

Che cosa non c’è: niente pm “agli ordini del governo”

Qui serve essere chirurgici. Nel testo sottoposto a referendum non c’è un passaggio del pubblico ministero sotto il controllo dell’esecutivo, come attualmente avviene in altri Paesi europei. La riforma, anzi, ribadisce l’impianto di autonomia e indipendenza dell’ordine giudiziario, e sposta l’asse sull’autogoverno e sulla separazione interna, non su una subordinazione al governo.

Detto questo, un’obiezione intelligente (che arriva soprattutto dal fronte del “no”) è diversa e più sottile: non “domani il pm dipende dal ministro”, ma “questo nuovo assetto potrebbe rendere più facile, in futuro, intervenire ancora”. È un giudizio politico e costituzionale, non una conseguenza automatica scritta nella riforma.

Che cosa non c’è: nessuna scorciatoia sui tempi della giustizia

Secondo equivoco: questa riforma non è una riforma dei processi. Non cambia il codice di procedura penale o civile, non introduce meccanismi immediati di efficientamento, non è un pacchetto “taglia-anni” per i tempi dei tribunali. È una riforma di struttura costituzionale e dell’autogoverno, e quindi non presuppone, di per sé, alcuna accelerazione dei tempi della giustizia.

Se l’obiettivo che un cittadino ha in testa è “processi più rapidi”, la domanda corretta diventa: questa riforma crea condizioni indirette perché l’organizzazione funzioni meglio, oppure sposta energie e conflitti su un piano istituzionale senza toccare l’arretrato? È il punto vero del confronto, perché non esiste un automatismo.

Come si vota e che cosa succede dopo

Il referendum è confermativo: si vota “Sì” per confermare la legge costituzionale, “No” per respingerla. Non è previsto quorum. In caso di vittoria del “Sì”, il testo viene promulgato; se prevale il “No”, la riforma non entra in vigore.

Leggi Anche