LITORALE
Ostia, spiagge aperte anche d’inverno: il Campidoglio vara la destagionalizzazione
Operatori e concessionari potranno chiedere di proseguire le attività oltre la stagione balneare. Ma il Laboratorio di Urbanistica evidenzia possibili criticità procedurali e di tutela: i casi Capocotta e Castel Porziano
Ostia, 30 settembre 2026 – Il litorale della Capitale potrà continuare a vivere anche dopo la fine della stagione balneare. Con l’Ordinanza del Sindaco n. 127 del 29 settembre 2026, Roma Capitale disciplina la destagionalizzazione delle attività turistico-ricreative sul demanio marittimo, consentendone lo svolgimento anche nei mesi successivi alla stagione estiva. Il provvedimento riguarda le attività esercitate in forza di concessioni demaniali o convenzioni e resterà efficace fino all’entrata in vigore dell’ordinanza per la stagione balneare 2027. OS 127
L’obiettivo indicato dall’Amministrazione è quello di favorire lo svolgimento, anche fuori stagione, di attività sociali, sportive, culturali, ambientali, di spettacolo e ricreative, mantenendo al tempo stesso la libera e gratuita fruizione dell’arenile. Tra le premesse dell’ordinanza viene citato espressamente anche il tratto di costa della spiaggia libera di Castel Porziano.
Come funziona la destagionalizzazione sul litorale di Roma
La prosecuzione delle attività non è automatica. I gestori delle strutture demaniali marittime in concessione e gli assegnatari dei servizi turistico-ricreativi in convenzione interessati dovranno presentare una specifica istanza via Pec alla Direzione Rigenerazione del Litorale e Grandi Progetti.
Alla domanda dovrà essere allegato un programma delle iniziative culturali, sociali, ricreative, ludiche e sportive previste, indicando anche le eventuali attività di somministrazione e ristorazione che si intendono mantenere durante il periodo di destagionalizzazione.
L’autorizzazione potrà estendersi fino all’entrata in vigore della disciplina balneare per il 2027, salvo che il titolo concessorio scada prima.
Niente servizio di salvataggio: obbligatoria la cartellonistica
Per chi aderisce sono previsti diversi obblighi. Gli operatori dovranno essere in regola con i canoni demaniali e l’imposta regionale, possedere tutte le licenze e le autorizzazioni necessarie e mantenere efficienti impianti, servizi e attrezzature.
Dovrà inoltre essere esposto in un luogo ben visibile il cartello: “ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO”. In caso di apertura al pubblico sarà necessaria una cassetta di pronto soccorso, oltre alla copertura assicurativa prevista dall’ordinanza.
Gli operatori dovranno inoltre garantire uno o più percorsi fino alla battigia, accessibili anche alle persone con disabilità, utilizzare materiali naturali e biocompatibili e tutelare le dune presenti. OS 127
Un obbligo riguarda anche chi non presenterà domanda per la destagionalizzazione: l’ordinanza stabilisce infatti che gli operatori debbano comunque assicurare la costante pulizia dell’arenile, la sua fruibilità e le operazioni periodiche di vagliatura e livellamento.
Accesso alla battigia sempre libero e gratuito
Restano operativi i varchi di accesso al mare già previsti dall’ordinanza balneare 2026. L’accesso alla battigia dovrà continuare a essere libero e gratuito anche attraverso gli ingressi degli stabilimenti balneari.
Il provvedimento vieta espressamente di utilizzare indicazioni come “biglietteria”, “biglietti” o “ticket” che possano far pensare alla necessità di pagare per raggiungere il mare. Vietato anche chiudere o ostacolare gli ingressi destinati al libero transito con cancelli, porte, barriere o tornelli.
Tra le possibilità concesse agli operatori figurano l’installazione, nel rispetto di specifiche prescrizioni, di barriere anti-sabbia e la disponibilità, su richiesta degli utenti, di sdraio, sedie e lettini destinati esclusivamente all’uso elioterapico e non alla balneazione.
Cani in spiaggia durante il periodo invernale
L’ordinanza disciplina anche l’utilizzo delle spiagge da parte dei cittadini nei mesi invernali. Restano vietati, tra l’altro, campeggio e bivacco, il transito o la sosta con veicoli – salvo i mezzi previsti per le persone con disabilità – e l’abbandono di rifiuti sull’arenile o in mare.
È invece consentito portare gli animali da compagnia sulle spiagge nel periodo invernale. Chi li conduce deve garantire l’incolumità delle persone e il rispetto delle condizioni di igiene e sicurezza pubblica; per i cani di grossa taglia l’ordinanza prescrive guinzaglio e museruola.
Il provvedimento prevede infine sanzioni per le violazioni e affida alla Polizia Locale di Roma Capitale, per quanto di competenza, il compito di far rispettare le disposizioni. Restano ferme le competenze della Capitaneria di Porto di Roma sulle attività connesse agli specchi acquei e all’assistenza e al salvataggio.
I dubbi di LabUr su Capocotta e Castel Porziano
Sulla nuova disciplina interviene anche LabUr – Laboratorio di Urbanistica, che in un approfondimento pubblicato il 30 settembre concentra l’attenzione su due punti del litorale: Capocotta e Castel Porziano. Il presupposto della sua analisi è una distinzione che emerge anche dal testo dell’ordinanza: il provvedimento non dispone genericamente l’“apertura delle spiagge” per tutto l’anno, ma disciplina la possibilità di proseguire fuori dalla stagione balneare le attività turistico-ricreative esercitate in forza di concessioni o convenzioni. L’articolo 2 indica infatti come destinatari i gestori delle strutture demaniali marittime in concessione e gli assegnatari dei servizi turistico-ricreativi in convenzione, che devono presentare un’istanza a Roma Capitale per ottenere l’autorizzazione alla destagionalizzazione. OS 127 LabUr parte proprio da questo meccanismo per sollevare una serie di interrogativi sulla sua applicazione concreta nei diversi tratti della costa romana.
Il primo riguarda Capocotta. Il laboratorio osserva che nelle premesse dell’ordinanza viene richiamato il “litorale di Roma Capitale, ivi compreso il tratto di costa della spiaggia libera di Castel Porziano”, mentre Capocotta non viene nominata espressamente. OS 127 Questo, però, non equivale di per sé a una formale esclusione di Capocotta dall’ordinanza: la parte dispositiva parla infatti più in generale del “litorale di Roma Capitale”. È dunque più corretto riportare quella di LabUr come una questione interpretativa sollevata dall’associazione, e non come un dato già accertato. Il punto posto dal laboratorio è soprattutto un altro: se tra le motivazioni del provvedimento Roma Capitale indica la necessità di contrastare durante i mesi invernali fenomeni di abbandono e degrado, con effetti su decoro, sicurezza e qualità ambientale dell’arenile, occorre chiarire secondo LabUr come vengano assicurati a Capocotta pulizia, igiene, sicurezza, accessibilità, presidio e tutela ambientale, indipendentemente dall’apertura o meno delle attività economiche. L’associazione chiede quindi quali servizi siano previsti durante l’inverno, chi debba garantirli, sulla base di quali atti e con quali risorse.
Diversa, e per LabUr ancora più complessa, è la questione di Castel Porziano, che nell’ordinanza viene invece richiamata esplicitamente. Secondo la ricostruzione del Laboratorio di Urbanistica, il tratto di arenile compreso tra Canale Palocco e Fosso del Tellinaro è oggetto della concessione demaniale marittima statale n. 1/2023, repertorio 101/2023, intestata a Roma Capitale. In questo assetto, sostiene LabUr, il Comune non opererebbe come autorità demaniale concedente, ma come concessionario dello Stato. Il laboratorio richiama a sostegno della propria interpretazione la sentenza del Consiglio di Stato n. 3369/2024 e quella del Tar Lazio n. 3803/2026, affermando che per questo tratto di costa le funzioni amministrative sul demanio marittimo resterebbero attribuite all’autorità statale e non seguirebbero l’ordinario sistema di funzioni trasferite o subdelegate dalla Regione ai Comuni costieri. Si tratta della ricostruzione giuridica proposta da LabUr nel suo intervento.
Ciò non significa, secondo lo stesso laboratorio, che i gestori dei servizi di Castel Porziano siano estranei alla nuova ordinanza. Al contrario: LabUr osserva che l’articolo 2 include tra i destinatari anche gli “assegnatari di servizi turistico-ricreativi in convenzione”, categoria nella quale fa rientrare i gestori dei punti ristoro dei cosiddetti Cancelli. Questi ultimi, nella ricostruzione proposta, non sarebbero titolari della concessione demaniale, ma soggetti ai quali Roma Capitale, a sua volta concessionaria, ha affidato determinati servizi attraverso una convenzione. OS 127 È proprio da questa catena di rapporti che nasce l’interrogativo centrale posto da LabUr: chi autorizza Roma Capitale, in qualità di concessionaria, a estendere all’inverno le attività comprese nella concessione demaniale statale?
Nel suo approfondimento LabUr ricorda inoltre che tra le fonti normative richiamate dall’ordinanza compaiono la Dgr Lazio n. 2816/1999, relativa alla subdelega ai Comuni di compiti e funzioni amministrative in materia di demanio marittimo, e la Dgr n. 1161/2001 sulle funzioni subdelegate. Entrambe sono effettivamente elencate nel provvedimento capitolino. OS 127 Secondo il laboratorio, tuttavia, proprio il particolare regime di Castel Porziano imporrebbe di distinguere i poteri che Roma Capitale esercita nei confronti dei propri affidatari da quelli che spettano all’autorità concedente. Il Comune, nella lettura di LabUr, può disciplinare i rapporti con gli assegnatari, far rispettare le convenzioni e applicare i poteri che gli competono autonomamente in materie come igiene, sicurezza, commercio e accessibilità. Il dubbio riguarda invece il titolo demaniale a monte: nell’ordinanza, osserva l’associazione, non viene indicato un provvedimento dell’autorità marittima statale che abbia modificato, integrato o espressamente assentito la prosecuzione invernale delle attività comprese nella concessione n. 1/2023. Da qui la richiesta: se la possibilità di svolgere quelle attività anche durante l’inverno è già prevista dalla concessione, venga indicata la disposizione che lo consente; se era invece necessario un nulla osta, un’autorizzazione o una modifica del titolo, venga reso noto il relativo atto.
Un ulteriore interrogativo viene collegato da LabUr all’articolo 9 dell’ordinanza, dedicato alle disposizioni finali e alle sanzioni. Il testo stabilisce che l’accertamento anche di una sola violazione degli obblighi previsti possa determinare l’avvio delle procedure dell’articolo 47 del Codice della navigazione, con la “decadenza dalla Concessione Demaniale Marittima” e/o la “revoca della Convenzione”. OS 127 Per LabUr, però, nel caso di Castel Porziano è necessario tenere distinti i due rapporti: da una parte la convenzione con l’operatore che svolge il servizio, dall’altra la concessione demaniale dell’arenile che, secondo la ricostruzione dell’associazione, è intestata alla stessa Roma Capitale. Il Comune potrebbe quindi valutare l’eventuale revoca della convenzione al proprio assegnatario, ma il laboratorio chiede di chiarire come debba essere interpretato il riferimento alla decadenza dalla concessione demaniale, dal momento che il concessionario sarebbe in questo caso proprio Roma Capitale. È su questa sovrapposizione tra posizione di concessionario e poteri esercitati verso gli operatori che si concentra una delle critiche principali dell’associazione.
LabUr riassume così due questioni che considera speculari. Su Capocotta domanda come e da chi saranno garantiti durante l’inverno i servizi di interesse pubblico, dalla pulizia alla sicurezza e alla tutela ambientale, sottolineando che il tratto di costa non compare espressamente nel passaggio dell’ordinanza che cita Castel Porziano. Su Castel Porziano, invece, chiede fino a dove possano arrivare i poteri del Comune e sulla base di quale titolo, considerato il particolare assetto della concessione demaniale. In sostanza, gli interrogativi riguardano chi abbia il potere di autorizzare, controllare e sanzionare, chi possa modificare le condizioni di utilizzazione del bene demaniale e quale amministrazione sia competente ad avviare un’eventuale procedura di decadenza.
Il Laboratorio di Urbanistica annuncia infine di voler chiedere formalmente a Roma Capitale e alla Capitaneria di Porto di indicare l’eventuale atto con il quale l’autorità concedente avrebbe assentito la prosecuzione invernale delle attività comprese nella concessione di Castel Porziano e di chiarire il titolo in forza del quale le diverse disposizioni dell’ordinanza n. 127 vengono ritenute applicabili agli assegnatari. LabUr preannuncia inoltre una segnalazione, per le rispettive competenze, all’Avvocatura dello Stato, all’Agenzia del Demanio, alla Guardia di Finanza e alla Presidenza della Repubblica. L’obiettivo dichiarato è ottenere un chiarimento sul regime applicabile prima che inizino concretamente le procedure di autorizzazione alla destagionalizzazione.


