nel nostro Paese è possibile usufruire di agevolazioni per l’acquisto di un immobile, a condizione che esso non presenti le caratteristiche che sono indicate nel Decreto Ministeriale del 2 agosto
Grazie al regime fiscale della prima casa, nel nostro Paese è possibile usufruire di agevolazioni per l’acquisto di un immobile, a condizione che esso non presenti le caratteristiche che sono indicate nel Decreto Ministeriale del 2 agosto del 1969. Tale decreto è decisamente esaustivo nel segnalare le prerogative di quelle che vengono definite abitazioni di lusso. Tuttavia, in base all’articolo 33 del Decreto Legislativo 175 del 2014 bisogna fare riferimento alla classificazione catastale per identificare il regime fiscale nell’ambito degli immobili considerate prime case.
Sono ritenuti di lusso, per il catasto, gli immobili di categoria A1, gli immobili di categoria A8 e gli immobili di categoria A9. La categoria A1 include gli edifici di tipo signorile, che si caratterizzano per finiture superiori alla media e che si trovano in aree ritenute di pregio in virtù della presenza di giardini o di parchi. La categoria A8, invece, comprende le unità immobiliari che sono realizzate dentro le ville, vale a dire immobili residenziali che, oltre a vantare finiture di pregio, annoverano tra le proprie pertinenze un giardino o un parco. La categoria A9, infine, chiama in causa i palazzi e i castelli di pregio dal punto di vista artistico o storico, a condizione che l’ampiezza dei loro volumi e la loro ripartizione interna non rientri nel modelli tipo degli immobili visti in precedenza.
In base al Decreto Ministeriale del 1969, devono essere considerati di pregio tutti quegli immobili che sono stati costruiti su aree che sono destinate, secondo quanto previsto dal piano urbanistico, ad ospitare parchi privati, ville o – appunto – abitazioni di lusso. Inoltre, rientrano nel novero degli immobili di pregio quelli che accolgono un unico appartamento padronale a condizione che esso sia ampio almeno 200 metri quadri; nel calcolo non devono essere considerati il vano scale, la soffitta, i posti auto, la cantina, le terrazze e i balconi. Occorre che l’abitazione in questione disponga di una pertinenza scoperta grande non meno di sei volte la superficie coperta: in caso contrario non si può parlare di dimora di lusso.
Sempre tenendo conto delle prescrizioni contenute nel decreto di mezzo secolo fa, fanno parte degli immobili di pregio quelli che sono stati costruiti in aree per le quali era stata prevista la realizzazione di lotti di almeno 3mila metri quadri per abitazioni unifamiliari. Le aree agricole, in ogni caso, non rientrano in tale categorizzazione, a prescindere dal fatto che il piano regolatore urbanistico abbia o meno considerato l’ipotesi di costruzione di immobili residenziali. Le pertinenze sportive, inoltre, fanno parte delle caratteristiche che possono rendere di lusso una casa: ciò avviene quando è presente una piscina di non meno di 80 metri quadri di superficie o quando ci sono aree di non meno di 650 metri quadri destinate a campi da tennis con fondo drenato.
Per l’articolo 7 del Decreto Ministeriale del 1969, sono di lusso gli immobili costruiti su terreni che hanno un valore pari ad almeno il 150% del valore degli immobili stessi. Infine, sono case di lusso le unità abitative singole con una superficie non inferiore a 240 metri quadri.
In sintesi, per capire se le case in vendita a Roma zona Barberini a cui si è interessati sono di lusso o meno, è sufficiente fare riferimento alla categoria catastale di cui fanno parte.