Edifici senza ascensore: le soluzioni alternative
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Edifici senza ascensore: le soluzioni alternative

19 novembre 2020 | 19:20


Per dotarsi di strumenti di trasporto ai piani ci sono numerose soluzioni, da valutare in base alla struttura, al budget, all’ubicazione e alla storia dell’edificio


L’obbligo di costruzione degli ascensori in tutti gli edifici con più di 3 piani risale al 1989. In Italia però il 60% degli edifici è stato realizzato prima del 1976, secondo i dati presentati alla fiera del condominio sostenibile ad ottobre 2020. Molti dunque sono ancora senza ascensore e, con l’evolversi delle necessità e considerando che nei condomini vive circa il 60% della popolazione del paese, l’esigenza di avere servizi maggiormente efficienti è sempre più impellente.
Per dotarsi di strumenti di trasporto ai piani ci sono numerose soluzioni, da valutare in base alla struttura, al budget, all’ubicazione e alla storia dell’edificio. La prima alternativa che ci viene in mente è sicuramente l’ascensore esterno, un impianto più semplice da realizzare e che non incide sulla struttura interna dell’abitazione in cui viene installato. Oltre all’ascensore esterno ci sono poi soluzioni interne classiche, come l’ascensore con cabina, il montacarichi e i cosiddetti mini ascensori, che sono però maggiormente indicati per piccoli condomini o case private perché sono pensati per il trasporto di poche persone.

La normativa
L’installazione di un ascensore richiede, oltre alla scelta della tipologia, anche una serie di adempimenti normativi, che cambiano a seconda dell’esigenza.
Si parte innanzitutto dall’obbligatorietà di approvare il progetto con assemblea condominiale. Per far passare la decisione, si necessita della conferma del 50% dei presenti, che siano anche possessori dei ⅔ dei millesimi condominiali. Nel caso in cui il progetto è realizzato però con l’obiettivo di abbattere le barriere architettoniche, consentendo così la fruizione a persone con disabilità grave, occorre solo l’approvazione del 50% dei presenti alla riunione.
Se si opta per l’ascensore esterno, bisogna assicurarsi che la sua installazione non vada ad abbassare il valore dell’immobile e che non crei spazi inutilizzati. La sua aggiunta inoltre non deve andare a modificare la struttura dell’edificio e soprattutto non ne deve inficiare la visuale e i punti luce.

Abbattere le barriere architettoniche
Il regolamento per gli ascensori mira ovviamente anche a tutelare edifici che possono rappresentare dei beni storici e che quindi sarebbe bene preservare da scempi strutturali. Le casistiche nei condomini però sono numerose e una su tutte merita una particolare attenzione, ovvero la pianificazione volta all’abbattimento delle barriere architettoniche. I diritti dei disabili sono proprio sanciti nel decreto legge che ha reso obbligatori gli ascensori negli edifici moderni ed è una aspetto importantissimo dal punto di vista sociale che va sempre considerato. In questi casi esiste un principio di solidarietà condominiale che consente di venire sempre incontro al disabile anche quando la struttura oggettivamente non è predisposta, mediante un intervento di un giudice che, viste le nobili cause, può dichiarare la legittimità dell’operazione.
L’installazione di un ascensore per disabili richiede anche delle caratteristiche specifiche da considerazione in fase di progettazione: la cabina deve avere una profondità minima di 1,30 metri e 0,95 m di larghezza; la porta di accesso dev’essere almeno di 80cm con luce sul lato corto e la piattaforma minima di distribuzione davanti alla porta dev’essere di almeno 1,50m x 1,50m.
Incentiviamo questo tipo di scelte per assicurare a tutti accessi confortevoli e sicuri.