I dati obbligatori non sono le solo scritture che devono essere inserite, ci sono ulteriori compilazioni da eseguire sempre.
Tra gli obblighi che vengono imposti a coloro che operano in regime forfettario, si trova quello di emissione delle fatture in ordine numerico. Ma come si fa a compilare una fattura regime forfettario? Alcune sezioni sono tassative o si può fare come si vuole? Ci sono informazioni da inserire che riguardano il regime agevolato o si può utilizzare un modello standard per fatturare? Queste sono le domande principali che vengono poste più spesso. Ecco le risposte che scioglieranno ogni dubbio riguardo le modalità di emissione di una fattura per regime forfettario.
Nelle fatture che vengono emesse devi obbligatoriamente inserire alcuni dati sia che si tratti di regime forfettario o meno. Vediamo quali sono per evitare di fare errori o dimenticarsi di compilare parti importanti del documento:
I dati obbligatori non sono le solo scritture che devono essere inserite, ci sono ulteriori compilazioni da eseguire sempre. Tra queste vi sono quelle che indicano l’appartenenza al regime forfettario con le relative semplificazioni sull’IVA e quelle riguardanti le imposte. In particolare vi sono tre diciture da non dimenticare che riguardano l’applicazione dell’IVA, la marca da bollo e operazione non soggetta a ritenuta d’acconto.
I professionisti che operano in regime forfettario sono tenuti a descrivere in fattura che non applicano IVA all’importo del documento emesso. Questo perché sono professionisti esenti da tale obbligo. Per poter fare questo si deve inserire la seguente dicitura obbligatoria in fattura:
“Operazione senza applicazione dell’IVA, effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, l. n. 190 del 2014 così come modificato dalla l. n. 208 del 2015 e dalla l. n. 145 del 2018”.
Se tale dicitura non viene aggiunta la fattura regime forfettario non è da ritenere in regola, quindi, è fondamentale fare attenzione a questo aspetto.
Perché la fattura regime forfettario sia valida, si deve provvedere all’applicazione della marca da bollo del valore di 2 euro, questo solo se l’importo totale del documento ha superato i 77,47 euro. Per far sapere al cliente che l’obbligo riguardante la marca da bollo è stato assolto, si deve aggiungere la seguente dicitura: “Imposta di bollo da 2 euro assolta per importi maggiori di 77,47 euro”.