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Installazione di un ascensore in condominio, dalla normativa alle agevolazioni: cosa sapere

L'ultimo aggiornamento legislativo risale a settembre 2020, quando la Camera ha approvato le modifiche al Decreto Semplificazioni, il DL 76/2020, che sancisce due importanti novità

L’installazione di un ascensore in condominio prevede una serie di passaggi che coinvolgono tutti i condòmini, con l’obiettivo di approvare il progetto e stabilire la ripartizione dei costi.  Nei condomini costruiti di recente, l’ascensore è obbligatorio se l’edificio supera i tre piani. In Italia però il parco abitativo è obsoleto e nelle grandi città, la presenza di numerosi edifici storici, rallenta il processo di abbattimento delle barriere architettoniche, creando dei disagi alle persone che hanno problemi motori.

La normativa
La legge che definisce tutte le norme relative all’installazione di elevatori è la 13/1989 e i successivi interventi legislativi in merito allo snellimento delle procedure e alla facilitazione dell’abbattimento delle barriere architettoniche. L’ultimo aggiornamento legislativo risale a settembre 2020, quando la Camera ha approvato le modifiche al Decreto Semplificazioni, il DL 76/2020, che sancisce due importanti novità: la possibilità per il singolo condomino di intervenire in autonomia anche negli spazi comuni per la realizzazione di impianti e strutture migliorative e l’impossibilità di rifiutare l’installazione dell’ascensore con la motivazione di innovazione voluttuaria. Entrambe le novità devono sempre tenere conto che l’intervento dev’essere sicuro e non deve compromettere la sicurezza e la stabilità della struttura. In assemblea condominiale però non cambiano le percentuali per l’approvazione: voto positivo del 50% degli intervenuti con raggiungimento del 50% del valore dell’immobile in prima convocazione oppure la maggioranza degli intervenuti e un terzo del valore dell’edificio in seconda convocazione.

Se nel condominio vive un disabile, passati tre mesi dalla convocazione dell’assemblea condominiale, si può procedere in maniera autonoma all’installazione dell’ascensore, facendosi carico di tutte le spese. I condòmini potranno usufruire dell’ascensore anche in un secondo momento e quindi partecipare ai costi in base alla quota da versare. Esiste anche la solidarietà condominiale, sancita per legge, che determina la suddivisione delle spese tra i condòmini a fronte dell’approvazione da parte del 50% dei proprietari delle unità abitative. La suddivisione della spesa viene effettuata in base ai millesimi di proprietà e alla posizione dell’appartamento. Chi abita a primo piano, non utilizza con frequenza l’ascensore e quindi dovrà corrispondere una quota minore, basata sul valore che l’innovazione apporta al condominio.

Agevolazioni Fiscali
La Legge di Bilancio 2021 ha inserito anche l’installazione dell’ascensore tra gli interventi che rientrano nel Bonus Casa 110%, ossia l’agevolazione fiscale che ti consente il recupero totale delle spese effettuate sia con cessione del credito sia con rimborso nella dichiarazione dei redditi. L’intervento rientra tra i lavori che hanno l’obiettivo di eliminare le barriere architettoniche e può essere richiesto sia dall’intero condominio sia dal singolo condomino. Va collegato a lavori di ristrutturazione ed efficientamento dello stabile.

Per richiedere l’agevolazione, è importante conservare tutte le fatture della spesa e associare un bonifico parlante, che può essere effettuato sia con bonifico postale sia con bonifico bancario. I dettagli del progetto di efficientamento vanno infine caricati sul sito dell’Enea, che ne certifica così la validità. Se si utilizza la cessione del credito, sarà la ditta che effettua i lavori o un ente terzo ad effettuare uno sconto immediato in fattura; se invece si richiede il rimborso nella dichiarazione dei redditi, verrà effettuato dall’Agenzia delle Entrate con una ripartizione in 10 rate annuali di pari importo. Si possono includere nel bonus anche le spese per sopralluogo e progettazione.

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