Sicurezza sul lavoro in cantiere, le esigenze normative
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Sicurezza sul lavoro in cantiere, le esigenze normative

13 luglio 2020 | 8:0


Le soluzioni su misura vengono studiate offrendo alle imprese tutto ciò di cui esse hanno bisogno per la sicurezza sul lavoro


Quando si parla di cantieri, sono numerosi i soggetti coinvolti: l’impresa affidataria, quella subappaltatrice e quella esecutrice, ma anche l’impresa fornitrice e i lavoratori autonomi. Come si può notare, sono tutte accezioni dell’impresa differenti che contribuiscono a identificare e a delineare i vari ruoli in cantiere, ma anche i rapporti di natura contrattuale, sulla base degli obblighi individuati dal D. Lgs. n. 81 del 2008. Le esigenze normative in materia sono complesse, e ciò richiede un notevole impegno da parte di coloro che devono porre in atto delle condotte appropriate sia nella progettazione delle opere di ingegneria civile ed edili, sia nella loro esecuzione.

Sicurya e la consulenza per la sicurezza sul lavoro

Per un servizio in tema di consulenza sicurezza sul lavoro completo e affidabile si può entrare in contatto con Sicurya, che propone ai propri clienti partnership basate su attività di progettazione e di formazione, ma garantisce anche la gestione delle pratiche, i rilievi strumentali e molti altri progetti. Il miglioramento dei processi è uno degli obiettivi che vengono perseguiti, allo scopo di garantire un incremento del valore degli investimenti. Le soluzioni su misura vengono studiate offrendo alle imprese tutto ciò di cui esse hanno bisogno per la sicurezza sul lavoro.

Gli obblighi da soddisfare

Nel novero degli obblighi che devono essere soddisfatti vanno segnalati quello relativo alla redazione dei vari documenti di sicurezza, quello riguardante la verifica dell’idoneità tecnica e professionale e quello che concerne l’attivazione del coordinamento. Per la definizione dell’impresa è necessario fare riferimento al Titolo IV del D. Lgs. n. 81 del 2008. Va tenuto conto che la normativa è frutto di una continua evoluzione e di un costante adeguamento, essendo finalizzata a chiarire gli obblighi e i ruoli delle varie tipologie di impresa per i cantieri mobili o temporanei.

Il D. Lgs. n. 494 del 1996

Se si prende in considerazione il D. Lgs. n. 494 del 1996, ci si può rendere conto con facilità che in un primo momento il legislatore aveva reputato indispensabile unicamente le definizioni di particolari elementi, quali – appunto – i cantieri mobili o temporanei, i lavoratori autonomi, i responsabili dei lavori, i committenti dei lavori, il CSE e il CSP. Ciò vuol dire che, sin dal principio, non era presente la definizione di impresa. In un secondo momento è subentrato il D. Lgs. n. 528 del 1999, che ha previsto definizioni supplementari riguardanti il piano operativo di sicurezza e gli uomini giorno.

Che cosa è cambiato con il D. Lgs. n. 81 del 2008

È solo con la pubblicazione del D. Lgs. n. 81 del 2008, però, che si è verificato l’accorpamento normativo necessario a proposito della salute e della sicurezza sul lavoro. Per effetto di questo decreto è stata prevista, tra l’altro, una prima definizione di impresa affidataria, in virtù della quale è stato possibile identificare anche le imprese subappaltatrici. Infine, lo step successivo è stato quello del D. Lgs. n. 106 del 2009, grazie a cui si è giunti alla definizione di impresa esecutrice, considerata come il soggetto che impegna proprie risorse materiali e umane per eseguire un’opera.

Le imprese nel contesto del cantiere

Come appare chiaro se si presta attenzione alla successione dei vari adeguamenti normativi, pertanto, il legislatore ha avvertito la necessità di valutare le imprese nel contesto del cantiere in maniera differente. Ciò si riflette sul piano della sicurezza nel cantiere e della sua gestione, ma anche dal punto di vista dell’assegnazione di obblighi e ruoli alle varie imprese. La tipologia del contratto è l’elemento che contraddistingue le varie imprese che prendono parte al cantiere.